Gazzetta n. 183 del 7 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 27 luglio 2000
Modificazioni al decreto 24 maggio 2000, recante fissazione dei criteri per la determinazione dell'ammontare della cauzione prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle integrazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno;
Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni con il quale, in adempimento a quanto previsto dalla delibera C.I.P.E. del 27 aprile 1995, sono state determinate le modalita', le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del paese;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4-bis del suddetto decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni che, tra la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione, prevede che vi sia la ricevuta del versamento di una cauzione da parte dell'impresa istante, ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa di pari importo della cauzione medesima, a garanzia della volonta' di quest'ultima di realizzare il programma agevolato;
Visto il proprio decreto 24 maggio 2000, con il quale sono stati fissati i criteri per la determinazione dell'ammontare della cauzione prevista dal citato art. 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 10, del citato decreto 24 maggio 2000, che prevede che per il periodo intercorrente tra la data del versamento della cauzione da parte dell'impresa e quella del versamento della stessa da parte della banca concessionaria all'impresa medesima o al Ministero, la quota in giacenza sul predetto conto corrente maturi interessi al vigente tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale della banca centrale europea;
Considerato che l'art. 48, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, (legge finanziaria 2000) dispone che su tutte le somme di pertinenza dello stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla banca d'Italia ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
Ritenuto opportuno adeguare la disposizione recata dal citato art. 1, comma 10, del decreto 24 maggio 2000 a quanto previsto dal suddetto art. 48, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Decreta:
Art. 1.
1. Nell'articolo unico del decreto 24 maggio 2000, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"Per il periodo intercorrente tra la data del versamento della cauzione da parte dell'impresa e quella del versamento della stessa da parte della banca concessionaria all'impresa medesima o al Ministero, la quota in giacenza sul predetto conto corrente matura interessi al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla banca d'Italia ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213".
Il presente decreto sara', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
Il Ministro: Letta
 
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