Gazzetta n. 179 del 2 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 22 giugno 2000, n. 215
Regolamento recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalita' di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con il quale si dispone che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, stabilisca ed emani i criteri tecnici e le modalita' di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 il cui utilizzo e' finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale dei veicoli a motore e loro rimorchi;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 21 gennaio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 05200 del 18 ottobre 1999);

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizione e caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli a motore finalizzati alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, come previsto al comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, possono appartenere alla categoria delle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo o autoveicoli per trasporto specifico di persone in particolari condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando comunque la loro classificazione nella categoria M1 di cui all'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
2. I veicoli di cui al comma 1 debbono essere dotati di almeno cinque posti ed almeno tre porte laterali.
3. I medesimi veicoli debbono essere sottoposti a revisione annuale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 14, comma 5, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle
regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del
traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi
dell'art. 16, comma 3, e dell'art. 18, comma 2, lettera c),
possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle
aree urbane e suburbane diversificando il servizio con
l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui
all'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Detti veicoli devono risultare nella disponibilita' di
soggetti aventi requisiti per esercitare autoservizi
pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su
strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce
titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli
enti locali fissano le modalita' del servizio e le relative
tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il
primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre
attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che
esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri
tecnici e le modalita' per la utilizzazione dei sopraddetti
veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
"Art. 8. - 1. La conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' unificata per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni
e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
"Art. 9. - 1. La Conferenza unificata assume
deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi,
esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle
materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni,
alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalle legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle
politiche del personale pubblico e sui processi di
riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli
enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita'
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative agli atti generali di governo a cio' attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza del Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma
ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 14, comma 5, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, si veda in note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), e' il seguente:
"Art. 54. - 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore
con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si
distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) (omissis);
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone o di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente;
d) ed e) (omissis);
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo".
- Il testo dell'art. 47, comma 2, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente:
"2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al
comma 1, lettere e), f), g) h), i) e n) sono altresi'
classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a) (omissis);
b) categoria M: veicoli a motore destinati al
trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure
tre ruote e massa massima superiore a 1 t".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
ministeriale 6 agosto 1998, n. 408 (Regolamento recante
norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a
motore e loro rimorchi), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. E' disposta la revisione generale ed
annuale per le seguenti categorie di veicoli:
a) autoveicoli isolati destinati al trasporto di
persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello
del conducente, e' superiore a otto;
b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose
o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3.500 kg;
c) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3.500 kg;
d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o
di noleggio con conducente, autoambulanze,
con esclusione dei veicoli che siano stati sottoposti,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a vista
e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360".



 
Art. 2
Caratteristiche dei pannelli indicatori del servizio

1. I veicoli debbono essere dotati di un pannello luminoso rettangolare, ancorato al di sopra dell'abitacolo, in posizione longitudinale, per la segnalazione all'utenza dell'itinerario seguito e del luogo di destinazione del servizio. Il pannello deve avere dimensioni esterne non eccedenti 85 30 cm.
2. Un secondo pannello luminoso, con funzione di ripetitore di segnalazione, di dimensioni esterne non eccedenti 22 18 cm, deve essere posizionato al di sopra dell'abitacolo in posizione frontale.
 
Art. 3
Modalita' per l'utilizzazione

1. A seguito di specifico affidamento dell'ente locale competente attraverso procedure concorsuali i veicoli, di cui all'articolo 1, possono espletare servizio pubblico di linea per trasporto persone, secondo le modalita' determinate dal citato ente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 giugno 2000
Il Ministro: Bersani

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2000
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 70
 
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