Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2000 |
Scioglimento del consiglio comunale di Rapagnano. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Rapagnano (Ascoli Piceno) ed il sindaco nella persona del sig. Remigio Ceroni; Considerato che il citato amministratore e' decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Marche; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Il consiglio comunale di Rapagnano (Ascoli Piceno) e' sciolto. Dato a Roma, addi' 21 luglio 2000 CIAMPI Bianco, Ministro dell'interno |
| Allegato Al Presidente della Repubblica Il consiglio comunale di Rapagnano (Ascoli Piceno) e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Remigio Ceroni. In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il sig. Remigio Ceroni e' stato eletto alla carica di consigliere della regione Marche. Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilita' prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Rapagnano (Ascoli Piceno), con deliberazione n. 16 del 9 giugno 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco. Si e' configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale. Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rapagnano (Ascoli Piceno). Roma, 14 luglio 2000 Il Ministro dell'interno: Bianco |
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