Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 26 luglio 2000
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;
Viste le motivate richieste avanzate dalla regione Emilia-Romagna;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 12 luglio 2000;
Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore limitato tempo per la concessione di deroghe;
Decreta:
Art. 1
1. Le deroghe ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto dei Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.
2. Possono essere concesse deroghe per i parametri: manganese, ferro e solfati.
3. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti: Parametri ed | | espressione dei |Valore massimo | risultati |ammissibile (VMA) |Osservazioni ---------------------------------------------------------------------
| |Il VMA può essere
| |raggiunto in presenza
| |di particolari
| |situazioni
| |idrogeologiche relative
| |al bacino di
| |alimentazione delle Manganese (mg/l) Mn |0,2 |acque ---------------------------------------------------------------------
| |Il VMA può essere
| |raggiunto in presenza
| |di particolari
| |situazioni
| |idrogeologiche relative
| |al bacino di
| |alimentazione delle Ferro (mg/l) Fe |1 |acque ---------------------------------------------------------------------
| |Il VMA può essere
| |raggiunto in presenza
| |di particolari
| |situazioni
| |idrogeologiche relative
| |al bacino di
| |alimentazione delle Solfati (mg/l) SO4 |400 |acque
 
Art. 3.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Emilia-Romagna e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
 
Art. 4.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. La mancanza di conformita' alle citate disposizioni comporta la decadenza della facolta' di deroga.
2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio, qualora non siano gia' iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avere termine entro il 25 dicembre 2003.
3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilita' di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.
4. I comuni ed i parametri per i quali possono essere concesse deroghe nell'ambito dell'art. 2 sono i seguenti:
Gazzola (acquedotto comunale) per i parametri ferro e manganese;
Collagna, Busana, Castelnuovo Ne' Monti, Carpineti, Baiso, Casina, Viano, Vetto d'Ensa, Canossa, Vezzano s/c, S. Polo d'Ensa, Albinea, Quattrocastella e Ramiseto, serviti dall'acquedotto consortile ex Gabellina per il parametro solfati.
 
Art. 5.
1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. I Ministeri della sanita' e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione al 31 dicembre di ogni anno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2000

Il Ministro della sanità
Veronesi Il Ministro dell'ambiente
Bordon
 
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