Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |
DETERMINAZIONE 7 aprile 2000, n. 23 |
Requisiti e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A. |
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Numerosi quesiti pervenuti a questa Autorita' hanno segnalato molteplici questioni interpretative riguardanti il nuovo sistema di qualificazione di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 ed in particolare concernenti la costituzione stessa delle Societa' Organismo Attestazione e le condizioni alle quali e' sottoposta l'autorizzazione all'attivita' di tali organismi da parte dell'Autorita'. Con il presente atto si precisano gli elementi necessari ai fini del corretto e trasparente funzionamento del nuovo meccanismo di qualificazione e del conseguente equilibrato andamento del mercato nel settore dei lavori pubblici anche al fine di agevolare la presentazione della documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione. La natura giuridica delle S.O.A., quali societa' per azione di diritto speciale rispetto al modello societario del codice civile, richiede la preliminare elencazione degli elementi da inserire nell'atto costitutivo e nello statuto, in coerenza con la disciplina particolare adottata dal Regolamento che li qualifica quali elementi tipologici dell'organismo di qualificazione. A) FASE COSTITUTIVA DELLE SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE 1. Il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto In merito ai requisiti di ordine generale (art. 7, comma 1 e 2 del Regolamento) occorre sottolineare che la qualificazione delle S.O.A. quali societa' per azioni di diritto speciale anche in linea con una nozione di specialita' ampiamente analizzato nella letteratura societaria e nell'elaborazione giurisprudenziale, porta a ritenere che i requisiti indispensabili ai fini dell'autorizzazione (veri elementi tipologici delle societa') di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento, debbano sussistere ed essere attestati nell'atto costitutivo e nello Statuto della Societa'. In tal senso, la forma societaria della S.p.A., la denominazione sociale quale "organismo di attestazione", la sede legale nel territorio della Repubblica, il capitale sociale di un miliardo di lire interamente versato, con relativa attestazione del versamento effettuato, l'attivita' di qualificazione come oggetto esclusivo della Societa' sono tutti elementi che vanno espressamente indicati negli atti sopra indicati. In tal modo e' possibile l'accertamento della loro sussistenza il che e' momento propedeutico alla ulteriore prosecuzione dell'istruttoria sulla domanda di autorizzazione che in mancanza risulterebbero inammissibili. Lo stesso e' a dirsi per i requisiti tecnici di cui all'art. 9 del Regolamento. Anche per essi vale la necessita' della loro previsione gia' dal momento costitutivo della Societa' organismo di qualificazione sicche' espressamente o per esplicito richiamo dell'art. 9 del Regolamento, occorre includere sempre negli atti sopraindicati, la indicazione dell'organico, composto dalle figure professionali, assunte a tempo indeterminato, quanto meno nei termini dell'organico minimo indicato dall'articolo 9. Cosi', ancora, occorre la previsione della decadenza dalla carica, dichiarata dagli organi sociali della S.O.A. entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto, secondo quanto prescrive l'art. 9 comma 3 del Regolamento, dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella S.O.A. qualora venga loro meno il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 7, comma 7 del Regolamento. Deve ancora ritenersi elemento tipologico dell'organismo di qualificazione la previsione, anche realizzata attraverso un esplicito richiamo all'art. 9 del Regolamento, dell'attrezzatura informatica conforme al tipo definito dall'Autorita' ai fini degli obblighi di comunicazione secondo il 4o comma della disposizione regolamentare. Si rappresenta, poi, la necessita' che sia indicato l'obbligo del singolo o dell'organo sociale, designato come competente, di comunicare all'Autorita' preventivamente, ai fini del controllo da parte della stessa Autorita' sul trasferimento della partecipazione azionaria, i casi in cui il singolo o le societa', a qualsiasi titolo, intendano acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una S.O.A. nonche' di comunicare all'Autorita' e alla S.O.A. il trasferimento della partecipazione una volta avvenuto. Negli atti sopraindicati, infine, dovra' essere contenuta la indicazione degli organi sociali deputati ad effettuare le comunicazioni delle circostanze relative alla composizione e alla struttura organizzativa che possono influire sul requisito dell'indipendenza (art. 7, comma 5); delle modifiche intervenute nell'organico (art. 9 e art. 10 comma 2 lett. c) dei fatti e circostanze che incidano sulle situazioni che precludano lo svolgimento dell'attivita' di attestazione (art. 7, comma 8). 2. Le partecipazioni azionarie al capitale S.O.A. In via generale, giova sottolineare che a fronte di una tendenziale liberta' di partecipazione al capitale delle S.O.A. salvo i divieti contenuti nell'art. 8 del Regolamento, sia pure in via di richiamo alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, l'accertamento della partecipazione illegittima all'azionario delle S.O.A. da parte di soggetti pubblici e privati sara' oggetto di verifica caso per caso da parte dell'Autorita', in quanto la sola verifica in concreto della partecipazione azionaria, anche sulla base delle diverse dichiarazioni che la S.O.A. istante deve presentare contestualmente alla domanda di autorizzazione e sulla base delle ulteriori informazioni ed integrazioni che l'Autorita' puo' richiedere in fase istruttoria, puo' far emergere l'incoerenza della partecipazione sotto il duplice profilo del requisito dell'indipendenza e della presenza di interessi commerciali e finanziari che possano determinare comportamenti non imparziali o discriminatori, secondo la previsione dell'art. 7, comma 4, del Regolamento. Cosi', le stesse situazioni di controllo e di collegamento, secondo la previsione dell'art. 2359 del cod.civ., eventualmente riscontrabili nella verifica della compagine sociale ed oggetto, del resto, di una specifica dichiarazione circa la loro sussistenza (o insussistenza) da parte della S.O.A. in sede di istanza di autorizzazione, secondo la previsione dell'art. 10, comma 2, lett. b) del Regolamento, non possono, di per se', considerarsi impeditive alla titolarita' di partecipazioni azionarie, salvo la verifica, in concreto, della loro idoneita' a ledere il principio dell'indipendenza della S.O.A. e a determinare comportamenti non imparziali o discriminatori nell'attivita' di qualificazione. a) le preclusioni Quanto agli espressi divieti di partecipazione, e' qui utile ricordare che non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una S.O.A.: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed in particolare: - le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi nonche' gli altri organismi di diritto pubblico (lett. a). Per amministrazioni locali si devono intendere i Comuni, le Province (per quelle autonome, equiparabili alle Regioni, il divieto e' gia' espressamente contenuto nell'art. 8, comma 1), le Comunita' Montane, mentre per Enti locali si devono intendere, con riferimento all'art. 118 della Costituzione, tutti quegli altri soggetti istituiti in un delimitato ambito geografico. - i concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2 della suddetta legge, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le aziende speciali ed i consorzi di enti locali (articoli 23 e 25 della legge 8-6-1990, n. 142 e successive modificazioni) le societa' a partecipazione pubblica (articolo 22 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed all'articolo 12 della legge 23-12-1992, n. 498 e successive modificazioni), le societa' con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita' la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonche' i concessionari di servizi pubblici e i soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 qualora operino in virtu' di diritti speciali o esclusivi per lo svolgimento di attivita' che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo n.158/95 (lett. b); - i soggetti privati relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19-12-1991, n. 406, nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di Ecu, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a) della articolo 2, comma 2 della legge quadro, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori (lett. c). i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed in particolare: - le imprese individuali, anche artigiane, le societa' commerciali, le societa' cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 della legge quadro (lett.a ); - i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25-6-1909, n. 422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8-8-1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge quadro (lett. b); - i consorzi stabili costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge quadro (lett. c); - le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (lett. d); - i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di societa' ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (lett. e); - i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23-7-1991, n. 240 (lett.e-bis). E' appena il caso di ricordare che i soggetti di cui al precedente elenco vanno intesi con la specificazione che deve trattarsi di soggetti operanti nel settore dei lavori pubblici, circostanza del resto confermata dal fatto che si tratta di soggetti che possono essere ammessi alle gare. Deve poi ritenersi del tutto conseguente alla espressa esclusione dei soggetti piu' sopra elencati anche il divieto di partecipazione al capitale delle S.O.A. di ogni societa' e altre figure associative che vedano la partecipazione al proprio capitale dei soggetti come sopra elencati e di ogni altro organismo associativo che sia portatore dei loro interessi, salvo, per quest'ultimo caso, quanto si dira' piu' oltre con riguardo alla partecipazione delle associazioni nazionali delle imprese e delle stazioni appaltanti, secondo la previsione dell'art. 8, comma 2, del Regolamento. i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1 della legge quadro ed in particolare: - gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (lett. a); - gli uffici consortili di progettazione e di direzione lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni (lett. b). L'esclusione degli uffici tecnici trova una sua ragione giustificativa in quanto, trattandosi appunto di uffici, non hanno soggettivita' propria sia se dipendenti da singoli enti sia se consortili. - gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatici possono avvalersi per legge (lett. c); - i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23-11-1939, n. 1815 e successive modificazioni (lett. d); - le societa' di professionisti di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a) della legge quadro (lett.e); - le societa' di ingegneria di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b) della legge quadro (lett.f); - i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) (lett.g). L'indicazione contenuta nell'art. 17 della legge 109/94 dei liberi professionisti singoli o associati, che ha un chiaro significato nella norma stessa in quanto riferita allo svolgimento di attivita' di progettazione, va qui specificata nel senso che deve trattarsi di quei liberi professionisti iscritti in Albi relativi all'attivita' professionali tecniche in materia di lavori pubblici (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, diplomati in ingegneria). E' opportuno, per quanto riguarda le societa' di professionisti e di ingegneria, chiarire che la ragione della esclusione risiede nella circostanza che tutti questi soggetti partecipano o hanno titolo a partecipare all'affidamento degli incarichi di progettazione, ecc. di cui alla legge 109/94 e successive modificazioni. le regioni e le province autonome. La previsione e' contenuta espressamente nell'art. 8, comma 1, del Regolamento. b) casi di partecipazione limitata al capitale delle S.O.A. Accanto ai soggetti che non possono possedere partecipazione, vi sono quelli per i quali la normativa regolamentare prevede una limitazione alla partecipazione. L'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che le associazioni nazionali delle imprese che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una S.O.A. nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%. Occorre, peraltro, ricordare che la stessa disposizione ha inteso stabilire una condizione a tale partecipazione, vale a dire quella di una presenza simmetrica tra i due organismi associativi laddove ha disposto che "la partecipazione al capitale da parte di associazioni di imprese e' ammessa qualora nella medesima S.O.A. vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazioni di stazioni appaltanti e viceversa". La limitazione nella partecipazione ha altresi' funzione di individuare un'altra ipotesi di esclusione oltre quelle previste alla lettera precedente: il divieto di partecipazione al capitale delle S.O.A. si pone per le associazioni nazionali delle imprese di cui all'art. 10, comma 1, L. 109/94 e successive modifiche che non abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto. Una tale preclusione deve ricavarsi dal fatto che e' consentita la partecipazione solo per dette associazioni sottoscrittrici (art. 5, comma 1, lett. n) dello stesso Regolamento). L'Autorita' ritiene di dover fornire una utile indicazione riguardo al problema se la dizione normativa "una S.O.A." (art. 8, comma 2) limiti la partecipazione delle associazioni nazionali delle imprese e delle stazioni appaltanti ad una sola S.O.A. Una piu' attenta lettura del dato normativo sembra invece suggerire la conclusione che l'uso dell'articolo "una" stia piu' semplicemente ad indicare indeterminatamente queste societa', ove si osservi che detto uso ricorre anche nel primo comma nel quale certamente non potrebbe significare una sola S.O.A. Ne consegue la ammissibilita' di partecipazione delle associazioni nazionali anche a piu' societa' di qualificazione, rimanendo ovviamente sempre il limite di partecipazione in ogni S.O.A. nella misura massima del 10% sia che si tratti di una singola che di piu' associazioni nazionali, configurandosi tale limite, giova ribadirlo, come misura complessiva entro la quale e' ammessa la rappresentanza di interessi delle Associazioni in parola per ciascuna delle S.O.A. partecipata. Saranno, poi, oggetto di valutazione concreta le situazioni in cui, per la frammentazione delle altre partecipazioni, il governo delle S.O.A. risulti in capo a dette associazioni, in quanto la indicazione normativa del limite alla partecipazione e' coerente con quella del rispetto del principio di indipendenza e di imparzialita' e di non discriminazione (art.7, comma 4 del Regolamento). B) FASE DELL'ISTANZA E DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE Occorre premettere che dal regolamento si evincono due fasi del procedimento di autorizzazione: - la prima relativa alla domanda di autorizzazione da parte della S.O.A. istante; - la seconda relativa al provvedimento di autorizzazione. In ordine all'istanza di autorizzazione assumono rilievo le condizioni di ammissibilita' della domanda rappresentate dalla presentazione dei documenti previsti dall'articolo 10, comma 2 del regolamento. Con riferimento ai singoli documenti si forniscono le seguenti indicazioni: - l'atto costitutivo e il relativo statuto sociale devono essere presentati in copia autentica, corredati del certificato attestante l'iscrizione della societa' nel Registro delle imprese, rilasciato in data non anteriore a 180 giorni dalla presentazione dell'istanza ; - l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento. Relativamente a tali documenti occorre specificare l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della S.O.A., con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Nella dichiarazione circa situazioni di controllo o di collegamento il legale rappresentante delle S.O.A. potra' anche esporre i motivi per i quali, ad avviso del competente organismo della societa', la situazione anzidetta non risulti in contrasto con i principi di indipendenza, di imparzialita' e non discriminazione. Si precisa che l'art. 2359 del codice civile individua i casi di controllo nelle seguenti ipotesi tassative: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) di cui sopra si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spet-tanti per conto di terzi. Detta norma del codice civile stabilisce, poi che sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa. La nozione di collegamento lascia spazio a precisazioni interpretative e quindi richiedera' una valutazione caso per caso. La giurisprudenza ha individuato talune situazioni sintomatiche, quali la presenza degli stessi soggetti negli organi societari o nell'apparato di vertice, la concordanza della sede ed ipotesi di partecipazione a mezzo di terza societa' che possegga partecipazioni nella societa' che concorrano a formare la compagine societaria delle S.O.A. - l'organigramma delle S.O.A., deve comprendere il curriculum dei soggetti che ne fanno parte. La previsione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) del regolamento evidenzia che costituisce condizione di ammissibilita' della domanda il solo organigramma della S.O.A., comprensivo del curriculum, con cui viene fotografata anche soggettivamente la struttura organizzativa della S.O.A. istante. Tale organigramma conterra' l'indicazione delle figure professionali previste dall'articolo 9 del Regolamento come costitutive dell'organico minimo delle S.O.A. oltre quelle ulteriori eventualmente presenti nella struttura organizzativa. Sembra opportuno chiarire che sono indicatori dell'esperienza professionale dei "laureati" (art. 9, comma 1, lett.b) nel settore dei lavori pubblici l'aver maturato detta esperienza presso qualsiasi soggetto pubblico o privato che svolga la propria attivita' prevalentemente o anche nel settore dei lavori pubblici ed averla svolta in qualsiasi fase inerente il processo di realizzazione di lavori pubblici. Deve, poi chiarirsi, che in sede di domanda la S.O.A. istante potra' richiedere di presentare la documentazione comprovante la stipula dei contratti di assunzione delle figure professionali previste come costitutive dell'organico minimo delle Societa', dopo l'esame da parte dell'Autorita' del possesso dei requisiti richiesti, come specificato sub C (fase del provvedimento di autorizzazione) del presente atto. In tal caso, peraltro, la formalizzazione di tali contratti e la loro presentazione all'Autorita' costituisce condizione indispensabile ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione. - la dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera d). - certificato del casellario giudiziario, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e). - il documento contenente la definizione delle procedure che saranno utilizzate per l'esercizio dell'attivita' di attestazione e che deve essere conforme ai criteri contenuti nel documento che sara' adottato dall'Autorita' secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 lett. f) del Regolamento. - la documentazione comprovante la dotazione della struttura informatica conforme al tipo definito dall'Autorita', secondo quanto previsto dell'art. 9, comma 4. Ove la S.O.A. istante intenda rinviare la produzione della documentazione stessa dopo l'esame da parte dell'Autorita' del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, dovra', in sede di richiesta, comunque produrre una relazione dettagliata sulla attrezzatura informatica di cui disporre conformemente al tipo definito dall'Autorita'. In tal caso, peraltro, la documentazione comprovante la dotazione dell'attrezzatura informatica e la sua presentazione all'Autorita' costituisce condizione indispensabile ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione. - la polizza assicurativa stipulata ai sensi e con il contenuto di cui all'art. 10, comma 2, lett. a). La difficolta', ovvia, specie in prima attuazione di determinare il volume di affari prevedibile non e' di ostacolo alla completezza della polizza dovendo comunque, nella previsione, questo volume non essere inferiore all'ipotizzabile normale attivita' del capitale di rischio e dell'organigramma presentato. C) FASE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Autorita' valutera' la ricorrenza dei requisiti e delle condizioni previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento per la costituzione delle societa' organismi di attestazione sulla base della documentazione prevista dall'articolo 10, comma 2 dello stesso regolamento come sopra specificata ed integrata, nonche' sulla base delle ulteriori informazioni ed integrazioni richieste ai fini istruttori. L'art. 10, comma 3, stabilisce che l'Autorita' concluda il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La decorrenza del termine e' data dal giorno dell'assunzione nel registro cronologico di arrivo degli atti della istanza di autorizzazione. Ai fini della scadenza il termine finale si intende quello della spedizione postale del provvedimento adottato relativamente alla richiesta di autorizzazione. E' gia' prevista la sospensione del termine nel caso di richieste istruttorie, cioe' il tempo occorrente per acquisire le integrazioni necessarie, che non si computa nel termine anzidetto. Detta sospensione si verifica, altresi', nel caso di richiesta di rinvio della presentazione di contratti di lavoro e/o della documentazione comprovante l'attrezzatura informatica, che costituiscono motivo di una sostanziale integrazione successiva della documentazione che deve corredare le istanze di autorizzazione; sospensiva che decorre dal giorno della comunicazione dell'esito positivo della verifica degli altri documenti, fino all'acquisizione, nel senso specificato, dei contratti di lavoro e/o della documentazione comprovante l'attrezzatura informatica. Il Presidente: GARRI
Nel presente supplemento sono pubblicate le determinazioni assunte dall'Autorita' in ordine al sistema di qualificazione delle imprese di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e precisamente: 1. Determinazione n. 23/2000 del 7 aprile 2000: Requisiti e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.; 2. Determinazione n. 24/2000 del 20 aprile 2000: Attrezzatura informatica delle S.O.A. per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio; 3. Determinazione n. 36/2000 del 21 luglio 2000: Relazione dettagliata sul comportamento dell'Impresa; 4. Determinazione n. 38/2000 del 27 luglio 2000: Ulteriori integrazioni sui requisiti e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.; 5. Determinazione n. 39/2000 del 27 luglio 2000: Regole di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di attestazione alle S.O.A.; 6. Determinazione n. 40/2000 del 27 luglio 2000: Determinazione in ordine alle procedure accelerate e semplificate nonche' a tariffa ridotta; 7. Determinazione n. 41/2000 del 27 luglio 2000: Procedure da utilizzare dalle S.O.A. per l'esercizio della loro attivita' di attestazione (art. 10, co. 2 lett. f) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34). Con la presente pubblicazione sono offerti alle Societa' per azioni che intendono ottenere l'autorizzazione, tutti gli elementi necessari per una corretta redazione delle domande e per l'esibizione della pertinente documentazione. Al fine di garantire parita' di trattamento tra tutti i possibili istanti e tenuto conto della difficolta' di conoscenza propria del periodo feriale, si fissa al 4 settembre 2000 la data dalla quale potranno essere presentate le istanze di autorizzazione e alla quale comunque sara' fatto riferimento anche per le istanze che dovessero pervenire prima di tale data. Roma, 27 luglio 2000 Il Presidente: GARRI
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| Allegato contenente i riferimenti normativi citati nella determinazione Il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 reca: "Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, pubblicati sul Supplemento ordinario n. 35/L alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2000, n. 49. La Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e' pubblicata sul Supplemento ordinario n. 180/L alla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234. La rubrica dell'articolo 2359 del codice civile e' la seguente: "Societa' controllate e societa' collegate". L'articolo 118 del Titolo V "Le Regioni, le Province, i Comuni" della Costituzione. La Legge 8 giugno 1990, n. 142, reca : "Ordinamento delle autonomie locali". Si riporta la rubrica degli articoli citati nella determinazione: articolo 22 "Servizi pubblici locali" articolo 23 "Aziende speciali ed istituzioni" articolo 24 "Convenzioni" articolo 25 "Consorzi" articolo 26 "Unioni di Comuni" La Legge 23 dicembre 1992, n. 498, reca : "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica". Il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca: "Attuazione delle Direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi". Il Decreto Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, reca: "attuazione della Direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici". La Legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, reca: "Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici". La Legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: "Legge quadro per l'artigianato". La rubrica dell'articolo 2615 ter del codice civile e' la seguente: "Societa' consortili". La rubrica dell'articolo 2606 del codice civile e' la seguente: "Nozione e norme applicabili". Il Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca: "Norme per l'applicazione del Regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428". La Legge 23 novembre 1939, n. 1815, reca: Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza". |
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