Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 agosto 2000
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socioeconomico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3078).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
e per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista da ultimo l'ordinanza n. 3038 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000;
Ritenuto che il complesso delle attivita' poste in essere dal commissario delegato per far fronte alla situazione di emergenza richiedono ulteriori tempi di attuazione per il completamento;
Vista la nota n. 866/Sarno del 14 giugno 2000, con la quale il commissario delegato - prefetto di Napoli rappresenta la necessita' di modificare l'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economicoambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2001;
Ritenuto necessario accogliere la richiesta del commissario delegato - prefetto di Napoli allo scopo di avviare soluzioni in linea con le norme di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;
Vista la successiva nota n. 1031/Sarno dell'11 luglio 2000 del commissario delegato - prefetto di Napoli;
Considerato che le opere programmate ed in buona parte avviate richiedono ulteriori tempi per raggiungere l'obbiettivo del superamento dello stato di emergenza ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno;
Ritenuto di recepire le esigenze urgenti prospettate dal Ministero dell'ambiente ed acquisita l'intesa del Ministro con nota n. 12304/RI.BO/M/DI/UD.E;
Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania, giusta nota n. 57452 del 20 luglio 2000;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art.1.
1. I poteri conferiti al commissario delegato - prefetto di Napoli con l'art. 1 dell'ordinanza n. 3038 del 9 febbraio 2000, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza.
 
Art. 2.
1. All'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998, dopo le parole "commissioni di collaudo" sono aggiunte le seguenti: ", avvalendosi dei componenti le commissioni stesse," e dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo: "Ai presidenti ed ai componenti le commissioni di collaudo non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni".
2. L'art. 7 dell'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998 e' soppresso e sostituito dal seguente: "Fino all'affidamento del servizio idrico integrato di cui all'art. 9 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, ed alla stipula della convenzione, sulla base delle indicazioni fornite dalla giunta regionale della Campania, di cui all'art. 11 della stessa legge, il presidente della regione Campania, con gli stessi poteri e le deroghe attribuite al commissario delegato - prefetto di Napoli con le precedenti ordinanze, nonche' con la presente ordinanza, emanate in materia di risanamento ambientale del fiume Sarno, nonche' quelli attribuiti allo stesso presidente con l'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, e successive integrazioni e modificazioni, per gli interventi di risanamento ambientale, igienico - sanitari, idrogeologici e di regimazione idraulica, attua la gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno, costituito dall'impianto di depurazione di Solofra-Mercato S. Severino, avvalendosi dell'ente d'ambito Sarnese-Vesuviano (A.T.O. n. 3), del consorzio ASI di Avellino e dei comuni di Mercato S. Severino e di Solofra, utilizzando, a tal fine, le risorse derivanti dalle tariffe.".
3. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2969 del 1o aprile 1999, dopo le parole, "responsabile della sicurezza", sono aggiunte le seguenti: "e di responsabile del procedimento".
 
Art.3.
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi nei tempi previsti dalla presente ordinanza, il commissario delegato - prefetto di Napoli puo' adottare provvedimenti anche in deroga ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 232 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
 
Art. 4.
1. Il Ministero dell'ambiente per le attivita' di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del contingente del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, nonche' dall'ordinanza n. 3032 del 21 gennaio 1999, con le medesime modalita' previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, restano a carico del prefetto di Napoli delegato.
 
Art. 5.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - prefetto di Napoli fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2000
Il Ministro: Bianco
 
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