IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Visto l'art. 7 comma 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla richiamata legge n. 233 del 1990, cosi come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni; Visto l'art. 7, comma 5, della menzionata legge n. 233 del 1990, che prevede la determinazioni annuale, su base nazionale del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella D con decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; Visto il decreto direttoriale 8 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 160 dell' 11 luglio 2000, che determina le retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488; Ritenuta l'opportunita' di determinare il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle retribuzioni medie da valere per gli operai agricoli a tempo indeterminato comuni; Decreta: Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 2000, i fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario, di cui alla tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, cosi come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e' determinato in misura pari a L. 76.114. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2000 Il direttore generale: Daddi |