Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2000
Sospensione cautelativa della commercializzazione e dell'utilizzazione di taluni prodotti transgenici sul territorio nazionale, a norma dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 258/97.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, ed in particolare gli articoli 3, paragrafo 4, e 12 del predetto regolamento;
Vista la nota n. 100/338.7/13126 in data 23 dicembre 1999, con cui il Ministro della sanita' segnala al Commissario europeo per la sanita' e la protezione dei consumatori l'esposto di associazione ambientalista sul ricorso alla procedura semplificata per l'immissione in commercio di alcuni prodotti transgenici e, piu' precisamente del MAIS BT 11, MAIS MON 810, l'olio di semi di colza MSl RF1, MS1 RF2 e Gt-73, MAIS MON 809 e MAIS T25, ricorso asseritamente illegittimo per l'assenza del presupposto della "sostanziale equivalenza" rispetto agli omologhi esistenti, richiesto dall'art. 3, paragrafo 4, del citato regolamento CE 258/1997;
Vista la nota n. 100/338.7/6717, in data 5 giugno 2000, con cui il Ministro della sanita', rivolgendosi al Presidente della Commissione europea ed al menzionato commissario Byrne, lamenta sia stata disattesa la richiesta, contenuta nella citata nota del 23 dicembre 1999, di una revisione dell'accertamento, rigoroso e preliminare alla commercializzazione dei prodotti, circa l'assenza di rischi per la salute dei consumatori, nonche' di modificazione della procedura semplificata del citato regolamento CE 258/97, con riferimento in particolare all'ambiguita' del termine "equivalenza sostanziale";
Visto, altresi', il parere in data 16 dicembre 1999 del Consiglio superiore di sanita', che auspica siano intraprese, prima dell'immissione in commercio, ricerche mirate ad approfondire la conoscenza delle conseguenze delle modificazioni genetiche;
Visto l'ulteriore parere dell'Istituto superiore di sanita' in data 28 luglio 2000 al Ministro della sanita', che precisa il concetto di "sostanziale equivalenza" da un punto di vista tecnico-scientifico a fronte di un possibile diverso intendimento del concetto stesso sul piano giuridico, stante il carattere poco chiaro della norma comunitaria;
Considerato che l'Istituto superiore di sanita' nello stesso parere ha evidenziato che dei sette prodotti notificati, sopra richiamati, i quattro tipi di mais contengono livelli di proteine derivanti dalle modificazioni genetiche compresi tra 0,04 e 30 parti per milione e che, quindi, ne consegue l'effetto di una permanenza degli elementi modificati nel prodotto;
Considerato, inoltre, che il medesimo parere da' atto che la documentazione tecnica disponibile con riguardo ad alcuni microcostituenti non riporta il confronto tra i prodotti OGM e la controparte tradizionale e rileva una sostanziale identita' con la controparte tradizionale sotto il profilo meramente nutrizionale (micro e macronutrienti) e non dal punto di vista della composizione del prodotto, come previsto dalla normativa comunitaria, stante la presenza di molecole modificate;
Ritenuto che nel predetto parere l'Istituto superiore di sanita' giunge, altresi', alla conclusione che, alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, non risultano esistere rischi per la salute umana ed animale a seguito del consumo dei derivati dei predetti OGM, ma che detta conclusione e' raggiunta in un contesto in cui dalla corrispondenza con il Presidente della Commissione europea e con il commissario europeo competente emergono carenze nella procedura di accertamento dell'assenza di rischi per la salute dei consumatori;
Ritenuto, inoltre, che il predetto parere dell'Istituto superiore di sanita' non si esprime circa il rischio di un eventuale "rilascio ambientale" degli OGM in questione, pure a fronte dell'accertata permanenza di residui di componenti modificati nel prodotto, sicche' ancora piu' lesiva del principio di precauzione, generalmente condiviso in materia, appare essere la carenza di notizie derivanti dalla precedente fase di accertamento istruttorio di detto rilascio ambientale ai fini dell'autorizzazione semplificata;
Considerato che, con nota 10 luglio 2000, il menzionato Commissario europeo ha, da un lato, riconosciuto l'opportunita' di una riconsiderazione del quadro normativo nel senso di una maggiore chiarezza, specie con riferimento alla definizione del concetto di "equivalenza sostanziale", e, dall'altro, riferito di avere trasmesso al Comitato scientifico dell'alimentazione umana gli elementi forniti dalle autorita' italiane al fine di ulteriormente verificare se l'utilizzazione di nuovi prodotti alimentari costituisca un pericolo per la sanita' pubblica, invitando detto Comitato ad effettuare la verifica d'urgenza e, preferibilmente, in occasione della riunione plenaria del 6/7 settembre 2000;
Ritenuto che, a norma dell'articolo 12 del citato regolamento (CE) n. 258/1997, qualora a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione di informazioni gia' esistenti, uno Stato membro abbia fondati motivi per ritenere che l'utilizzazione di un prodotto o ingrediente alimentare presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente, detto Stato puo' limitare temporaneamente o sospendere la commercializzazione e l'utilizzazione sul proprio territorio del prodotto o ingrediente in questione;
Ritenuto che la carenza di elementi informativi richiesti a piu' riprese dalle autorita' italiane e la sottoposizione ad un ulteriore vaglio tecnico da parte del citato Comitato dell'alimentazione umana degli elementi forniti dalle autorita' stesse, con riferimento agli effetti degli organismi modificati sulla salute dei consumatori e sull'ambiente sono elementi sufficienti a rendere necessaria una sospensione della commercializzazione e dell'utilizzazione degli OGM di mais per i quali e' stata constatata una permanenza di elementi modificati nel prodotto, in attesa delle necessarie verifiche circa la consistenza dei predetti elementi;
Ritenuta, quindi, la necessita' di assumere, a titolo cautelativo, la misura di sospensione sopra richiamata;
Visti gli avvisi espressi in proposito dai Ministri per le politiche comunitarie e della sanita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 agosto 2000;
Decreta:
1. La commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti transgenici Mais BT 11, Mais MON 810, Mais MON 809 e MAIS T25 sono sospese ai sensi di cui alle premesse.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' immediatamente comunicato alla Commissione europea ed agli altri Stati membri.
Roma, 4 agosto 2000
Il Presidente: Amato
 
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