Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 6 luglio 2000
Determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalita' di corresponsione dei contributi a carico dei datori di lavoro, stabiliti in favore del soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private e del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia dall'art. 41, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 31 marzo 1956, n. 293, con la quale il Fondo istituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale con effetto dal 1o gennaio 1949 ha assunto la denominazione di Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private, di seguito denominato "Fondo elettrici";
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1450, istitutiva del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di seguito denominato "Fondo telefonici";
Visti i decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 562, e 4 dicembre 1996, n. 658, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativamente all'armonizzazione del regime pensionistico per gli iscritti ai fondi sopra citati;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto, con effetto dal 1o gennaio 2000, la soppressione dei fondi in parola e la contemporanea iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e per i superstiti dei lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, dei titolari di posizioni assicurative di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i soppressi fondi, ai quali continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i fondi medesimi;
Visto il comma 2 dello stesso articolo che, per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole gia' previste per i soppressi fondi, rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, stabilisce alla lettera a), con riferimento al Fondo elettrici, un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessivi 4050 miliardi di lire, da erogare in rate annue di uguale importo nel triennio 2000-2002 e, alla lettera b), con riferimento al Fondo telefonici, per lo stesso triennio, un contributo a carico dei datori di lavoro pari a 150 miliardi di lire annue;
Visto il comma 3 del medesimo art. 41, che deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di fissare con decreto i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti dei contributi di cui al comma 2, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi all'INPS;
Considerati i meccanismi di gradualita' con cui i decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 562, e 4 dicembre 1996, n. 658, hanno scandito l'armonizzazione della previgente normativa presso i soppressi Fondi a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
Ritenuto, pertanto, doversi fare riferimento, per l'individuazione dei criteri di ripartizione del contributo a carico di ciascuna azienda, al numero dei dipendenti iscritti nei soppressi Fondi nel mese di dicembre del 1996, nonche' alle relative anzianita' contributive medie;
Tenuto conto delle risultanze della Conferenza di servizio svoltasi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 14 giugno 2000, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
1. Il contributo a carico dei datori di lavoro stabilito, con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private ed al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, rispettivamente alla lettera a) ed alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ripartito, per ciascuna azienda, proporzionalmente al numero dei dipendenti iscritti nei soppressi fondi nel mese di dicembre del 1996 ponderato con le relative anzianita' contributive medie risultanti alla medesima data.
2. Al versamento degli importi del contributo, come determinati, ai sensi del comma 1, e comunicati dall'INPS alle aziende interessate almeno trenta giorni prima della scadenza del pagamento, si provvede, secondo le modalita' indicate dall'istituto medesimo, in tre rate di pari ammontare, da corrispondersi entro il 30 novembre di ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.
3. Ai soggetti che non provvedano, entro i termini di cui al comma 2, al pagamento del contributo di cui al comma 1, oppure vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta, si applica la disciplina prevista nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi.
Roma, 6 luglio 2000

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli
 
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