Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2000, n. 216 |
Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che conferisce al Governo la delega ad emanare, tra le altre, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 1, comnmi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Considerato che le rappresentanze del personale non hanno espresso il parere loro richiesto in data 23 novembre 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2000; Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati espresso il 22 giugno 2000; Considerato che la competente commissione permanente del Senato non ha espresso il parere nel termine previsto dal relativo regolamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno, per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Alle lettere d), e), j) e k) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "della Marina" sono sostituite dalle seguenti: "militare marittimo".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Per il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, vedasi in note alle premesse. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 aprile 2000 - serie generale - n. 79. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 gennaio 1998, n. 17. - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 dicembre 1996, n. 303; si riporta il testo dell'art. 1, commi 96, 97 e 100: "96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoli". "97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno: a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione; esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche; b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di eta' per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari; c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai piu' elevati limiti di eta', che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni; d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'art. 7 della medesima legge n. 804 del 1973; e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verra' definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneita' espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonche' disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni; f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonche' procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni; g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sara' allineata ai limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalita' di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione; h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 84 miliardi nel 1999". "100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 2 (Ruoli degli ufficiali delle Forze armate con esclusione di quelli dell'Arma dei carabinieri). - 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Esercito sono i seguenti: a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito; e) ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito; f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito; i) ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito. 2. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente della Marina sono i seguenti: a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore; b) ruolo normale del Corpo del genio navale; c) ruolo normale del Corpo delle armi navali; d) ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo; e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo; f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore; h) ruolo speciale del Corpo del genio navale; i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali; j) ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo; k) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo; l) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti: a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica; b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica; c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico; e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico; f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica; g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica; h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico; i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico; j) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico. 4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente. 5. Relativamente ai ruoli dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (5) e successive modificazioni ed integrazioni".
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| Art. 2 Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "e superamento del corso applicativo" sono soppresse. 2. Ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole "di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 5". 3. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 4 (Ufficiali dei ruoli normali). - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata. 2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle Accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. 3. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non puo' essere inferiore a diciassette anni e superiore a ventidue anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. 4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso. 5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. 6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. 7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli Istituti di formazione di ciascuna Forza armata. 8. L'anzianita' relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno. 9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva. 9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale".
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| Art. 3 Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti: a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente: 1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non abbia superato il ventiseiesimo anno di eta'; 2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' ed abbiano almeno due anni di servizio; b) d'autorita', previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.". 2. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti ed ammessi a frequentare un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. L'anzianita' relativa e' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.". 3. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.".
Note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 5 (Ufficiali dei ruoli speciali). - 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate possono essere tratti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2: a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente: 1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia superato il trentaquattresimo anno di eta' e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali abbia almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ovvero tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1 lettera b), del predetto decreto legislativo; 2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale abbiano completato senza demerito la ferma biennale e non abbiano superato il trenteduesimo anno di eta'; 3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate e che non abbia superato il trentaduesimo anno di eta'; 4) dai frequentatori dei corsi normali delle Accademie Militari che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare; b) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli. 2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti: a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente: 1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera a) del decreto-legislativo 12 maggio 1995, n. 196, previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non abbia superato il ventiseiesimo anno di eta'; 2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del corpo di stato maggiore della Marina e del corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' ed abbiano almeno due anni di servizio; b) d'autorita', previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso. 4. Gli ufficiali di complemento ed il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il Corpo o il ruolo o la categoria o la specialita' di appartenenza. Con decreto del Ministro della Difesa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi. 5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti ed ammessi a frequentare un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. L'anzianita' relativa e' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 6. I frequentatori che non superino i corsi applicativi: a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dal complemento, completano la ferma eventualmente contratta ovvero vengono ricollocati in congedo; c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, vengono collocati in congedo; d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva. 6-bis. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale". - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 maggio 1995 - serie generale - n. 122; si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a): "Art. 11. - 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente art. 3, e' tratto: a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale;".
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| Art. 4 Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "un decimo e un dodicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un nono e un decimo".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 6 (Alimentazione dei ruoli) - 1. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non puo' superare, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, rispettivamente un nono e un decimo del predetto organico".
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| Art. 5 Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonche' corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma.". 2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ammessi ai corsi di specializzazione presso facolta' universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3 e 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912.".
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 7 (Obblighi di servizio) - 1. Gli allievi delle accademie militari hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. 2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito, della Marina e del-" l'Aeronautica hanno l'obbligo di contrarre una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare. 3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a: a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata; b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata; c) quattordici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica. 4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, qualora fruiscano delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, hanno l'obbligo di contrarre una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso. 5. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, e dell'art. 5, comma 1, al superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma. 6. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), hanno l'obbligo di contrarre una ferma di dodici anni dall'inizio del corso ivi previsto che assorbe la ferma precedentemente contratta. 7. Le ferme per dodici anni contratte dagli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo. 8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonche' corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo intemaziobale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma. 8-bis. Agli ufficiali dei corpi sanitari dell'Esercito della Marina e dell' Aeronatica ammessi ai corsi di specializzazione presso facolta' universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'amministrazione della difesa, continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3 e 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912". - La legge 22 dicembre 1980, n. 912, recante "Obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario del-"l'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 1981, n. 3, si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4: "Art. 2. Gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica che vengono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facolta' mediche universitarie, sono tenuti ad assumere, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare". "Art. 3. Gli ufficiali di cui al precedente articolo devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilita' di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico. Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere, su proposta delle competenti direzioni generali per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al precedente comma, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria. L'ufficiale, al quale sia stata concessa la proroga, e' tenuto a contrarre un nuovo obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui al precedente art. 2, aumentato dell'anno di proroga ottenuto". "Art. 4. Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia' iscritti ad un corso di specializzazione, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, sono tenuti a contrarre, all'inizio del primo anno accademico successivo alla predetta data, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il residuo periodo legale di studi previsto per il conseguimento della specializzazione stessa. Il vincolo di ferma decorre dalla data di assunzione dello stesso e la sua durata e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare".
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| Art. 6 Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "gli ufficiali del rispettivo ruolo." sono sostituite dalle seguenti: "gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.". 2. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento: il vice segretario generale militare del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa, il sottocapo di stato maggiore della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.".
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 12 (Commissioni di Vertice. Commissioni superiori di avanzamento). - 1. Per la valutazione dei Maggior generali e gradi corrispondenti e' costituita presso ciascuna Forza Armata una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d'avanzamento. 2. Il Capo di stato Maggiore della difesa assume la presidenza di ciascuna commissione di vertice ed il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata ne assume la funzione di vice presidente. 3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; b) dai Tenenti Generali che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, Ispettore Logistico, Ispettore delle Scuole e Ispettore delle Armi; c) dai tre Tenenti Generali piu' anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b) o quella di Capo del Corpo degli ingegneri, nonche' dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei tre suddetti Tenenti Generali; d) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado e piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi; e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di ispettore logistico, qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma. 4. La commissione superiore di avanzamento della Marina e' composta: a) dal Capo di Stato Maggiore della Marina; b) dall'Ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo che non sia Capo di Stato Maggiore; c) dagli Ammiragli di squadra che siano o siano stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo; d) dall'ufficiale Ammiraglio piu' elevato in grado, o piu' anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo corpo. 5. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica e' composta: a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica; b) dai quattro Generali di squadra area piu' anziani in ruolo che non ricoprano la carica di cui alla lettera a) e che siano o siano stati preposti al comando operativo delle forze aeree o a comandi di grande unita' ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo; c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado, o piu' anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del corpo del genio aeronautico, o del corpo di commissariato aeronautico, o del corpo sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. 6. Il segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il vice segretario generale militare nel caso in cui il segretario generale rivesta qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla commissione di vertice della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi faccia gia' parte ai sensi dei commi 3, 4, 5. E' obbligatoriamente consultato dalle commissioni di vertice allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza Armata diversa in servizio presso uffici o organi dipendenti. 7. Il vice segretario generale militare del Ministero della difesa, nonche' il sottocapo di Stato Maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle commissioni superiori di avanzamento della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi facciano gia' parte, ai sensi dei commi 3, 4, 5. Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento: il vice segretario generale militare del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa; il sottocapo di Stato Maggiore della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa. 8. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata o, in caso di assenza o di impedimento, il tenente generale o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti. 9. Relativamente alla valutazione degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni".
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| Art. 7 Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "ufficiali del rispettivo ruolo." sono sostituite dalle seguenti: "ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.".
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 13 (Commissioni ordinarie). - 1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) da un tenente generale, che la presiede; b) da un maggior generale; e) da cinque colonnelli del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; d) da un colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, quando la valutazione riguardi ufficiali della predetta Arma o dei Corpi; e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi quando la valutazione riguardi ufficiali dei predetti ruoli. 2. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina e' composta: a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede; b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello; c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo Corpo. 3. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica e' composta: a) da un generale di squadra aerea, che la presiede; b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica; c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. 4. Alle commissioni ordinarie partecipa il direttore generale detta direzione generale del personale militare, esprimendo parere sull'idoneita' all'avanzamento. In caso di assenza o di impedimento puo' essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, destinato alla direzione generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare. 5. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado ed, a parita' di grado, il piu' anziano. 6. Relativamente alla valutazione degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri si applica l'art. 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni".
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| Art. 8 Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole "Non puo' essere valutato per l'avanzamento" sono sostituite dalle seguenti: "Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento". 2. Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "in servizio permanente" sono soppresse.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 14 (Aliquote di ruolo e impedimenti alla valutazione). - 1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti. 2. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. 3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni. 4. Il personale militare che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione o dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento. 5. Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata".
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| Art. 9 Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "Commissione superiore e la Commissione ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione superiore, la Commissione ordinaria ed i superiori gerarchici" e le parole "legge 27 dicembre 1995" sono sostituite dalle parole "legge 28 dicembre 1995".
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 15 (Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi e obbligatori). - 1. La commissione di vertice, la commissione superiore, la commissione ordinaria ed i superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 8 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione. 3. Le commissioni hanno facolta' di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale".
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| Art. 10 Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "4. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneita' e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.". 2. Al comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "con anzianita' riferita all'anno dell'ultima valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta".
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 21 (Formazione delle aliquote di valutazione e modalita' di valutazione). - 1. Il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale della direzione generale del personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza Armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dagli articoli 19 e 20; b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2; c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione, compresi gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all'articolo 14, comma 2. 2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianita' di grado, indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota. 3. I capitani dei ruoli normali e speciali, gia' valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianita'. 4. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneita' e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta. 5. Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta 6. Il direttore generale della direzione generale del personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 19, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni".
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| Art. 11 Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto legislativo.". 2. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "Le promozioni" sono inserite le seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis".
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 23 (Promozioni annuali). - 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. 1-bis. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto legislativo. 2. Le promozioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono conferite con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni".
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| Art. 12 Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 26 il comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "1. I frequentatori dell'Accademia navale che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianita' relativa degli ufficiali subalterni e' rideterminata secondo le modalita' stabilite dagli ordinamenti di Forza Arma.".
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 26 (Ufficiali subalterni della marina). - 1. I frequentatori dell'Accademia navale che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianita' relativa degli ufficiali subalterni e' rideterminata secondo le modalita' stabilite dagli ordinamenti di Forza Armata. 2. Gli ufficiali, che superino gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie. 3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superino gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti. 4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non abbiano completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo purche' non ne abbiano gia' ripetuto uno negli anni precedenti. In tal caso essi transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 5. Fermo restando quando previsto dall'art. 65, comma 5, gli ufficiali che per la seconda volta non abbiano completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non siano stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purche' idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il primo grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalita' indicate dal comma 1, lettera b), dell'art. 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. 6. La nomina a Guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado aspirante".
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| Art. 13 Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "gli studi applicativi" sono sostituite dalle seguenti: "il ciclo formativo". 2. Al comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, dopo le parole: "Gli ufficiali" sono inserite le seguenti: "dei ruoli normali, per i quali sia previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie". 3. Al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "il giorno precedente il compimento del quarto anno di permanenza nel grado," sono sostituite dalle seguenti: "il giorno precedente il compimento dell'anzianita' minima prevista dal presente decreto per l'avanzamento al grado superiore,".
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 27 (Ufficiali subalterni della Marina - Conseguimento del diploma di laurea). - 1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali debbono completare il ciclo formativo e conseguire il diploma di laurea secondo le modalita' entro il periodo prescritto dagli ordinamenti di Forza Armata. 2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali sia previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie che non abbiano conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa ad ottenere un proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'Amministrazione ha facolta' di accogliere le domande, previsto esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, qualora fruiscano di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 5, gli ufficiali, che conseguano la laurea nel periodo prescritto o che non siano stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), dell'art. 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. 5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali viene stabilito, con determinazione Ministeriale, il nuovo ordine di anzianita' il giorno precedente il compimento dell'anzianita' minima prevista dal presente decreto per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale ed al rendimento in servizio valutai per ciascun ufficiale dalla Commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalita' della predetta valutazione".
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| Art. 14 Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo la parola: "corso" sono aggiunte le seguenti: "secondo le modalita' previste dal piano degli studi dell'Accademia Aeronautica". 2. Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, le parole: "elaborato secondo le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in centesimi attribuito all'ufficiale al completamento degli studi previsti nell'ultimo anno di corso." sono sostituite dalle seguenti: "e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica.". 3. Al comma 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "dell'ultimo anno di corso" sono sostituite dalle seguenti: "al termine dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite dagli Istituti di formazione di Forza Armata". 4. I commi 7 e 8 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituiti dai seguenti: "7. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completino gli studi sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita', previo parere favorevole della Commissione ordinaria d'avanzamento: a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare; b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'articolo 7, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali; c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle Armi e dei Corpi. 8. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che abbiano completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita', nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all'articolo 7, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado ed anzianita' iscritti in ruolo e' stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi del comma 3. Ai fini della promozione ad anzianita' si computa l'anzianita' complessiva maturata nel grado.". 5. Al comma 9 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "trasferiti a domanda" sono inserite le seguenti: "previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione,".
Nota all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 28. (Sottotenenti dell'areonautica). - 1. I Sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia Aeronautica che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalita' previste dal piano degli studi dell'Accademia Aeronautica. 2. Gli Ufficiali dei ruoli normali debbono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi della Accademia Aeronautica. 3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completino l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia Aeronautica il nuovo ordine di anzianita' viene determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a Sottotenente, e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica. 4. Gli ufficiali che superino gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono scritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione. 5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentino l'ultimo anno di corso con ritardo, qualora superino gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. 6. Gli ufficiali che non abbiano completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite dagli Istituti di formazione di Forza Armata sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 7. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completino gli studi sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita', previo parere favorevole della Commissione ordinaria d'avanzamento: a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare; b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunta in precedenza con quelli previsti dall'art. 7, comma 2 con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali; c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle Armi e dei Corpi. 8. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che abbiano completato gli studi conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita' di ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all'art. 7, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado ed anzianita' iscritti in ruolo e' stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi del comma 3. Ai fini della promozione ad anzianita' si computa l'anzianita' complessiva maturata del grado. 9. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda previsto parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei Corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso. 10. Gli ufficiali di cui al comma 7, che non siano trasferiti nei ruoli speciali cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualita' di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, qualora non siano in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare. 11. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 5, ove non esistano vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza e' riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non puo' avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento. 12. La nomina a Sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante".
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| Art. 15 Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "1. Gli ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero non vi possano transitare ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), dell'articolo 26, comma 5, ovvero dell'articolo 28, comma 7, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.".
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 29. (Mancato transito o inidoneita'). - 1. Gli ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) ovvero non vi possano transitare ai sensi del medesimo art. 5, comma 1, lettera b), dell'art. 26 comma 5 ovvero dell'art. 28, comma 7, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta. 2. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Qualora non li dovessero nuovamente superare, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento. 3. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non dovessero superare le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 2 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena siano in possesso dei requisiti minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 39".
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| Art. 16 Modifica all'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituiti dai seguenti: "7. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del ruolo normale o speciale dell'Arma dei trasporti e materiali dell'Esercito e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, fino al grado di capitano o grado corrispondente, che abbiano perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalita' e le idoneita' accertate, con il grado e le anzianita' possedute. 8. Il personale di cui al comma 7 e' iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonche' per gli ufficiali del ruolo normale e speciale dell'Arma dei trasporti e materiali sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalita' dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 7. Per la Marina militare il decreto e' adottato d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione. 9. Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale o speciale dell'Arma Aeronautica fino al grado di colonnello, divenuti permanentemente non idonei al volo, sempre che conservino l'idoneita' al servizio militare incondizionato, sono trasferiti rispettivamente nei ruoli normale o speciale delle armi dell'Arma Aeronautica con il grado e l'anzianita' posseduti e mantenendo gli obblighi di ferma contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado.".
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 30 (Transito tra ruoli). - 1. L'amministrazione della difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, qualora dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistano vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti ed i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano: a) un'eta' non superiore a 38 anni; b) conseguito il diploma di laurea; c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad "eccellente . 3. I tenenti ed i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianita' posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado. 4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che non abbiano partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 6, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorche' in possesso del diploma di laurea. 5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano: a) un'eta' non superiore a 38 anni; b) conseguito il diploma di laurea; c) abbiano espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali; d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad "eccellente . 6. I capitani di cui al comma 4 che superino il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianita' di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado. Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale. 7. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dei molo normale o speciale dell'Arma dei trasporti e materiali dell'Esercito e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, fino al grado di capitano o grado corrispondente, che abbiano perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalita' e le idoneita' accertate, con il grado e le anzianita' possedute. 8. Il personale di cui al comma 7 e' iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonche' per gli ufficiali del molo normale e speciale dell'Arma dei trasporti e materiali sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza Armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalita' dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 7. Per la Marina Militare il decreto e' adottato d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione. 9. Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale o speciale dell'Arma aeronautica fino al grado di Colonnello, divenuti permanentemente non idonei al volo, sempre che conservino l'idoneita' al servizio, militare incondizionato, sono trasferiti rispettivamente nei ruoli normale o speciale delle armi dell'arma aeronautica con il grado e l'anzianita' posseduti e mantenendo gli obblighi di ferma contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado. 10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 5, qualora nei predetti ruoli, non vi siano posti disponibili, l'ufficiale e' trasferito in soprannumero e l'eccedenza e' riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore alla data del trasferimento. 11. Nei casi di transito tra ruoli sono considerati validi ai fini dell'avanzamento i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio prestati nel ruolo di provenienza".
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| Art. 17 Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole "sono sostituite" sono inserite le seguenti: ", con esclusione dell'Arma dei carabinieri,".
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 37 (Limiti di eta' per il collocamento in congedo. Gradi di vertice). - 1. Le tabelle n. 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, cosi' come modificate dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 27 dicembre 1990, n. 404 , e indicate nell'art. 7 della stessa legge, sono sostituite, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, dalle tabelle 4, 5 e 6 annesse al presente decreto. 2. L'Ufficiale Generale o Ammiraglio nominato Capo di Stato Maggiore della difesa e' promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di Generale, o corrispondente, previsto dalla tabella A allegata al presente decreto. 3. La promozione al grado di Generale o grado corrispondente puo' essere conferita esclusivamente all'Ufficiale Generale o Ammiraglio di cui al comma 2. 4. Gli ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore, della difesa o di Forza Armata, ovvero Segretario Generale direttore nazionale degli Armamenti del Ministero della difesa, durano in carica non meno di due anni. 5. Gli ufficiali Generali o Ammiragli di cui al comma 4, qualora raggiunti dai limiti di eta', sono richiamati d'autorita' fino al termine del mandato".
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| Art. 18 Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "anzianita' di grado da capitano." sono aggiunte le seguenti: "Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza armata, sono altresi inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianita' di servizio dalla nomina a tenente.". 2. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 8 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.". 3. Al comma 9 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "di quattro anni per i maggiori" sono inserite le seguenti: ", senza effetto sul trattamento economico percepito".
Nota all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 38 (Ufficiali dei ruoli tecnici). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono piu' alimentati il ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito, il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina ed il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica, previsti dall'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonche' il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'art. 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255. 2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto vi permangono ad esaurimento. 3. L'avanzamento al grado di capitano ed al grado di maggiore ha luogo ad anzianita'. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi gli ufficiali aventi rispettivamente cinque anni di anzianita' di grado da tenente e sette anni di anzianita' di grado da capitano. Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza Armata, sono altresi' inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianita' di servizio dalla nomina a tenente. 4. Per l'anno 1998, fatti salvi i quadri di avanzamento a scelta e le relative aliquote di valutazione, sono formate per gli ufficiali di cui al comma 1 aliquote suppletive di valutazione per l'avanzamento ad anzianita' ai gradi di capitano e di maggiore che comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi anzianita' di grado pari o superiore rispettivamente a sei anni per i tenenti e ad otto anni per i capitani. Gli ufficiali inclusi nel quadro suppletivo di avanzamento sono iscritti in ruolo dopo quelli inclusi nel quadro di avanzamento a scelta. 5. A partire dall'anno 1999 le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi le anzianita' di grado di cui al comma 3. 6. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maggiore anche i capitani con sei anni di anzianita' di grado purche' abbiano maturato 35 anni di servizio militare comunque prestato. 7. Per ciascuna Forza Armata le consistenze complessive dei ruoli speciali e dei ruoli previsti dall'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non possono eccedere le dotazioni organiche dei ruoli speciali fissate dal presente decreto. 8. Finche' non siano raggiunte nei gradi di tenente, di capitano e di maggiore dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, e' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il grado di tenente, di capitano e di maggiore degli ufficiali diplomati appartenenti ai ruoli di cui al comma 1. Per la partecipazione ai concorsi e' richiesto il possesso di una anzianita' minima di grado rispettivamente di due anni per i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori. 8-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 8 non possono conseguire nei nuovi moli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento. 9. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione di anzianita' di due anni per i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata ed, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei moli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio da ufficiale. 10. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 8 non devono aver superato i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali".
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| Art. 19 Modifica all'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "sono considerate alternative" sono aggiunte le seguenti: "ed i conseguenti effetti giuridici ed economici operano a decorrere dalla data delle predette rideterminazioni, e comunque non prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.". 2. Al comma 8 dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "detrazione di anzianita' di tre anni" sono inserite le seguenti: "senza effetto sul trattamento economico percepito". 3. All'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.".
Nota all'art. 19: Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui' pubblicato: - Art. 39. (Ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento in servizio permanente). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento transitati in servizio permanente ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianita' di servizio. 2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei al grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianita' di servizio. 3. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di tenente colonnello, o grado corrispondente, l'anzianita' di grado e' rideterminata con le modalita' di cui al comma 3-bis dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorche' nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianita' ad altro titolo ed abbiano almeno ventidue anni di anzianita' di servizio. 4. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di maggiore, o grado corrispondente, l'anzianita' di grado e' rideterminata con le modalita' di cui al comma 3-bis dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorche' nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianita' ad altro titolo ed abbiano almeno diciotto anni di anzianita' di servizio. 5. Le rideterminazioni di anzianita' di cui ai commi 3 e 4 sono considerate alternative ed i conseguenti effetti giuridici ed economici operano a decorrere dalla data delle predette rideterminazioni, e comunque non prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 6. Nei confronti degli ufficiali dei ruoli speciali che, a seguito delle rideterminazioni di anzianita' di cui ai commi 3 e 4, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento aventi uguale anzianita' di servizio da ufficiale, si applicano per una sola volta le disposizioni dell'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 della predetta legge n. 404 del 1990, non opera nei confronti delle rideterminazioni di anzianita' degli ufficiali in servizio permanente da qualunque causa determinate. 7. Finche' non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, e' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di maggiore ai maggiori aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni. E' parimenti consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di tenente colonnello ai tenenti colonnelli aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianita' di servizio. 8. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione di anzianita' di tre anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono scritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianita' e, parita' di anzianita' di grado, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio. 9. Agli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non si applicano le disposizioni di cui / all'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224 ed all'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404. Art. 9-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non possono conseguire nei nuovi moli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento".
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| Art. 20 Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Il comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "4. La promozione di cui al comma 3 non e' ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1o luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.". 2. Il comma 6 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.". 3. Al comma 12 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza, l'eccedenza di cui al comma 4 viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza utile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della rinnovazione del giudizio, previa attribuzione delle promozioni tabellari, e comunque entro il 31 dicembre di tale anno. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.".
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: Art. 40 (Giudizi di avanzamento. Commissioni di controllo). - 1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertare, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, l'idoneita' di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore. La seconda fase e' caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 25, comma 2, e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come integrato e modificato dall'art. 10, comma 5, del presente decreto. 2. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei. 3. Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. 4. La promozione di cui al comma 3 non e' ricompresa fra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1o luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell' interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non si siano veriflcate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. 5. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di eta' del grado conseguito ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 19 e 20. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche agli ufficiali che', imputati in procedimento penale, siano stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento. 7. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non e' necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente. 8. E¨ istituita una Commissione di controllo dell'operato delle commissioni di avanzamento competente a verificare le procedure dei giudizi d'avanzamento annullati d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 9. La Commissione e' costituita da cinque membri nominati con decreto del Ministro della Difesa, di cui quattro scelti tra magistrati amministrativi, contabili ed avvocati dello Stato ed uno tra alti ufficiali delle tre Forze Armate in congedo, della categoria dell'ausiliaria, con obbligo di astensione qualora abbia partecipato alle commissioni di avanzamento il cui operato sia oggetto di verifica. La Commissione elegge tra i propri componenti il presidente, dura in carica tre anni e delibera, salvo i casi di astensione di cui al presente comma, con la presenza di tutti i suoi componenti, ai quali e' corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare e' determinato con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica; agli oneri connessi all'applicazione della presente disposizione, si provvede nell'ambito degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della Difesa. 10. Il Ministro della Difesa, in presenza di giudizi di avanzamento annullati, puo' convocare la Commissione di cui al comma 8 affinche' accerti: a) la regolarita' delle attivita' e delle valutazioni delle commissioni di avanzamento, anche rispetto ai giudizi espressi sulla base delle risultanze della documentazione caratteristica del personale valutato; b) la coerenza, in sede di rinnovazione del giudizio, delle attivita' e delle valutazioni delle commissioni di avanzamento rispetto alle decisioni di accoglimento dei ricorsi. 11. La Commissione di cui al comma 8 e' attivata anche in caso di promozione di ufficiali definitivamente condannati per delitto non colposo. La stessa Commissione riferisce al Ministro della Difesa in ordine agli accertamenti svolti entro sessanta giorni dall'incarico, anche al fine della successiva individuazione ed adozione di idonei provvedimenti correttivi. 12. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, Per il Corpo della Guardia di Finanza e' istituita una autonoma commissione di controllo alla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 11. In tale caso, le attribuzioni conferite al Ministro della Difesa sono riferite al Ministro delle Finanze e l'alto ufficiale di cui al comma 9 e' individuato tra quelli in congedo, della categoria dell'ausiliaria, della Guardia di Finanza. Per l'Arma dei Carabinieri e per il Corpo della Guardia di Finanza, l'eccedenza di cui al comma 4 viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza utile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della rinnovazione del giudizio, previa attribuzione delle promozioni tabellari, e comunque entro il 31 dicembre di tale anno. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804". - La legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante "Norme per l'attuazione dell'art. 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato", e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 dicembre 1973, n. 329; si riporta il testo dell'art. 7: "Art. 7. Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente art. 3. nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano ed, a parita di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello ovvero dell'ufficiale pi'u anziano in grado ed, a parita' di anzianita, dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se generale e secondo il seguente ordine: ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo; ufficiali promossi nella posizione di "a disposizione"; ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro; ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dei sesso comma dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366; ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero per effetto dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (9). e dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366; ufficiali in servizio permanente effettivo. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa. Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'art. 5 della presente legge. Il relativo trattamento di quiescenza verra' comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato art. 8. Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di eta', allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di eta', in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Agli ufficiali di cui ai precedente comma sono concesse, inoltre. le indennita' di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, numero 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288. Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma. La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennita' di buonuscita, per l'applicazione del precedente quinto comma e del quinto comma del successivo art. 17 della presente legge, fara' carico al Ministero del tesoro".
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| Art. 21 Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. All'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali di complemento dell'Arma Aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica, mantenendo la ferma precedentemente contratta. 4-ter. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente decreto il Ministero della difesa ha facolta' di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per l'immissione degli ufficiali di complemento di cui all'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica. I concorsi vengono espletati secondo le modalita' di cui agli articoli 19 e 20 della predetta legge 19 maggio 1986, n. 224. 4-quater. All'atto del transito nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica degli ufficiali di cui al precedente comma 4-ter, e' applicata una detrazione d'anzianita' di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata ed a parita' di anzianita' secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado. 4-quinquies. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' abrogato.".
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 54 del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 54 (Transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica). - 1. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti al ruolo normale delle Armi dell'Arma aeronautica possono presentare domanda irrevocabile di transito nel rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, in possesso dell'abilitazione di equipaggio fisso di volo ed impiegati nelle specifiche funzioni presso un'unita' di volo, possono presentare domanda irrevocabile di transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi, pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono immessi nel ruolo normale delle Armi dell'aeronautica. Gli stessi possono presentare domanda irrevocabile di transito nel rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di nomina in servizio permanente effettivo. 4. Gli ufficiali trasferiti mantengono il grado, la posizione di stato e l'anzianita' assoluta e relativa posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni. 4-bis. All'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica, mantenendo la ferma precedentemente contratta. 4-ter. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente decreto il Ministero della difesa ha facolta' di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per l'immissione degli ufficiali di complemento di cui all'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nel ruolo speciale delle Armi dell'arma aeronautica. I concorsi vengono espletati secondo le modalita' di cui agli articoli 19 e 20 della predetta legge 19 maggio 1986, n. 224. 4-quater. All'atto del transito nel ruolo speciale delle Armi dell'arma aeronautica degli ufficiali di cui al precedente comma 4-ter, e' applicata una detrazione d'anzianita' di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata ed a parita' di anzianita' secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado. 4-quinquies. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' abrogato.". - La legge 19 maggio 1986, n. 224, recante "Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 maggio 1986, n. 125; si riporta il testo degli articoli 13, 19 e 20: "Art. 13. - 1. Il Ministro della difesa, sentita la commissione ordinaria di avanzamento, puo', prima del termine della ferma, disporre il collocamento in congedo illimitato degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a norma della presente legge, per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale. 2. Nei casi previsti dal precedente comma 1, all'ufficiale non e' corrisposto il premio di congedamento, salvo che, su proposta della stessa commissione, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato. 3. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio vengono trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi almeno un periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, essi sono collocati in congedo illimitato. 4. Nel caso in cui l'esonero sia determinato da motivi psico-fisici, all'ufficiale e' concessa la facolta' di completare, a domanda, la ferma di anni dodici nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Sulla domanda decide il Ministro della difesa, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento". "Art. 19. - 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue: a) per l'Esercito da: 1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a generale di brigata - presidente; 2) due ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri o del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; b) per la Marina da: 1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente; 2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore; 3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengono al corpo delle Capitanerie di porto; 4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; c) per l'Aeronautica da: 1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente; 2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale di grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 3) un funzionario della carriera diettiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto". "Art. 20. - 1. Le commissioni giudicatrici di cui al precedente articolo 19 valutano: a) i titoli relativi alle qualita militari e professionali; b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso. 2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, e assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo: 1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del precedente comma 1; 2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del precedente comma 1. 3. Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono dichiarati non idonei. 4. Ogni componente la commissione giudicatrice puo' disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilite. 5. La graduatoria del concorso e' formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1. 6. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo speciale del corpo di stato maggiore, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale. 7. I vincitori del concorso assumono una anzianita' assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianita assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianita' assoluta. 8. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel serivzio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione della indennita' di buonuscita ENPAS e dell'indennita' supplementare della cassa ufficiali".
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| Art. 22 Modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Il comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "3. Fino al 2005, per la partecipazione ai concorsi, il limite di eta' del personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali di cui all'articolo 5, comma 1, e' elevato a quaranta anni. Per la partecipazione a detti concorsi non sono richiesti i requisiti di servizio previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2) del presente decreto. Al primo di detti concorsi possono partecipare anche i sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, alla data del 1o ottobre 1995, degli ulteriori requisiti richiesti, nonche' gli ufficiali di complemento in ferma biennale o che abbiano completato detta ferma.". 2. Il comma 12 dell'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "12. Fino al 31 dicembre 2005, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.".
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 58 (Disposizioni varie). - 1. In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento e dei programmi didattici delle accademie e degli istituti di formazione, gli ufficiali dei ruoli normali possono continuare ad essere reclutati ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, fino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali di cui all'art. 3, comma 2, i concorsi per il reclutamento degli ufficiali saranno regolati sulla base della normativa previgente. 2. Per poter dare concreta attuazione all'art. 5, comma 1, ed in coerenza con la graduale riduzione delle consistenze di ufficiali di complemento diplomati, che a partire dal 2005 non saranno piu' incorporati, dal concorso che sara' bandito nell'anno 1998 la percentuale di posti destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali non potra' essere inferiore al 50 per cento. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai posti destinati alle altre forme di reclutamento. 3. Fino al 2005, per la partecipazione ai concorsi, il limite di eta' del personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali di cui all'art. 5, comma 1, e' elevato a 40 anni. Per la partecipazione a detti concorsi non sono richiesti i requisiti di servizio previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2 del presente decreto. Al primo di detti concorsi possono partecipare anche i sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui all'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, alla data del 1o ottobre 1995, degli ulteriori requisiti richiesti, nonche' gli ufficiali di complemento in ferma biennale o che abbiano completato detta ferma. 4. Ai maggiori con quindici anni di servizio dalla nomina a tenente e' corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 2 dell'art. 65. 5. Ai tenenti colonnelli con venticinque anni di servizio dalla nomina a tenente e' corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 3 dell'art. 65. 6. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle tabelle A, B e C allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, sono gradualmente elevati secondo le decorrenze fissate dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 7. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a 61 anni a decorrere dal 2008 per il grado di maggior generale del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per il grado di colonnello dei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e dei materiali e per il grado di colonnello dei Corpi logistici dell'Esercito nonche' per il grado di ammiraglio di divisione. Fino all'anno 2008 i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi logistici dell'Esercito sono uguali ai limiti di eta' previsti per i pari grado del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni. 8. A decorrere dal 1o gennaio 2005 i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito sono pari a 60 anni per i colonnelli, a 61 per i brigadieri generali e a 63 anni per i maggiori generali. 9. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente riportati nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, per i gradi di generale dell'Aeronautica sono elevati di un anno a decorrere dal 2005 e di un ulteriore anno a decorrere dal 2008. Per il grado di generale di Squadra aerea sono elevati di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e di un ulteriore anno a decorrere dal 2008. 10. Per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano validi per i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previste per il grado rivestito dalla pregressa normativa. 11. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nei numeri massimi complessivi di tale grado, fissati per ogni Forza armata dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora si determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. 12. Fino al 31 dicembre 2005, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento. 13. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organici dei gradi di colonnello e di generale dei ruoli di ciascuna Forza armata coincidono con i contingenti dei predetti gradi stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 in attuazione dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. 14. Gli ufficiali in servizio permanente a disposizione ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono computati negli organici dei rispettivi ruoli e permangono in tale posizione di stato fino alla cessazione dal servizio permanente. Gli stessi possono essere impiegati in tutte le cariche previste per gli ufficiali in servizio permanente. 15. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, qualora nei rispettivi ruoli speciali del Corpo sanitario non risultino ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data indicata dal bando di concorso e in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti". - Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (v. nota all'art. 3), e' il seguente: "Art. 34 (Inquadramento nel ruolo dei marescialli). - 1. I sottufficiali, in servizio alla data del 1o settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita' di servizio posseduta e l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli: a) nel grado di aiutante, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di "aiutante" o di "scelto", nonche' i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995; b) nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonche' i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995; c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonche' i sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995. 2. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1993, n. 212, nell'arco temporale dal 1o giugno al 31 agosto 1995. 3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di aiutante e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e straordinari. 4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai precedenti comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3, avviene previa rideterminazione dell'anzianita' assoluta di grado precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli fini giuridici. 5. I sottufficiali, che alla data del 1o settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' di grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza. 6. I sottufficiali, che alla data del 1o settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' di grado, sono inquadrati alla data del 1o settembre 1996 nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza. 7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6 vengono inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della successiva promozione al grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con una anzianita' assoluta di grado pari alla meta' di quella a suo tempo maturata nel grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque nella misura necessaria affinche' non venga scavalcato nel ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma 3. 8. I sottufficiali, che alla data del 1o settembre 1995 rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, gia' arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono alla predetta data immessi nel servizio permanente con il grado posseduto e conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A tal fine non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente contratta ai sensi del comma 2, dell'art. 20, della legge 10 maggio 1983, n. 212. 9. I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi delle presenti disposizioni. 10. Gli allievi sottufficiali, gia' arruolati alla data del 1o settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente e gradi corrispondenti al compimento del dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', dopo due anni dal reclutamento. 11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei marescialli dopo cinque anni del reclutamento. 12. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che al 1o settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale, sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo di marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8. 13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego e' effettuato secondo le disposizioni del presente articolo. 14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti degli allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente art. 11, e' disposta dal giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 10. 15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi secondo le modalita' indicate dalla citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati al sensi del presente articolo".
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| Art. 23 Modifica all'articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 2 dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "di anzianita' di due anni" sono aggiunte le seguenti: "senza effetto sul trattamento economico percepito".
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 59 (Norme riguardanti gli ufficiali piloti di complemento). - 1. Il Ministro della difesa ha facolta' di bandire uno o piu' concorsi, per titoli, per l'immissione rispettivamente di tenenti e di capitani di cui ai titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni ed integrazioni, con anzianita' di grado non inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitaneria di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli. 2. All'atto di transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 e' applicata una detrazione di anzianita' di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata ed, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianita' di servizio. 3. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente. 4. I concorsi vengono espletati secondo le modalita' di cui agli articoli 19 e 20 della predetta legge n. 224 del 1986. Nella graduatoria di merito viene attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale".
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| Art. 24 Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 1 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006". 2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "del comma 2 dell'articolo 21" sono aggiunte le seguenti: "e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera d)". 3. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Fino al 31 dicembre 2005, il quadro d'avanzamento di cui all'articolo 18 e' formato solo se il numero di promozioni conseguente e' compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2.".
Nota all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 60 del d.lgs. n. 490/97, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 60 (Disciplina degli organici nel regime transitorio). - 1. Al fine di realizzare con gradualita' la riduzione degli organici, le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza armata sono annualmente definite con decreto ministeriale in modo da ricondurle entro il 1o gennaio 2006 ai livelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. Per il Corpo delle capitanerie di porto detto decreto e' adottato d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. In relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente nonche' la determinazione delle relative aliquote di valutazione e l'eventuale elevazione delle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', sono annualmente fissati, con decreto ministeriale, secondo i seguenti criteri: a) qualora il numero di promozioni annuali previsto a regime dal presente decreto sia superiore a quello fissato dalla pregressa normativa, puo' essere mantenuto il numero di promozioni previsto dalla pregressa normativa fino al conseguimento dei volumi organici previsti dal presente decreto per la singola Forza armata; b) qualora il numero di promozioni annuali disciplinato dal presente decreto sia inferiore a quello della pregressa normativa, il numero di promozioni da conferire puo' essere aumentato fino a raggiungere quello previsto dalla pregressa normativa; c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione ed alle distinte graduatorie di merito; d) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente decreto. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potra' essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998; e) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2 dell'art. 21 e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera d): 2-bis. Fino al 31 dicembre 2005, il quadro d'avanzamento di cui all'art. 18 e' formato solo se il numero di promozioni conseguente e' compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2. 3. Alla data del 1o gennaio 2006 le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale nonche' il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata dovranno essere comunque contenuti entro i limiti stabiliti dal presente decreto". 4. Gli organici, le aliquote di valutazione per l'avanzamento dei vari gradi per l'anno 1998 e il relativo numero di promozioni annuali sono determinati sulla base della normativa in vigore nell'anno 1997. Sono fatti salvi per l'anno 1998 i quadri di avanzamento, nonche' le disposizioni richiamate nei bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
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| Art. 25 Modifica all'articolo 62 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. Le promozioni annuali ad anzianita' di cui al precedente comma 9 sono da attribuire secondo il previsto ordine di anzianita', agli ufficiali valutati per l'avanzamento a scelta e risultati idonei ma non ricompresi nel relativo quadro d'avanzamento. Dette promozioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, decorrono dal verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri di avanzamento ad anzianita'.".
Nota all'art. 25: - Si riporta il testo dell'art. 62 del d.lgs. n. 490/97, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 62 (Avanzamento. Regime transitorio). - 1. I guardiamarina dei ruoli speciali di tutti i Corpi aventi anno di anzianita' di grado 1999 e successivi, per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto due anni di permanenza nel grado. 2. I sottotenenti di vascello dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi, per essere promossi al grado superiore, devono aver compiuto, in relazione alle anzianita' di grado possedute, gli anni di permanenza nel grado progressivamente aumentati secondo quanto previsto nella tabella B annessa al presente decreto. 3. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale di promozioni al grado di capitano di corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi della marina e' fissato in tante unita' quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 4. Nel periodo transitorio i capitani di corvetta dei ruoli speciali devono aver compiuto quattro anni di anzianita' nel grado per essere promossi al grado superiore. 5. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per il ruolo normale del corpo sanitario il numero di promozioni annue da conferire a scelta sino al grado di capitano di vascello e' ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza. 6. Nella predetta fase a partire dall'anno 1999 vengono formate distinte aliquote di valutazione e distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di contrammiraglio e di capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario nelle quali sono compresi anche gli ufficiali gia' valutati per l'avanzamento nei ruoli di provenienza, indipendentemente dall'anzianita' acquisita nel nuovo ruolo. 7. I capitani di fregata ed i tenenti di vascello provenienti dal ruolo farmacisti, non ancora valutati per l'avanzamento, sono inseriti nell'aliquota di valutazione, qualora siano stati inclusi, i pari grado provenienti dal ruolo medici aventi la medesima anzianita' da ufficiale in servizio permanente. 8. In fase di prima applicazione, a partire dalle aliquote di valutazione per l'anno 1999, sono inseriti, per l'avanzamento al grado di ammiraglio di divisione o grado corrispondente, tutti i contrammiragli dei Corpi di stato maggiore, genio navale ed armi navali, aventi le anzianita' minime di grado previste per l'avanzamento a scelta dell'annessa tabella 2. 9. Fino a che non siano stati promossi tutti i contrammiragli dei Corpi di cui al comma 8, aventi anzianita' di grado antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno effettuate, in aggiunta alle promozioni a scelta, promozioni annuali ad anzianita' pari alla differenza tra un quinto del totale delle promozioni attribuite nel quinquennio 1993-1997 e le promozioni a scelta previste per ciascun anno dall'annessa tabella 2, arrotondata per eccesso qualora inferiore all'unita'. 9-bis. Le promozioni annuali ad anzianita' di cui al precedente comma 9 sono da attribuire secondo il previsto ordine di anzianita', agli ufficiali valutati per l'avanzamento a scelta e risultati idonei ma non ricompresi nel relativo quadro d'avanzamento. Dette promozioni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3, decorrono dal verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1o luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri di avanzamento ad anzianita'. 10. Le disposizioni di cui all'art. 27 si applicano agli ufficiali del Corpo di Stato maggiore appartenenti ai corsi normali che hanno avuto inizio a partire dall'anno accademico 1996-1997. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali provenienti dai corsi a nomina diretta ed aventi anzianita' di grado anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, il nuovo ordine di anzianita' viene determinato ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto della nomina. 11. Per l'anno 1998 sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 48, comma 7, della legge 12 novembre 1955, n. 1137".
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| Art. 26 Modifica dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 63 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il capitano del ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica, sino al 2005, e' incluso in aliquota di avanzamento allorquando e' parimenti incluso in aliquota il pari grado del ruolo normale che lo seguiva nel ruolo di provenienza, purche' abbia maturato una pari o superiore anzianita' nel grado.".
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| Art. 27 Modifica all'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Nei confronti dei maestri direttori delle bande musicali le anzianita' di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, decorrono dalla data di nomina a Direttore di banda". 2. Al comma 4 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La speciale indennita' e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.". 3. Al comma 14 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "27 dicembre 1995, n. 549," sono sostituite dalle seguenti: "28 dicembre 1995, n. 549,". 4. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: "14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 ed ove non diversamente stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni".
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 65 del d.lgs. n. 490/97, come modificato dal decreto qui pubblicato, relativamente ai commi 3, 4 e 14 : "3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231 prima delle parole "ai colonnelli e gradi corrispondenti sono inserite le seguenti: "ai tenenti colonnelli ed . 3-bis. Nei confronti dei maestri direttori delle bande musicali le anzianita' di cui alle lettere a) e b) del comma 3, dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, decorrono dalla data di nomina a direttore di banda. 4. Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 4 dell'art. 37 e' attribuita una speciale indennita' commisurata a quella definita per le massime cariche della pubblica amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennita' e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". "14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza armata, gli ufficiali dei corpi tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze secondo le procedure previste dall'articolo 4 del decreto legislativo emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. 14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 ed ove non diversamente stabilito dalla tabelle annesse al presente decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni". - La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante "Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 agosto 1990, n. 187; si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b): "3. A decorrere dal 1o settembre 1990. quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia: a) ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a tenente, e' attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalita' di determinazione e progressione economica. b) ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, e' attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalita' di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita. esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224".
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| Art. 28 Modifica all'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 5 dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "2, 3 e 4". 2. Al comma 6 dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni". 3. All'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento stabilito dall'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare puo' avvenire con le modalita' di cui al titolo II della legge 19 maggio 1986, n. 224.".
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 68 del D. Lgs. 490/97, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 68 (Disposizioni varie) - 1. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali previste dal presente decreto, potra' essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 l'unificazione dei Corpi sanitari delle Forze armate, non appena attuate le disposizioni previste nei decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della difesa previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Fermo restando il volume organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto, nell'ambito delle disposizioni attuative dei decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della difesa emanati in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni, potra' essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 l'unificazione di ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza armata o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza armata diversa. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza armata risultate in eccedenza al termine della suddetta unificazione o trasferimento di funzioni potranno essere ripartite tra i ruoli delle Forze armate o riassegnate secondo necessita', con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali previsti dal presente decreto, potra' essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione tra corpi di una Forza armata, prevedendo analoghi profili di carriera. 4. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fermi restando gli organici complessivi previsti per ciascuna Forza armata dal presente decreto ed i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, potranno essere apportate modifiche, senza oneri' aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei singoli ruoli di ogni Forza armata, al fine di adeguarne le disponibilita' alle effettive esigenze operative, anche a seguito dell'attuazione dei predetti decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della difesa. 5. Relativamente al corpo delle Capitanerie di porto, i decreti ministeriali di cui ai commi 2, 3 e 4 sono adottati d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione. 6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali. 6-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento stabilito dall'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina Militare puo' avvenire con le modalita' di cui al titolo II della legge 19 maggio 1986, n. 224". - Il testo dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (vedi nota all'articolo 21), e' il seguente: "Art. 15. - 1. Il numero massimo degli ufficiali piloti di completamento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, puo' essere mantenuto in servizio, e' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. 2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonche' quelle di cui all'articolo 46, della precitata legge, come sostituito dal successivo articolo 33. 3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574".
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| Art. 29 Modifica all'articolo 69 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 69 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2004, ferme restando le dotazioni complessive nel grado di terzo cappellano militare capo, sono inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado superiore i secondi cappellani militari capo che abbiano maturato complessivamente undici anni di anzianita' di servizio nel grado di primo e secondo cappellano militare capo.".
Nota all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 69 del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, relativamente al comma 10: "10. Fermo restando l'organico fissato dall'art. 2 della legge 1o giugno 1961, n. 512, possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di vicario generale militare e di ispettore all'atto della nomina dell'ordinario militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il vicario generale militare e gli ispettori non confermati ai predetti uffici vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze armate. 10-bis. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2004, ferme restando le dotazioni complessive nel grado di terzo cappellano militare capo, sono inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado superiore i secondi cappellani militari capo che abbiano maturato complessivamente undici anni di anzianita' di servizio nel grado di primo e secondo cappellano militare capo".
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| Art. 30 Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 70 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. A decorrere dal nuovo ciclo formativo, stabilito dall'articolo 28 per i frequentatori dell'Accademia Aeronautica, non si applicano l'articolo 8, comma terzo, del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e l'articolo 6, comma secondo, della legge 4 aprile 1985, n. 123.".
Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'art. 70 del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 70. [Norme che (non, n.d.r.) si applicano al personale delle Forze armate]. - 1. Non si applicano al personale delle Forze armate: a) l'art. 41, paragrafo A), lettere a), b) e c) della legge 8 luglio 1926, n. 1178; b) gli articoli 10, comma 1 n. 5), e le tabelle 1, 2 e 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113; c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 54, 192 nonche' il titolo II capi VI, VII e VIII, il titolo III e le tabelle 1, 2, 3 e 4 della legge 12 novembre 1955, n. 1137; d) l'art. 10 della legge 26 gennaio 1963, n. 52; e) gli articoli 37, comma 7, secondo periodo, e 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574; f) gli articoli 54, 58, comma 2, e 59, commi 2 e 3, della legge 10 maggio 1983, n. 212; g) l'art. 5 della legge 4 aprile 1985, n. 123; h) gli articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e quinquies, e 33 della legge 19 maggio 1986, n. 224; i) l'art. 5, comma 3, lettera b), secondo periodo, della legge 8 agosto 1990, n. 231; j) gli articoli 1, comma 6, secondo periodo, e 13, comma 1, e le tabelle A, B e C della legge 27 dicembre 1990, n. 404. 2. Al personale di cui al comma 1 non si applica altresi' ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto. 3. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. 3-bis. A decorrere dal nuovo ciclo formativo, stabilito dall'art. 28 per i frequentatori dell'accademia Aeronautica, non si applicano l'art. 8, comma 3 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e l'art. 6. comma 2, della legge 4 aprile 1985, n. 123". - Il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, recante "Approvazione delle norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della regia aeronautica", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 1935, n. 84; si riporta il testo dell'art. 8, terzo comma: "Pero' per gli aspiranti, che alla fine dell'ultimo anno di corso della scuola dovessero sostenere esami di riparazione, l'anzianita' di sottotenente sara' diminuita del periodo di tempo intercorso tra la chiusura di una sessione e l'altra di esame". - La legge 4 aprile 1985, n. 123, recante "Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 aprile 1985, n. 86; si riporta il testo dell'art. 6, secondo comma: "L'anzianita' assoluta decorre dalla data di conferimento della qualifica di aspirante ufficiale. Tuttavia, per gli allievi che alla fine del terzo anno debbano sostenere esami di riparazione, l'anzianita' assoluta e' diminuita del periodo di tempo intercorrente tra la chiusura della prima e quella della seconda sessione di esami.".
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| Art. 31 Modifica ai quadri I, II, VI, VII, VIII della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. I quadri I, II, VI e VII della tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituiti dai corrispondenti quadri allegati al presente decreto. 2. Al quadro VIII della tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, la nota "a" e' sostituita dalla seguente: "a Ciclo di cinque anni: una promozione il primo, secondo, terzo, quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.".
Nota all'art. 31: - Si riporta il quadro VIII della tabella I, allegata al d.lgs. n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"ESERCITO Quadro VIII - Ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito
===================================================================== | | Forma di | | | |avanzamento al| Anni di|anzianita' | | grado | minima di|grado Grado |Organico| superiore | richiesti|per: ===================================================================== | | | Valutazione a| Promozione ad | | | scelta| anzianità --------------------------------------------------------------------- 1 | 2| 3 | 4| 5 --------------------------------------------------------------------- Colonnello | 3| - | -| - --------------------------------------------------------------------- Tenente | | | | colonnello | 39| scelta | 7| - --------------------------------------------------------------------- Maggiore | 34| anzianità | -| 5 --------------------------------------------------------------------- Capitano | 65| scelta | 8| --------------------------------------------------------------------- | | anzianità | | 11 --------------------------------------------------------------------- Tenente | 46| anzianità | -| 6 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente | 16| anzianità | -| 2
Segue: Quadro VIII
===================================================================== Grado | Periodi minimi richiesti|per la valutazione ===================================================================== | Comando o attribuzioni, | | servizio | Imbarco --------------------------------------------------------------------- 1 | 6 | 7 --------------------------------------------------------------------- Colonnello | - | - --------------------------------------------------------------------- Tenente Colonnello| - | - --------------------------------------------------------------------- Maggiore | - | - --------------------------------------------------------------------- Capitano | - | - --------------------------------------------------------------------- Tenente | - | - --------------------------------------------------------------------- Sottotenente | - | -
Segue: Quadro VIII
===================================================================== | Titoli, esami, corsi | Promozioni a scelta al Grado | richiesti | grado superiore ===================================================================== 1 | 8 | 9 --------------------------------------------------------------------- Colonnello | - | - --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello| - | 4 ogni 5 anni (a) --------------------------------------------------------------------- Maggiore | - | - --------------------------------------------------------------------- Capitano | - | 6 --------------------------------------------------------------------- Tenente | - | - --------------------------------------------------------------------- | Superare il corso | Sottotenente | applicativo | -
(a) Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo, quarto anno; nessuna promozione il quinto anno".
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| Art. 32 Modifica ai quadri I, II, III, IV, V, VI della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Ai quadri II, III, V e VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, alla riga "tenente di vascello", colonna 8, le parole: "superare gli esami prescritti" sono soppresse. 2. Ai quadri II, III, V e VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, alla riga: "guardiamarina", colonna 8, le parole: "superare gli esami prescritti" sono soppresse. 3. Il quadro I della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal corrispondente quadro allegato al presente decreto legislativo. 4. Il quadro IV della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal corrispondente quadro allegato al presente decreto legislativo. 5. Al quadro VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, alla riga: "sottotenente di vascello", colonna 8, dopo le parole: "conseguire la laurea" inserire la titolazione di nota "j". 6. Al quadro VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dall'articolo 17, della legge 30 novembre 1998, n. 413, dopo la nota: "i" inserire la seguente: "j Sono esclusi gli ufficiali arruolati a norma dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto legislativo.".
Nota all'art. 32: - La legge 30 novembre 1998. n. 413, recante "Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 1998, n. 283; si riporta il testo dell'art. 17: "Art. 17. - 1. Allo scopo di far fronte alle nuove incombenze assegnate al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, l'organico degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, come definito dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' incrementato di 26 unita', suddivise come di seguito indicato: a) n. 1 contrammiraglio; b) n. 4 capitani di vascello; c) n. 7 capitani di fregata; d) n. 3 capitani di corvetta; e) n. 6 tenenti di vascello; f) n. 5 sottotenenti di vascello. 2. La tabella 2: MARINA - Quadro VI - Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 40 e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. Per il conseguimento dell'incremento di organico di cui al comma 1 in un biennio, per due anni e' consentito il superamento delle immissioni annuali nei ruoli normali, come determinate dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997 per un numero non superiore a 20 unita'. 3. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 54 milioni per l'anno 1998, di lire 735 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.685 milioni annue a decorrere dall'anno 2000".
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| Art. 33 Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VII, IX, X della tabella 3 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. I quadri I, II, III, IV, V, VII, IX e X della tabella 3, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1990, n. 490, sono sostituiti dai corrispondenti quadri allegati al presente decreto legislativo. |
| Art. 34 Sostituzione delle tabelle B e C allegate al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Le tabelle B e C allegate al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto legislativo. |
| Art. 35 Termini di decorrenza
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 10, 11, 13, comma 2, 16-bis, 17, comma 3, l8, 22 e 24 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Bianco, Ministro dell'interno Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino |
| Allegato
----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- |
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