Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 3 agosto 2000
Determinazione, per l'anno 2001, dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 1652).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi n. 174, e n. 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze gia' attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' la soppressione della Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;
Visti, in particolare, l'art. 4, lettera g), e l'art. 5, lettera f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione nell'albo e' necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura e' stabilito annualmente per classi di volumi di affari, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con proprio provvedimento;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1984, con il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonche' il prospetto relativo al certificato di assicurazione allegato al decreto ministeriale stesso;
Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1416 del 28 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, con il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2000;
Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 2001;
Considerato che l'ammontare minimo di copertura della sopraindicata polizza non ha subito alcuna variazione in aumento rispetto a quello inizialmente fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1984 e da ultimo con provvedimento dell'ISVAP n. 1416 del 28 dicembre 1999;
Ritenuta la necessita' di provvedere ad un adeguato aumento dell'ammontare minimo di copertura della predetta polizza;
Dispone:
Art. 1.
L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, lettera g), e all'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, e' fissato per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
lire due miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi;
lire quattro miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi;
lire cinque miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.
La quota dell'eventuale franchigia non puo' superare il limite massimo di lire cinquanta milioni.
 
Art. 2.
La polizza di cui all'art. 1 dovra' prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, con le modifiche disposte dall'art. 2 del provvedimento dell'ISVAP n. 1416 del 28 dicembre 1999 entrambi citati nelle premesse.
II provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2000
Il Presidente: Manghetti
 
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