Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 26 luglio 2000 |
Modifiche al provvedimento ISVAP n. 1203 del 28 giugno 1999, recante modalita' per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di idoneita' di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166. (Provvedimento n. 1643). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione rispettivamente, delle direttive 92/1996/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata e integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi; Viste le leggi 5 gennaio 1996, n. 25 e 23 dicembre 1996, n. 649, recanti, fra l'altro disposizioni relative al ruolo nazionale periti assicurativi; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze gia' attribuite dalla legge 17 febbraio 1992, n. 166, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' la soppressione della commissione nazionale e delle commissioni provinciali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge medesima; Visto il provvedimento ISVAP n. 1203 del 28 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999, con il quale sono state disciplinate le modalita' per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di idoneita' di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto provvedimento ISVAP n. 1203 del 28 giugno 1999 relative allo svolgimento della prova di idoneita'; Dispone: Art. 1. Composizione, nomina e compensi della commissione esaminatnce della prova di idoneita' 1. L'art. 4 del provvedimento ISVAP n. 1203 del 28 giugno 1999, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: "1. La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 5, comma 3, della legge n. 166/1992, e' nominata dall'ISVAP ed e' composta da: a) un dirigente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni di presidente; b) un funzionario dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni di vice presidente; c) due periti assicurativi iscritti nel ruolo nazionale; d) un dirigente o un funzionario delle imprese di assicurazione o della loro associazione di categoria; e) un docente di ruolo, laureato in materie tecniche, che insegni o abbia insegnato tali discipline negli istituti secondari superiori di indirizzo tecnico". 2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP. 3. I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 51 c.p.c. ne' devono aver tenuto corsi di formazione ai quali hanno partecipato candidati ammessi alla prova. 4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la presenza di tutti i componenti nelle riunioni preliminari di fissazione dei criteri per lo svolgimento della prova ed in quelle nelle quali si stabiliscono il contenuto e le modalita' della prova scritta; nelle altre riunioni, incluse quelle relative alle prove orali, in caso di assenza giustificata di un componente, la commissione si riunisce validamente con la presenza di cinque componenti. A parita' di voti prevale quello del presidente. 5. I compensi ai componenti della commissione sono determinati con il provvedimento di nomina. |
| Art. 2. Compensi della commissione di esame 1. L'art. 5 del provvedimento ISVAP n. 1203/1999 e' soppresso. |
| Art. 3. Modalita' e requisiti per la presentazione della domanda di ammissione alla prova di idoneita' 1. L'art. 7 del provvedimento ISVAP n. 1203/1999 e' sostituito dal seguente: "1. la domanda di ammissione alla prova di idoneita', redatta in carta legale, deve pervenire aIl'ISVAP entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del provvedimento che indice la sessione di esame. 2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dell'ISVAP mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. 3. Per l'ammissione all'esame e' richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della stessa legge n. 166/1992, accertato con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dell'ISVAP. 4. Nella domanda di ammissione all'esame sono dichiarati: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) comune di residenza e relativo indirizzo; d) codice fiscale; e) domicilio e numero telefonico per le eventuali comunicazioni; f) titolo di studio posseduto, ovvero, in mancanza di titolo di studio idoneo,il provvedimento ministeriale o dell'ISVAP (indicandone il numero di protocollo e la data) con il quale e' stato accertato il possesso del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1 992; 5. Non sono prese in considerazione e comportano, quindi, l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneita' le domande: a) prive della firma autografa; b) spedite o presentate oltre il termine perentorio di cui al precedente comma 1; c) incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio posseduto ovvero mancata indicazione del provvedimento di accertamento del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1 992. 6. L'ISVAP non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata". |
| Art. 4. Svolgimento della prova di esame 1. I commi 5 e 6 dell'art. 8 del provvedimento ISVAP n. 1203/1999 sono sostituiti dal seguente: "la prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario a risposta multipla. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce al questionario stesso". 2. Al comma 8 del medesimo art. 8 del provvedimento ISVAP n. 1203/1999 le parole "sessanta centesimi" sono sostituite dalle parole "settanta centesimi". |
| Art. 5. Programma e materie di esame 1. L'art. 9 del provvedimento ISVAP n. 1203/1999 e' sostituito dal seguente: "1. Il programma di esame verte su nozioni giuridiche e tecniche. 2. In particolare le nozioni giuridiche riguardano: a) elementi di diritto e di procedura civile e penale; b) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni; c) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione). 3. Le nozioni tecniche riguardano: a) elementi di fisica e di meccanica; b) elementi di topografia e di fotografia; c) elementi di estimo; d) veicoli a motore e natanti. 4. I candidati comprovano la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra in relazione all'accertamento, alla stima e alla riparazione dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla legge n. 990/1969, con particolare riguardo ai seguenti argomenti: A) Nozioni giuridiche. 1) Elementi di diritto e di procedura civile e penale: a) definizione di responsabilita'; b) nesso causale; c) regime della prova; d) consulenza tecnica e perizia. 2) Cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni: a) ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge n. 166/1992); b) assicurazione obbligatoria r.c. auto e natanti (legge n. 990/1969 e successive modifiche); c) convenzione indennizzo diretto; accordo tra assicuratori per la gestione dei sinistri con pluralita' di danneggiati; d) assicurazione contro i danni auto rischi diversi (furto, incendio e kasko). 3) Elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione). B) Nozioni tecniche. 1) Elementi di fisica e di meccanica: a) grandezze scalari e vettoriali; b) forza e massa; c) lavoro e potenza; d) composizione e scomposizione delle forze; e) baricentro; f) momento di inerzia; g) urti; h) attriti; i) calore e temperatura; j) isolamento termico nei veicoli; k) lubrificanti e sistemi di lubrificazione; l) materiali metallici non ferrosi; m) materiali metallici ferrosi; n) leghe; o) materie plastiche; p) legnami; q) resistenza dei materiali; r) saldatura e unione dei materiali; s) trattamenti di preservazione e verniciatura dei materiali; t) classificazione delle macchine elettriche; u) generatori di corrente; v) accumulatori di corrente. 2. Elementi di topografia e di fotografia: a) nozioni di topografia e strumentazione necessaria per il rilevamento dei luoghi del sinistro; b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici del sinistro: metodologie e attrezzature. 3. Veicoli a motore e natanti: a) parti strutturali dei veicoli a motore: nomenclatura; b) motori con alimentazione a benzina; a metano; a gas; motori diesel; motori elettrici; c) organi meccanici, elettrici ed elettronici; d) componenti non funzionali al movimento; e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti; f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di officina e di carrozzeria, cicli di riparazione, attrezzature per le riparazioni, strumenti di misura e di controllo; g) nozioni generali sulle costruzioni nautiche h) caratteristiche della struttura di una imbarcazione in relazione ai materiali utilizzati; i) sistemi di propulsione e di trasmissione del moto; j) attrezzature elettriche ed elettroniche di una imbarcazione. 4. Elementi di estimo: a) accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: stima sintetica; stima analitica attraverso il valore di ricostruzione delle parti danneggiate; stima per differenza di valori; valore di demolizione; b) prontuari dei tempi per le riparazioni; c) determinazione del costo orario della mano d'opera; d) perizia estimativa: redazione e considerazioni; e) stima dei danni da furto e da incendio; f) fermo tecnico; g) criteri di valutazione nella stima dei danni ad imbarcazioni da diporto. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2000 Il presidente: Manghetti |
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