Gazzetta n. 183 del 7 agosto 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2000
Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli articoli 4, 5, 7, 10, 20 e 50 come modificato, quest'ultimo, dall'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e l'istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura nonche' degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l'art. 23;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerato che gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, svolgono le proprie funzioni con oneri a totale carico delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le quali sono tenute anche a fornire agli stessi uffici i locali, i beni strumentali e, in caso di necessita', il personale;
Considerato altresi' che, ai sensi del citato decreto luogotenenziale e della normativa vigente in materia di diritti di segreteria le camere di commercio acquisiscono al proprio bilancio le entrate connesse all'applicazione dei diritti di segreteria scaturenti da atti e attivita' degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata con la conferenza Stato-citta' e autonomie locali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio;
Consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997;
Sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro degli affari regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individua le risorse degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato soppressi ai sensi dello stesso art. 50, da trasferire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dall'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1998.



Avvertenza:
Il presente decreto non e' soggetto al "Visto" di
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20.



 
Art. 2.
Trasferimento delle risorse
1. Il personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'allegato A in servizio presso gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se in posizione di comando presso altre amministrazioni, e' trasferito, a decorrere dal 1o settembre 2000, alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con conseguente riduzione della pianta organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il personale di cui al comma 1, in posizione di comando presso altre amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimane nella posizione suddetta fino alla scadenza, salvo rinnovi.
 
Art. 3.
Inquadramento del personale trasferito
1. La trasposizione del personale dalle aree funzionali del sistema di classificazione di cui all'art. 13 del CCNL relativo al comparto Ministeri alle categorie del sistema di classificazione di cui all'art. 3 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali e' effettuata in modo da garantire la collocazione professionale corrispondente a quella di provenienza. A tal fine l'equiparazione tra aree funzionali e categorie e' definita secondo la seguente tabella: Ministeri |Regioni Autonomie locali ex IX qualifica.... |categoria D (D3) ex VIII qualifica.... |" D (D3) ex VII qualifica.... |" D (D1) ex VI qualifica.... |" C (C1)
2. Per il personale appartenente alla IX qualifica funzionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono, in sede di inquadramento ai sensi del comma 1, all'attribuzione delle eventuali posizioni economiche ulteriori in relazione alla posizione professionale posseduta all'atto del trasferimento.
3. Al personale trasferito e' garantito, ai sensi della normativa vigente, il mantenimento di tutti gli emolumenti di natura fissa e continuativa.
4. Il personale trasferito puo' optare entro sessanta giorni dalla data del trasferimento per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento, qualora diverso da quello in godimento da parte del personale camerale.
5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se espletati successivamente alla stessa.
 
Art. 4.
Coordinamento ed indirizzo
1. Le camere di commercio assicurano, nella fase di avvio, la continuita' dell'azione amministrativa e dei servizi all'utenza nello svolgimento delle funzioni gia' esercitate dagli uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 315 del 1944, dell'art. 23 della legge n. 580 del 1993, dei regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981 e di tutti gli altri compiti, ivi compresi quelli inerenti i controlli di conformita' alla disciplina di settore di prodotti, di attivita' commerciali ed industriali, esercitati dagli uffici in attuazione di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari, anche di adeguamento alla normativa comunitaria, che disciplinano la materia.
 
Art. 5.
Norme finali e transitorie
1. Al trasferimento delle funzioni e delle relative risorse alle camere di commercio situate nelle regioni a statuto speciale si provvede, ove necessario, con le modalita' previste dai rispettivi statuti.
Roma, 26 maggio 2000
p. Il Presidente: Bassanini
 
ALLEGATO A ----> Vedere ALLEGATO a Pag. 12 della G.U. <----
 
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