Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 19 giugno 2000
Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente dalla S.p.a. A.C.E.A. Trasmissione, unita' di Roma; S.p.a. A.C.E.A. Distribuzione, unita' di Roma; S.p.a. A.C.E.A. ATO 2, unita' di Roma. (Decreto n. 28415).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Visto l'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
Visto l'art. 32, lettera b), della legge 29 aprile 1949, n. 264;
Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818;
Vista l'istanza della societa' S.p.a. A.C.E.A. - Azienda comunale energia ed ambiente, con sede in Roma, datata 16 gennaio 1998, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;
Visto il decreto ministeriale n. 27669 del 21 gennaio 2000, con il quale e' stata accertata la sussistenza del requisito della stabilita' di impiego dei lavoratori dipendenti dalla predetta societa', che, conseguentemente e' stata esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del proprio personale, a far data dal 16 gennaio 1998;
Vista la nota datata 8 marzo 2000 con la quale la societa' A.C.E.A. S.p.a. ha comunicato di avere dato l'avvio ad un processo di riorganizzazione societaria consistente nel trasferimento di rami d'azienda ex art. 2112 del codice civile dalla societa' capogruppo A.C.E.A. S.p.a. a societa' per azioni appositamente costituite, con il conseguente passaggio, senza soluzione di continuita', del personale dipendente da A.C.E.A. S.p.a. alle stesse societa' di seguito citate: A.C.E.A. Trasmissione dal 1o dicembre 1999; A.C.E.A. Distribuzione dal 1o gennaio 2000; A.C.E.A. ATO 2 dal 1o gennaio 2000;
Viste le istanze presentate da A.C.E.A. S.p.a. quale societa' capogruppo e dalle tre societa' sopra indicate, con le quali si chiede l'intestazione del sopra citato decreto ministeriale n. 27669 del 21 gennaio 2000 anche alle tre aziende di nuova costituzione;
Vista la documentazione allegata alle predette istanze, dalle quali risulta che le tre nuove societa' sono state costituite, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per effetto del trasferimento di rami d'azienda dell'A.C.E.A. S.p.a.;
Considerato che il passaggio del personale dalla societa' A.C.E.A. S.p.a. e' stato effettuato ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e che i lavoratori interessati hanno mantenuto i trattamenti economici e normativi gia' goduti presso l'A.C.E.A. S.p.a., nonche' l'applicazione del C.C.N.L. che prevede la stabilita' di impiego;
Considerato, pertanto, che, nella fattispecie si puo' ritenere garantita la stabilita' di impiego del personale occupato;
Ritenuto, conseguentemente, di poter esonerare le societa' A.C.E.A. Trasmissione, A.C.E.A. Distribuzione, A.C.E.A. ATO 2, dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;
Decreta:
Art. 1.
L'accertamento di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 27669 del 21 gennaio 2000, relativo alla sussistenza del requisito della stabilita' di impiego dei lavoratori dipendenti da A.C.E.A. S.p.a., e' esteso al personale delle seguenti societa':
A.C.E.A. Trasmissione S.p.a., sede di Roma, unita' di Roma;
A.C.E.A. Distribuzione S.p.a., sede di Roma, unita' di Roma;
A.C.E.A. ATO 2 S.p.a., sede di Roma, unita' di Roma.
 
Art. 2.
A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1, le societa' in questione sono esonerate dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.
 
Art. 3.
L'accertamento di cui all'art. 1 nonche' l'esonero di cui all'art. 2, decorrono dalle date indicate a fianco di ciascuna azienda e corrispondenti alla data di passaggio dei lavoratori dalla A.C.E.A. S.p.a. alle societa' interessate:
A.C.E.A. Trasmissione dal 1o dicembre 1999;
A.C.E.A. Distribuzione dal 1o gennaio 2000;
A.C.E.A. ATO 2 dal 1o gennaio 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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