Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 agosto 2000
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3076).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
e per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 gennaio, 25 febbraio, 7 luglio e 14 luglio 2000, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza in alcune zone del territorio nazionale;
Viste le ordinanze n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 in data 10 luglio 1997, n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 in data 30 settembre 1997, n. 2722 del 28 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 in data 4 dicembre 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, n. 2918 del 25 gennaio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 in data 1o febbraio 1999, n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 in data 4 maggio 1999, n. 2991 del 3 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 in data 4 giugno 1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 in data 24 dicembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 in data 6 luglio 2000.
Viste le note delle amministrazioni interessate che segnalano l'esigenza di realizzare ulteriori interventi di emergenza al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Per gli interventi urgenti conseguenti gli eventi sismici che, nel periodo dal 19 aprile al 18 giugno 2000, hanno colpito il territorio delle provincie di Forli', Cesena, Ravenna, Reggio Emilia e Modena e' concesso alla regione Emilia-Romagna un contributo di lire 20 miliardi.
 
Art. 2.
1. La regione Emilia-Romagna provvede alla individuazione dei territori dei comuni interessati e, nei limiti delle somme assegnate, adotta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture danneggiate, individuando, altresi', gli enti attuatori. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e dagli enti locali e, comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio.
2. Il piano comprende, altresi', interventi a sostegno dei soggetti privati e delle attivita' produttive volti a favorire il piu' rapido ritorno alle normali condizioni di vita, e il concorso agli oneri relativi agli interventi eventualmente disposti anche dagli enti locali nella prima fase dell'emergenza.
3. Il piano comprende anche le opere necessarie a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.
4. Il piano, completo degli importi previsti per ciascuna tipologia di intervento, preliminarmente alla sua attuazione, e' sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e puo' essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.
5. Gli interventi infrastrutturali d'emergenza ricompresi nel piano dovranno essere affidati entro novanta giorni dalla data della presa d'atto di cui al comma 4, e dovranno essere completati entro i successivi dodici mesi.
 
Art. 3.
1. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti relativi agli interventi del piano, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 4.
2. La regione provvede al coordinamento dell'attuazione del piano di cui all'art. 2, e approva i progetti a mezzo di conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. La regione puo' comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione della regione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3 art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
legge regionale 24 marzo 1975, n. 18;
regolamento regionale 11 novembre 1980, n. 53;
 
Art. 4.
1. Per gli interventi urgenti conseguenti gli eventi alluvionali che, nel periodo dal 10 al 14 giugno 2000 hanno colpito il territorio delle provincie di Cuneo e Torino e' concesso alla regione Piemonte un contributo di lire 15 miliardi.
2. Per l'adozione degli interventi di cui al comma 1, la regione Piemonte si avvale delle procedure e disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza.
3. E' altresi' consentita la deroga alle seguenti disposizioni:
legge regionale 19 novembre 1975, n. 54;
legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e successive modificazioni, articoli 7 e 7-ter;
legge regionale 21 marzo 1984, n. 8, articoli 11 e 18;
legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.
 
Art. 5.
1. Allo scopo di favorire il processo di ricostruzione e in particolare per facilitare la scelta di imprese esecutrici dei lavori in possesso dei necessari requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, da parte di soggetti privati, singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'art. 3, comma 5, articoli 4 e 8 della legge 30 marzo 1998, n. 61, titolari di contributi per interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico di importo pari o superiore a 300 milioni, le regioni possono predisporre e periodicamente aggiornare un elenco di imprese qualificate e portarlo a conoscenza dei cittadini interessati.
 
Art. 6.
1. Il periodo massimo di tre anni, previsto dall'art. 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, e' prorogato di dodici mesi.
 
Art. 7.
1. Al primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3049/2000, le parole "30 settembre 2000" sono sostituite con le parole "30 marzo 2001".
 
Art. 8.
1. Il termine di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, differito al 31 dicembre 2000 dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3028 del 18 dicembre 1999, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2001.
 
Art. 9.
1. Le disposizioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2980 del 27 aprile 1999, si applicano per l'anno 2000.
 
Art. 10.
1. Le regioni Umbria e Marche possono disporre la concessione del contributo di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, anche a favore dei gestori di esercizi commerciali ed artigianali ove le unita' immobiliari dedicate alle attivita' predette debbano essere evacuate per consentire l'esecuzione dei lavori di riparazioni e ricostruzione degli edifici in cui si trovano.
2. Gli oneri relativi all'applicazione del comma 1 fanno carico sulle risorse di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' su quelle di cui all'art. 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
 
Art. 11.
1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3049/2000, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
"3. Per le finalita' di cui al comma 1, le amministrazioni comunali, nell'ambito delle risorse finanziarie loro assegnate, possono altresi' stipulare contratti per la locazione di abitazioni danneggiate e riparate che al momento del sisma erano occupate da conduttori che dichiarino di voler recedere dal contratto di locazione, per assegnarle a nuclei familiari ospitati in moduli abitativi. Tali contratti possono essere stipulati per una durata massima di ventiquattro mesi agli stessi patti e condizioni dei previgenti contratti, salva la rivalutazione ai sensi dell'art. 5, comma 6-ter della legge n. 61/1998, e successive modificazioni, e integrazioni e devono consentire espressamente la sub-locazione ai soggetti individuati dal comune conduttore".
 
Art. 12.
1. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3028/1999, si applicano anche per la locazione degli alloggi recuperati o realizzati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica previsto dall'art. 7 della legge n. 61/1998.
2. I canoni di locazione sono corrisposti dalle regioni Marche ed Umbria ai soggetti pubblici o privati che hanno realizzato gli interventi di cui al comma 1.
 
Art. 13.
1. Nel piano degli edifici pubblici danneggiati di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) della legge n. 61/1998, sono ricompresi anche quelli acquistati dai comuni successivamente al 26 settembre 1997.
 
Art. 14.
1. La disciplina della costituzione dei consorzi obbligatori di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge n. 61/1998, si applica anche per l'esecuzione degli interventi unitari in cui sono ricompresi edifici che non abbiano subito danni almeno significativi e pertanto esclusi dal contributo.
 
Art. 15.
1. Per gli interventi infrastrutturali d'emergenza in conseguenza agli eventi calamitosi che, dal 14 al 16 dicembre 1999, hanno colpito il territorio delle provincie di Perugia e Terni, e' assegnato alla regione Umbria un contributo di lire 5 miliardi.
2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 la regione Umbria si avvale delle procedure e deroghe di cui agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza.
 
Art. 16.
1. Gli interventi di cui all'ordinanza n. 2918 del 25 gennaio 1999, sono attuati dalla regione Marche, alla quale vengono assegnati i relativi fondi.
 
Art. 17.
1. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2722/1997, al termine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "per i danni superiori a 25 milioni di lire".
 
Art. 18.
1. Per gli interventi urgenti diretti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresa delle attivita' produttive nel territorio della provincia di Caserta colpito dagli eventi calamitosi del 27 e 28 dicembre 1999, e' assegnato alla prefettura di Caserta un contributo di lire 3 miliardi.
2. Il prefetto di Caserta provvede alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, avvalendosi dei comuni interessati.
 
Art. 19.
1. Il termine per la rendicontazione dell'attivita' di cui all'art. 5, comma 2, nell'ordinanza n. 2991/1999, e' fissato al 30 giugno 2001.
 
Art. 20.
1. All'applicazione del disposto di cui all'art. 26, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000, provvede direttamente il Dipartimento per i servizi tecnici al quale vengono trasferite le risorse che sono versate in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 21.
1. Per le esigenze connesse alla gestione delle situazioni di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2000, e' prorogato il servizio di cui all'art. 9 dell'ordinanza 2622/1997, e successive modifiche.
 
Art. 22.
1. Per assicurare il servizio di sorveglianza sismica del territorio nazionale, disciplinato dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, necessario ai fini della tempestiva attivazione delle strutture di protezione civile in caso di terremoto, e' attribuito per l'anno 2000, un contributo straordinario di lire dodici miliardi all'istituto nazionale di geofisica sulla contabilita' speciale n. 130637, presso la Banca d'Italia, sezione tesoreria provinciale di Roma.
 
Art. 23.
1. Il comitato istituzionale di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2787/1998 e' presieduto dal commissario straordinario - presidente della regione Campania ed il direttore dell'Agenzia di protezione civile e' designato come componente.
 
Art. 24.
1. Per il potenziamento e la gestione della rete accelerometrica nazionale e dell'osservatorio sismico delle strutture; per l'aggiornamento delle mappe di rischio del territorio nazionale e per gli approfondimenti sulla vulnerabilita' sismica degli edifici ordinari e strategici; per le attivita' di gestione dell'emergenza: aggiornamento del sistema informativo, scenari e stima delle perdite, interventi provvisionali; per la messa a punto di metodologie e strumenti per la informazione alla popolazione, e' assegnato al Servizio sismico nazionale un finanziamento straordinario di L. 8,5 miliardi che sara' versato in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 25.
1. Il termine di cui all'art.3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e' differito al 31 dicembre 2000.
 
Art. 26.
1. Gli oneri relativi all'attivazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4, 15, 18, 22 e 24, per un importo complessivo di L. 63,5 miliardi sono posti a carico delle disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile").
 
Art. 27.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2000
Il Ministro: Bianco
 
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