Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 25 luglio 2000
Definizione delle deroghe relative ai prodotti tradizionali in attuazione del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO PER LE POLITICHE "AGRICOLE
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante disposizioni in materia di deroghe, per i prodotti tradizionali di cui all'art. 8 comma 1 dello stesso decreto legislativo, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria;
Vista la decisione della Commissione europea C 284 del 25 aprile 1997;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, recante il "Regolamento per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
Ritenuto opportuno dettare alcune norme di carattere generale, ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo relativo alle singole deroghe;
Decreta:
Art. 1.
Per i prodotti tradizionali di origine animale, esclusi i prodotti dell'alveare, iscritti nell'elenco di cui al decreto 8 settembre 1999, n. 350 del Ministro per le politiche agricole, sono consentite deroghe finalizzate alla conservazione del patrimonio gastronomico, tenendo conto degli ambiti previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e ferme restando le rispettive disposizioni sanitarie che ne disciplinano la produzione e la commercializzazione.
 
Art. 2.
Per i prodotti tradizionali di origine vegetale e per i prodotti dell'alveare, iscritti nell'elenco di cui al decreto 8 settembre 1999, n. 350 del Ministro per le politiche agricole, sono consentite le deroghe sulla base delle effettive necessita' connesse alla specifica attivita', ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
 
Art. 3.
Le deroghe di cui agli articoli 1 e 2 sono definite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per ciascun "prodotto tradizionale", individuato ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, sulla base della documentazione trasmessa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello stesso decreto, integrata dai capitolati tecnici di produzione, tenendo altresi' conto dell'igienicita' della produzione ed assicurando che il prodotto finale risponda ai requisiti di salubrita' e sicurezza, previsti dalla vigente normativa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2000

Il Ministro della sanita'
Veronesi
Il Ministro per le politiche agricole
Pecoraro Scanio
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
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