IL DIRETTORE REGIONALE delle entrate del Veneto Visto l'art. 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dall'art. 33, legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 ottobre 1997, con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi della norma succitata, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti; Vista la nota protocollo n. 1102/2000, in data 6 luglio 2000, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia ha comunicato a questa direzione che nelle giornate di mercoledi' 12 e di giovedi' 13 luglio 2000, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona ha ridotto l'orario di apertura al pubblico degli sportelli, per consentire di effettuare nuove implimentazioni di programmi informatici; Decreta l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona nelle giornate del 12 e del 13 luglio 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Venezia, 18 luglio 2000 Il direttore regionale: Miceli |