Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 21 luglio 2000 |
Modificazioni ai decreti dirigenziali in data 7 luglio 1999 e 7 aprile 2000 recanti norme di attuazione in materia di investimenti innovativi e formazione professionale e di interventi e agevolazioni per il trasporto combinato. |
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IL DIRIGENTE GENERALE dell'unita' di gestione autotrasporto di persone e cose
Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'; Visti in particolare gli articoli 2 e 5 della suddetta legge, recanti rispettivamente disposizioni in materia di investimenti innovativi e formazione professionale e disposizioni in materia di interventi e agevolazioni per il trasporto combinato; Visto il decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge, 23 dicembre 1997, n. 454, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2000, n. 27; Visti i decreti dirigenziali in data 7 luglio 1999, attuativi delle disposizioni concernenti i suddetti articoli 2 e 5 della legge 454/1997; Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 2000, attuativo dell'art. 4 della legge 454/1997; Visto il decreto dirigenziale 8 maggio 2000 contenente modificazioni ai decreti dirigenziali 7 luglio 1999; Vista la nota della Commissione europea D(2000) - 9927 del 30 giugno 2000; Decreta: Art. 1. l. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto dirigenziale 7 luglio 1999, n. 65, concernente la concessione di incentivi per gli investimenti innovativi e la formazione professionale ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e' sostituito dal seguente: "1. Sono concessi mutui, alle stesse condizioni di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto, alle imprese di autotrasporto che accellerino la sostituzione dei propri veicoli mediante l'acquisizione di veicoli nuovi, che realizzino standards piu' elevati, in tema di tutela dell'ambiente, di quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore alla data del presente decreto. Le agevolazioni finanziarie di cui al presente comma potranno essere accordate nella misura del 30% o, qualora trattasi di piccole o medie imprese, del 40% della sola differenza di costo fra l'acquisto di un nuovo autoveicolo che soddisfi gli standards tecnici obbligatori in materia di tutela dell'ambiente e l'acquisto di un veicolo fornito di dispositivi che permettano di raggiungere livelli di tutela dell'ambiente superiori a quelli imposti dalla normativa comunitaria o nazionale in vigore. Le agevolazioni finanziarie suindicate riguardano i veicoli acquistati in sostituzione dei veicoli immatricolati da almeno sei anni". |
| Art. 2. 1. All'art. 4, commi 1 e 2, e all'art. 5, comma 1, del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, relativo ai criteri per la concessione di benefici a favore delle aggregazioni di imprese di autotrasporto, le parole "della legge 454/1997" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto". All'allegato A del citato decreto dirigenziale, recante il fac-simile della domanda per accedere ai benefici di cui sopra, al secondo capoverso, secondo alinea, le parole "della legge 454/1997", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto dirigenziale 7 aprile 2000". 2. L'art. 5, comma 2, del decreto dirigenziale 7 luglio 1999, n. 65, e l'art. 1, comma 1, secondo alinea del decreto dirigenziale 8 maggio 2000 sono cosi' modificati: "Le imprese che si avvalgono dei benefici di cui al presente articolo non possono fruire di quelli previsti dall'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, cosi' come modificata dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27". Roma, 21 luglio 2000 Il dirigente generale: Ricozzi |
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