Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2000 (vai al sommario)
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
PROVVEDIMENTO 14 luglio 2000
Determinazione dei contenuti e delle modalita' di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro e delle comunicazioni dei soggetti che esercitano il commercio di oro in via professionale previste dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.

IL PRESIDENTE
Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina del mercato dell'oro;
Visti, in particolare, l'art. 1, comma 2, nel quale e' stabilito l'obbligo di dichiarare all'Ufficio italiano dei cambi operazioni aventi ad oggetto oro, l'art. 1, comma 6, nel quale e' previsto che l'Ufficio italiano dei cambi definisca i contenuti e le modalita' di effettuazione di tali dichiarazioni, l'art. 1, comma 3, nel quale e' stabilito che l'esercizio professionale del commercio di oro puo' essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso di determinati requisiti, e l'art. 5, commi 1 e 2, ove e' prevista una disciplina transitoria per i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; Emana le seguenti disposizioni attuative:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente provvedimento si intendono per:
a) "Legge", la legge 17 gennaio 2000, n. 7;
b) "Ufficio", l'Ufficio italiano dei cambi;
c) "oro", quello di cui all'art. 1, comma 1, della legge;
d) "operatori professionali", i soggetti che esercitano in via professionale il commercio dell'oro, per conto proprio o di terzi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge;
e) "intermediari finanziari", i soggetti di cui all'art. 2 della legge;
f) "dati identificativi", il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi di documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.
 
Art. 2.
Obbligo di dichiarazione delle operazioni in oro
1. L'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 1, comma 2, della Legge comprende le operazioni seguenti:
a) la compravendita, il prestito d'uso, il conferimento in garanzia e qualsiasi altra operazione non finanziaria in oro;
b) la consegna materiale di oro nel compimento di operazioni finanziarie su oro;
c) il trasferimento di oro al seguito da o verso l'estero, al di fuori dei casi di esecuzione delle operazioni di cui alle lettere a) e b).
2. Per le operazioni indicate nella lettera a) del comma 1, la dichiarazione deve essere effettuata dal venditore, dal soggetto che concede in prestito, dal garante o dal soggetto che a qualsiasi titolo si rende cedente dell'oro. Nel caso di operazioni compiute con l'estero, la dichiarazione deve essere effettuata dalla parte residente. Per le operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, gli intermediari finanziari effettuano la dichiarazione per l'oro materialmente consegnato o ricevuto. Per le operazioni di cui alla lettera c) del comma 1, la dichiarazione deve essere effettuata da chi ha il possesso dell'oro.
3. L'obbligo della dichiarazione spetta alle banche o agli operatori professionali per le operazioni di cui essi sono parti.
4. Per le operazioni compiute avvalendosi di una banca o di un operatore professionale il dichiarante ha facolta' di effettuare la dichiarazione consegnandola, entro il termine indicato nell'art. 3 del presente provvedimento, alla banca o all'operatore professionale che provvede senza ritardo alla trasmissione all'Ufficio.
 
Art. 3.
Contenuto e modalita' della dichiarazione
1. La dichiarazione deve contenere:
a) i dati identificativi del dichiarante;
b) i dati identificativi della controparte;
c) la data, il tipo dell'operazione, il quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore.
2. La dichiarazione va effettuata avvalendosi dell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Essa deve essere consegnata ad una banca ovvero deve essere trasmessa all'Ufficio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali similari o consegna diretta.
3. Al di fuori dei casi previsti nel comma successivo, la dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere trasmessa all'Ufficio entro la fine del mese successivo a quello nel quale l'operazione e' stata compiuta. Le operazioni del medesimo tipo compiute con la stessa controparte nell'arco di un mese formano oggetto di un'unica dichiarazione nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni, la quantita' complessiva dell'oro negoziato e il relativo valore.
4. Nei casi di operazioni di trasferimento al seguito verso l'estero la dichiarazione deve essere effettuata e trasmessa all'Ufficio prima del trasferimento stesso. Copia della dichiarazione e del documento che ne attesta l'avvenuta trasmissione all'Ufficio devono accompagnare l'oro.
5. I dichiaranti conservano per dieci anni copia delle dichiarazioni trasmesse e della documentazione utilizzata per la loro predisposizione.
 
Art. 4.
Operazioni esenti dall'obbligo di dichiarazione
Non formano oggetto di dichiarazione:
a) le operazioni nelle quali siano parte la Banca d'Italia o l'Ufficio;
b) le operazioni indicate nell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del presente provvedimento, qualora le stesse siano poste in essere tra banche e intermediari italiani ovvero tra banche e intermediari italiani e banche o succursali situate all'estero.
 
Art. 5.
Comunicazione all'Ufficio
1. I soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione all'Ufficio per l'esercizio in via professionale del commercio di oro, ai sensi dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 5, commi 1 e 2, della Legge, devono avvalersi dell'allegato B che forma parte integrante del presente provvedimento. Le comunicazioni, redatte in tutte le loro parti e sottoscritte dal rappresentante legale e dal presidente del collegio sindacale, attestano ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, della Legge.
2. I soggetti per i quali ricorrono le condizioni indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 5 della Legge, devono effettuare le comunicazioni ivi previste entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e, entro i termini ivi stabiliti, devono attestare all'Ufficio la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, della Legge.
 
Art. 6.
Variazioni e richiesta di informazioni
1. Le variazioni delle informazioni rese ai sensi dell'art. 5 del presente provvedimento devono essere comunicate all'Ufficio entro la fine del mese successivo a quello in cui si sono verificate avvalendosi dell'allegato B.
2. L'Ufficio puo' richiedere ai soggetti destinatari del presente provvedimento ogni ulteriore informazione in relazione alle operazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, nonche' notizie, dati e documenti per verificare il rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 5 della legge e nel presente provvedimento.
 
Art. 7.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le operazioni compiute dopo l'entrata in vigore della Legge e prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento devono essere dichiarate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
2. L'Ufficio potra', con successivo provvedimento, indicare procedure informatiche e telematiche per l'effettuazione e la trasmissione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste nel presente provvedimento.
3. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 14 luglio 2000
Il Presidente: Fazio
 
Allegato A
----> Vedere Allegato A da pag.16 a pag. 19 della G.U. <----
 
Allegato B
----> Vedere Allegato B da pag. 20 a pag. 23 della G.U. <----
 
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