Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 20 luglio 2000
Regole e modalita' per la presentazione delle richieste di finanziamento triennale a favore degli enti che svolgono attivita' di diffusione della cultura scientifica e tecnologica.

IL DIRETTORE GENERALE
del servizio per lo sviluppo
e il potenziamento dell'attivita' di ricerca
Vista la legge n. 168/1989 concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge n. 113/1991 concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica;
Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, contenente modifiche alla citata legge 28 marzo 1991, n. 113, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica;
Visti in particolare l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, nonche' l'art. 4 della predetta legge i quali, per la realizzazione delle suddette finalita' prevedono gli strumenti del finanziamento triennale per il funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, nonche' gli accordi di programma ed il bando annuale per l'erogazione di contributi per attivita' coerenti con le finalita' della legge stessa;
Considerato in particolare, che l'art. 1, comma 1, della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali ed alle tecniche derivate;
Considerata la necessita' di procedere alla pubblicazione del bando per la presentazione delle domande da parte degli enti che intendono beneficiare del contributo triennale di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 6/2000;
Visto il decreto ministeriale n. 346 del 29 maggio 2000, con il quale il Ministro ha destinato per l'anno finanziario 2000 la somma di L. 20.000.000.000 per il contributo di cui all'art. 1, comma 3, di cui sopra;
Visto l'art. 3 della legge n. 127/1997, contenente norme sull'autocertificazione;
Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Ambito operativo
I consorzi, le fondazioni, gli enti e le strutture scientifiche che, per prioritarie finalita' statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuita' attivita' in coerenza con le finalita' della legge e dei provvedimenti in premessa, possono beneficiare dei contributi triennali per il funzionamento, previo inserimento in una apposita tabella.
 
Art. 2.
Soggetti beneficiari
Sono legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica nelle forme previste dalle leggi vigenti.
 
Art. 3.
Presentazione delle domande
Le domande devono essere spedite al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca, ufficio II, piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma - entro e non oltre il 30 settembre 2000 a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno o con corriere autorizzato recante sulla busta la dicitura: "inserimento in tabella ex lege n. 6/2000", contenente i seguenti documenti:
a) domanda firmata dal legale rappresentante dell'ente con le proprie generalita', denominazione dell'ente, sede legale, codice fiscale.
La firma del legale rappresentante e' resa in conformita' alle norme sull'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; il legale rappresentante dovra', con dichiarazione scritta e contestuale alla domanda, menzionare espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ed allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validita' come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997;
b) relazione analitica sull'attivita' del triennio precedente;
c) programma di attivita' ed impegni assunti per il periodo di validita' della tabella;
d) prospetto riepilogativo dei bilanci preventivi e consuntivi degli ultimi tre anni;
e) schede allegate al presente decreto compilate in ogni parte;
f) statuto.
Tutta la sopraelencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante.
 
Art. 4.
Criteri per l'inserimento in tabella
Il possesso dei requisiti prescritti viene accertato attraverso l'esame degli statuti e atti istitutivi, delle allegate schede e delle relazioni descrittive aggiuntive attestanti l'attivita' continuativamente svolta, la consistenza, la conservazione e valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attivita' di programmazione pluriennale, la partecipazione a programmi e progetti nazionali ed internazionali, di didattica e formazione.
Le relazioni redatte distintamente per ciascun anno si riferiscono alle attivita' svolte nel triennio precedente alla costituenda tabella.
L'attivita' di ricerca, di elaborazione culturale, di valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attivita' di servizi e quella di promozione culturale devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di rilevante valore scientifico-tecnologico.
Viene altresi' considerata la disponibilita' di una sede idonea, delle attrezzature adeguate e del personale qualificato destinato stabilmente ad attivita' di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico.
La rilevanza del patrimonio e delle collezioni, oltre che alla mera consistenza quantitativa ed all'intrinseco valore scientifico, consegue al grado di integrazione con l'attivita' svolta
La presentazione della programmazione pluriennale documenta la capacita' operativa dell'ente a breve e medio termine.
I prospetti riepilogativi dei bilanci documentano la capacita' di spesa dei soggetti per le attivita' istituzionali.
Sono valutati prioritariamente:
gli enti, le strutture scientifiche, i consorzi, le fondazioni, le cui attivita' siano prioritariamente finalizzate agli obiettivi delle legge e che abbiano dimostrato efficacia anche in relazione allo loro ottimale integrazione in rete telematiche e nella creazione anche di centri di servizio;
la costituzione di un sistema organico di musei inteso come aggregazione di strutture scientifiche e museali in grado di favorire, attraverso la loro coordinata integrazione, l'obiettivo della diffusione della cultura scientifica a livello nazionale e locale.
 
Art. 5.
Modalita' di emanazione della tabella
Con decreto ministeriale gli enti sono inseriti in tabella, sentito il Comitato previsto dall'art. 5 della legge n. 6/2000, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, previa istruttoria volta ad accertare, attraverso una valutazione comparativa delle domande, la rilevanza e la qualita' delle attivita' gia' svolte e la loro efficacia rispetto alle finalita' della legge.
Cura l'istruttoria il servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca.
Il citato decreto ministeriale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 6.
Validita' della tabella
La tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza e' soggetta a revisione con la medesima procedura.
L'erogazione del finanziamento e' disposta su base annuale, sentito il predetto Comitato, previa presentazione di relazioni analitiche sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sulla programmazione dell'anno in corso, corredate dai bilanci e dalla documentazione contabile delle spese sostenute.
Il servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca effettua il controllo della documentazione e cura l'istruttoria da sottoporre al Comitato ai fini della quantificazione del contributo.
 
Art. 7.
Divieto di cumulo
Gli enti inseriti in tabella non possono beneficiare, per il periodo del loro inserimento nella tabella stessa, di altri contributi erogati alla stesso titolo dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Roma, 20 luglio 2000
Il direttore generale: Criscuoli
 
Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 66 a pag. 70 della G.U. <----
 
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