IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visti gli articoli 33, 34, e 97 della Costituzione; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 477, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica; Visto l'art. 34, comma 8-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, relativo al riconoscimento quale attivita' non commerciale ai fini tributari delle prestazioni svolte in Italia da filiazioni di universita' o istituti di cultura superiore stranieri; Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante disposizioni riguardanti il settore universitario, ed in particolare, l'art. 2, relativo alle filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuta la necessita' di disciplinare, secondo criteri di imparzialita' e trasparenza le procedure relative ai provvedimenti di autorizzazione all'attivita' di filiazioni in Italia di universita' e istituti di insegnamento a livello universitario stranieri; Adotta la seguente direttiva concernente: "Attivita' istruttorie per i provvedimenti di autorizzazione all'attivita' di filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri". 1. Al fine di disciplinare, secondo criteri di imparzialita' e trasparenza, le attivita' istruttorie correlate all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, i competenti uffici del Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - di seguito denominato Servizio - si attengono ai criteri previsti nei successivi punti. 2. Le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento di livello universitario, aventi sede nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, ai fini di cui al terzo comma dell'art. 2 della predetta legge, producono al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, e contestualmente al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri, apposita istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla seguente documentazione: a) copia autenticata dello statuto dell'istituzione estera di origine, accompagnato da traduzione ufficiale; b) copia autenticata dell'atto con il quale l'autorita' competente dell'istituzione di origine ha deliberato l'insediamento in Italia di una propria filiazione. Tale atto deve attestare, oltre all'assenza di scopo di lucro dell'attivita' della predetta filiazione, che le discipline, il cui studio e' decentrato in Italia, fanno parte di programmi didattici o di ricerca della istituzione stessa e che i relativi insegnamenti sono impartiti nella filiazione esclusivamente a studenti iscritti nelle rispettive universita'. Inoltre, l'atto deve contenere l'esplicito impegno ad inviare, attraverso il legale rappresentante della filiazione, all'inizio di ogni anno accademico ai tre Ministeri sopraindicati, l'elenco nominativo dei propri studenti che si recheranno nella sede italiana, con l'indicazione della rispettiva cittadinanza e degli insegnamenti impartiti; c) copia dell'ultimo bilancio di esercizio dell'istituzione di origine approvato dal competente organo statutario e sottoscritto dal legale rappresentante; d) elenco dei programmi didattici dell'universita' di appartenenza ed elenco delle discipline, parte di tali programmi didattici, che si intendono svolgere in Italia; e) ogni altra documentazione idonea a comprovare e verificare l'esistenza delle condizioni di cui alla lettera b); f) copia dell'atto di conferimento di poteri al legale rappresentante in Italia. I competenti uffici del Servizio potranno richiedere ogni altra documentazione idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 4/1999. La documentazione deve essere corredata da traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzata dalla rappresentanza italiana competente per territorio. Per la traduzione ufficiale, gli interessati potranno rivolgersi al tribunale di zona, ovvero a traduttori ufficiali o giurati, o anche alle rappresentanze diplomatico-consolari, operanti in Italia, del Paese ove il documento e' stato rilasciato. Le traduzioni possono anche essere richieste alla Rappresentanza italiana competente per territorio nel Paese di origine. La legalizzazione del documento e' di competenza della rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento l'istituzione appartiene, fatte salve norme particolari derivanti da apposite convenzioni internazionali in materia. 3. Le filiazioni gia' operanti in Italia al momento dell'entrata in vigore della legge n. 4/1999 e che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento, ai sensi dell'art. 34, comma 8-bis della legge n. 154/1989 della non commerciabilita' ai fini tributari della loro attivita' in Italia, presentano, unitamente ad apposita domanda di autorizzazione ai sensi della nuova normativa, sottoscritta dal legale rappresentante: copia del citato decreto di riconoscimento; i documenti di cui al punto 2) sopracitato; copia di un certificato del competente tribunale, in cui risulti l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e l'indicazione del legale rappresentante. Qualora la delibera dell'autorita' competente dell'istituzione di origine, per l'insediamento in Italia di una propria filiazione, non attesti le condizioni di cui alla lettera b), del punto 2) sopracitato, il Servizio si riserva di accettare relativa autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante. 4. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, il Ministero dell'interno ed il Ministero degli affari esteri possono formulare proprie osservazioni. Entro i successivi quarantacinque giorni, su proposta del direttore del Servizio, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica autorizza con proprio decreto l'insediamento in Italia delle filiazioni di cui al comma 2, con specifico riferimento alle singole attivita' di studio o di ricerca delle rispettive universita' o istituti superiori, ovvero, emette provvedimento motivato di diniego. 5. I competenti uffici del Servizio possono, in qualsiasi momento, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dal comma 2 del presente decreto. A tal fine, le istituzioni di cui al comma 2 e al comma 3 comunicano al competente Servizio, al termine di ciascun anno, le discipline, parte dei programmi dell'istituzione di origine, il cui insegnamento e' stato svolto nella sede decentrata, nonche' l'elenco degli studenti iscritti. 6. Il decreto di autorizzazione di cui al comma 4 indica espressamente che lo stesso non comporta il riconoscimento giuridico dell'istituzione per i fini di cui agli articoli 12 e segg. del codice civile, nonche' per i fini di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. 7. Restano vigenti le disposizioni di cui all'art. 34, comma 8-bis della legge n. 154/1989, limitatamente alle filiazioni in Italia di universita' od istituti di cultura superiore stranieri che abbiano per oggetto prestazioni diverse dall'attivita' didattica decentrata, quali quelle relative all'alloggio, al vitto ed alla fornitura di libri e materiali didattici. 8. Il decreto di cui al precedente comma 4 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. La presente direttiva sara' inviata alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 maggio 2000 Il Ministro: Zecchino Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2000 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 153 |