Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO
DIRETTIVA 15 marzo 2000
Direttiva in materia di parere di compatibilita' degli interventi sul territorio con la pianificazione e la programmazione dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive integrazioni;
Visti in particolare gli articoli 3 e 17 della legge n. 183/1989;
Visto l'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Vista la legge 5 maggio 1994, n. 36;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Vista la legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 della regione Campania;
Vista la circolare n. 8550 del 28 luglio 1997 della regione Campania - Assessorato ai lavori pubblici e protezione civile;
Premesso:
che la legge 18 maggio 1989, n. 183, integrata dalle leggi 7 agosto 1990, n. 253 e 4 dicembre 1993, n. 493, ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di un razionale sviluppo economico e sociale e la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi;
che l'art. 12 della legge n. 183/1989 individua nelle Autorita' di bacino il soggetto preposto alla redazione ed attuazione del Piano di bacino, che ha valore di piano territoriale di settore mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, la difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche ambientali del territorio interessato, quale il bacino idrografico;
che il piano di bacino, redatto dalla competente Autorita', rappresenta il risultato di una intensa attivita' di coordinamento in sede decentrata, tra Stato e regioni e tra i diversi soggetti regionali e costituisce la base per una garanzia di efficacia della spesa pubblica, programmata per la realizzazione di interventi di difesa del suolo;
che di conseguenza qualsiasi azione o intervento, finalizzato ad obiettivi di difesa, conservazione, tutela della risorsa idrica e risorsa suolo, uso delle risorse naturali, tutela dell'ambiente, protezione civile, deve essere preventivamente verificato sul piano tecnico e della coerenza con le linee generali di assetto del territorio dell'Autorita' di bacino, quale organo di programmazione interdisciplinare, capace di valutare le priorita' di azioni e le esigenze nei diversi settori attraverso una base conoscitiva consolidata;
che l'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, cosi' come previsto dall'art. 12 della legge n. 493/1993 ha redatto ed adottato i seguenti piani stralcio relativi a settori funzionali:
piano stralcio difesa alluvioni - bacino Volturno;
piano stralcio tutela ambientale - conservazione zone umide - area delle Mortine;
che la stessa Autorita' di bacino ai sensi della legge 13 luglio 1999, n. 226 ha approvato il seguente piano straordinario ed adottato le relative misure di salvaguardia:
piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico piu' alto, recante l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico e di frana molto elevato.
Considerato:
che alla base della redazione del piano di bacino si pone l'attivita' conoscitiva che, rappresentando l'organizzazione di un quadro conoscitivo omogeneo ed aggiornato del sistema fisico-ambientale, dei vincoli, degli strumenti urbanistici esistenti ecc., fornisce una visione dell'intero territorio, consentendo, cosi', l'individuazione di azioni (studi e interventi) necessari all'attivita' di pianificazione e programmazione;
che, nelle more dell'elaborazione del piano di bacino, dell'approvazione dei piani stralcio e del recepimento degli stessi da parte degli enti territoriali, si palesa la necessita' di monitorare le risorse acqua e suolo attraverso la conoscenza degli interventi che i diversi enti a vario titolo attuano sul territorio di competenza dell'Autorita' di bacino, valutandone la compatibilita' ambientale con la pianificazione e la programmazione in corso a scala di bacino e fornendo, laddove necessario, le opportune direttive e/o prescrizioni per la salvaguardia delle risorse stesse;
che su conforme parere del comitato tecnico, questa Autorita' di bacino intende gestire questa fase transitoria, escludendo a priori la logica dell'immobilismo o dell'assenso incondizionato, che di fatto possono produrre esclusivamente un aggravamento delle situazioni di dissesto presenti e di degrado ambientale;
che gia' da tempo su specifica iniziativa del comitato tecnico regionale della Campania e successivamente di altre amministrazioni regionali si e' di fatto avviata un'attivita' di espressione di parere preventivo da parte di questa Autorita' di bacino per i progetti di opere e interventi e per i piani regolatori comunali, predisposti dai diversi Enti territoriali appartenenti al bacino;
Ritenuto che al fine di perseguire:
una unitaria e razionale programmazione;
una piu' efficiente gestione del territorio (un buon governo del territorio si misura proprio dalla capacita' di gestirlo);
una complessiva conoscenza dei progetti che incidono sensibilmente sul territorio e sulla valutazione del rischio che questa Autorita' di bacino sta elaborando per ciascun settore di competenza, e disporre le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati, occorre esercitare, sull'intero bacino di competenza, la suesposta attivita' di monitoraggio e valutazione di tutte le attivita', studi, monitoraggio e interventi attraverso l'espressione di un parere preventivo di compatibilita' sulla scorta del gia' ampio quadro conoscitivo in possesso di questa Autorita' di bacino, del piano straordinario approvato, dei piani stralcio adottati e di quelli in itinere;
Tutto quanto innanzi visto, considerato e ritenuto;
Si emana la seguente direttiva:
Art. 1.
Salvo quanto diversamente disposto nei Piani stralcio di bacino adottati e nel Piano straordinario approvato:
tutti gli interventi di cui al successivo Allegato A, direttamente o indirettamente interferenti con la pianificazione di bacino, da realizzare sul territorio dei bacini dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, ad opera di enti pubblici o di privati cittadini che, per dimensioni areali e/o impatto ambientale, hanno rilevanza a scala di bacino;
tutti i piani ed i programmi di cui all'art. 17, comma 4 della legge n. 183/1989, non aboliti, e quelli introdotti da successive normative ed elencati all'Allegato B;
nonche' tutti i piani regolatori generali comunali e loro varianti non ancora approvati,
devono essere sottoposti al parere vincolante dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno per la compatibilita' con la pianificazione di bacino.
 
Art. 2.
I progetti relativi agli interventi di cui all'art. 1, per le valutazioni di competenza dell'Autorita' di bacino, dovranno contenere necessariamente gli elaborati tecnici elencati nel successivo allegato C e pervenire all'Autorita' di bacino per il tramite dell'ente attuante, autorizzante o concedente.
 
Art. 3.
L'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno esprimera' il proprio parere entro novanta giorni dalla data di ricezione degli elaborati tecnici relativi agli interventi, ai piani e ai programmi di cui innanzi, decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.
 
Art. 4.
I progetti, i piani ed i programmi di cui al successivo allegato D, saranno oggetto di un'attivita' di concertazione tra gli enti titolari e l'Autorita' di bacino, al fine di un coordinamento delle rispettive azioni ed una programmazione unitaria.
Roma, 15 marzo 2000

Il Presidente del comitato istituzionale
Ministro dei lavori pubblici
Bordon

Il segretario generale
D'Occhio
 
ALLEGATO A
----> Vedere Allegato <----
 
ALLEGATO B
----> Vedere Allegato <----
 
ALLEGATO C
----> Vedere Allegato <----
 
ALLEGATO D
----> Vedere Allegato <----
 
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