Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 19 luglio 2000
Adozione di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 124/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 luglio 2000,
Premesso che:
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita'), avendo acquisito l'intesa del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha adottato con propria deliberazione 21 maggio 1998, n. 47/1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 119 del 25 maggio 1998 (di seguito: deliberazione n. 47/1998), disposizioni urgenti sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio), tra l'altro consistenti nello scioglimento del Comitato di gestione in carica e nella contestuale istituzione di un collegio commissariale con mandato annuale avente scadenza 21 maggio 1999, composto dal dott. Enzo Berlanda, dal dott. Franco Pontani e dal dott. Gianfrancesco Vecchio;
con deliberazione dell'Autorita' 8 giugno 1999, n. 83/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 83/1999) e' stato disposto il rinnovo delle disposizioni urgenti concernenti la Cassa conguaglio adottate con la deliberazione n. 47/1998, prorogando. di conseguenza, fino al 30 maggio 2000, il collegio commissariale della Cassa conguaglio nella composizione definita in base alla medesima deliberazione, al fine di consentire a detto collegio di consolidare i risultati operativi conseguiti sul piano della efficienza nelle procedure di gestione dei sistemi di perequazione e di formulare una proposta di nuova organizzazione della Cassa conguaglio, estesa anche ai sistemi di controllo contabile interno, che tenga conto della nuova disciplina del mercato elettrico;
con la delibera 30 maggio 2000, n. 102/2000 l'Autorita' ha richiesto l'intesa del Ministro del tesoro, del bilancio e della progranimazione economica ai fini dell'adozione di disposizioni riguardanti la Cassa conguaglio e, in particolare, della proroga del collegio commissariale;
con la deliberazione 29 giugno 2000, n. 118/2000, l'Autorita' ha deciso di sottoporre al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'acquisizione della necessaria intesa, disposizioni recanti una nuova disciplina in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 15 luglio 1994, n. 444, recante "Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi";
Visto l'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
Considerato che il collegio commissariale ha espletato i compiti in relazione ai quali e' stata disposta la proroga di cui alla deliberazione n. 83/99, in particolare:
consolidando i risultati operativi conseguiti sul piano della efficienza nelle procedure di gestione dei sistemi di perequazione mediante il completamento delle procedure per il recupero degli arretrati relativi alle procedure di erogazione di competenza degli esercizi passati e, sul piano organizzativo, mediante l'impianto della rete informatica degli uffici, la definizione delle procedure per l'effettuazione dei controlli tecnico-amministrativi presso le imprese e il rinnovo della convenzione con l'istituto cassiere, cosi' come risulta dai documenti "Relazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sull'attivita' svolta dal Collegio commissariale dal 1o aprile 1999 al 1o luglio 1999" e "Relazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sull'attivita' svolta dal Collegio commissariale dall'1o ottobre 1999 al 31 dicembre 1999" trasmessi all'Autorita', rispettivamente con note in data 4 agosto 1999, protocollo n. 1013, e in data 3 aprile 2000, protocollo n. 464, e dall'Autorita' successivamente trasmesse, tra l'altro, al ragioniere generale dello Stato, rispettivamente, con note in data 20 settembre 1999, protocollo n. PR/M99/1388 e protocollo n. PR/M00/585;
presentando, con nota in data 27 gennaio 2000, protocollo n. 0064, una relazione recante "Proposte e osservazioni del collegio commissariale in materia di riforma o riassetto della Cassa conguaglio per il settore elettrico e dei sistemi perequazione";
Considerato che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha rilasciato la prevista intesa ai fini dell'adozione di disposizioni riguardanti la Cassa conguaglio e, in particolare, della proroga del collegio commissariale;
Considerato altresi' che allo stato attuale i nuovi sistemi di perequazione non sono stati completamente definiti, avendo l'Autorita' esclusivamente approvato, in data 8 giugno 2000, e successivamente diffuso, il documento per la consultazione recante "Criteri per la definizione dei sistemi di perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico dei distributori di energia elettrica", nel quale, tra l'altro si delinea una sequenza procedurale che condurra' alla definizione di tali sistemi non prima del dicembre del corrente anno e che, di conseguenza, non e' ancora possibile definire l'impianto organizzativo necessario al funzionamento, a regime, dei nuovi sistemi di perequazione dovendo di conseguenza essere mantenuta in operativita' la Cassa conguaglio;
Ritenuta l'opportunita' di rinnovare le disposizioni urgenti concernenti la Cassa conguaglio adottate dall'Autorita' con la deliberazione n. 47/98, prorogando il collegio commissariale della medesima Cassa conguaglio nella sua attuale composizione per il periodo necessario al perfezionamento della procedura per l'adozione dei provvedimenti in materia di definizione dei sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio di fornitura di energia elettrica e alla nomina ed assunzione delle funzioni da parte degli organi ordinari di gestione e di controllo delle procedure di gestione dei sistemi di perequazione, tale decisione essendo garanzia di continuita', nel menzionato periodo, dei risultati operativi conseguiti dal Collegio commissariale della Cassa conguaglio sul piano della efficienza di dette procedure;
Delibera:
a) di rinnovare le disposizioni urgenti concernenti la medesima Cassa conguaglio per il settore elettrico adottate con la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 21 maggio 1998, n. 47/1998, prorogando, di conseguenza, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura per l'adozione dei provvedimenti in materia di definizione dei sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio di fornitura di energia elettrica e alla nomina ed assunzione delle funzioni da parte degli organi ordinari di gestione e di controllo delle procedure di gestione dei sistemi di perequazione, il Collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico;
b) di confermare i compensi ai componenti del Collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico determinati, in base alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 10 luglio 1998, n. 87/1998, nella misura di centocinquanta milioni di lire annui lordi per il Presidente e di cento milioni di lire annui lordi per i rimanenti componenti;
c) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 19 luglio 2000
Il presidente: Ranci
 
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