Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2000
Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visti i precedenti propri decreti, relativi all'ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale e all'organizzazione dei Dipartimenti;
Visto, altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorita' politiche interessate;
Considerata, pertanto, l'esigenza di adeguare alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 l'organizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7, comma 1, del decreto stesso, di individuare gli uffici e le funzioni di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza, nonche' di dettare disposizioni di carattere generale sulla composizione degli uffici di gabinetto dei Ministri senza portafoglio e sulle segreterie degli stessi e dei Sottosegretari presso la Presidenza;
Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni o a costituirsi in agenzie, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per le quali, in attesa della data prevista per il trasferimento, ovvero della costituzione dell'agenzia, resta intanto ferma l'attuale organizzazione;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Denominazioni
1. Nel presente decreto sono denominati:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificata, da ultimo, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
c) Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) Sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;
e) Segretariato generale, Segretario generale, vice segretario generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il Segretario generale ed il vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della Presidenza e gli Uffici autonomi ad essi equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate Dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di Dipartimento di una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto;
g) uffici: strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i Dipartimenti;
h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.
 
Art. 2.
Strutture della Presidenza
1. Costituiscono strutture generali della Presidenza, preposte in maniera organica ed integrata alle aree funzionali omogenee di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo:
a) l'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
b) il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
c) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
d) il Dipartimento per gli affari regionali;
e) il Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
f) il Dipartimento della funzione pubblica;
g) il Dipartimento per le pari opportunita';
h) il Dipartimento per le riforme istituzionali;
i) il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
j) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
k) il Dipartimento per gli affari economici;
l) l'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
m) l'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
2. Costituiscono altresi' strutture generali della Presidenza, adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo:
a) l'Ufficio del Segretario generale;
b) il Dipartimento degli affari generali e del personale;
c) il Dipartimento del cerimoniale di Stato;
d) l'Ufficio bilancio e ragioneria;
e) l'Ufficio dei servizi amministrativi e tecnici;
f) l'Ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica;
g) l'Ufficio del sovrintendente;
h) l'Ufficio per il controllo interno.
3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti uffici:
a) l'Ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;
b) l'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente;
c) l'Ufficio del consigliere diplomatico;
d) l'Ufficio del consigliere militare.
4. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di diretta collaborazione del Presidente, fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo.
5. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la Presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo al Dipartimento degli affari generali e del personale.
6. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge.
7. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalita' dell'ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.
 
Art. 3.
Disposizioni di carattere generale
1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture non affidate alla responsabilita' di Ministri o poste alle dirette dipendenze di Sottosegretari. Il Segretario generale sovrintende all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato generale. Egli e' altresi' responsabile dell'approvvigionamento delle risorse umane della Presidenza, nonche' dei profili gestori per i quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza, una gestione accentrata. Il Segretario generale risponde al Presidente dell'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 19 della legge non attribuite ad un Ministro o Sottosegretario, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge.
2. Il Segretario generale predispone il progetto di bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della Presidenza e li sottopone all'approvazione del Presidente, con le modalita' stabilite dall'apposito decreto che disciplina l'autonomia finanziaria della Presidenza e gli adempimenti in materia contabile. Sul progetto di bilancio, il Presidente acquisisce l'avviso dei Ministri e dei Sottosegretari delegati.
3. Nei casi in cui una struttura della Presidenza sia affidata, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge, alla responsabilita' di un Ministro o posta alle dirette dipendenze di un Sottosegretario, il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le strutture del Segretariato, il Segretario generale impartisce le direttive generali per l'azione amministrativa di cui al suddetto art. 14 e determina gli obiettivi gestionali tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'attivita' da svolgere, nonche', per le strutture generali individuate come uffici di diretta collaborazione, del carattere fiduciario del rapporto intrattenuto con il Presidente.
4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti, anche per delega, di responsabilita' gestionali, possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.
5. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi delle strutture generali o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonche' le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del Segretario generale e comunque per non piu' di quarantacinque giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.
6. Quando l'affidamento di una struttura generale alla responsabilita' di un Ministro o Sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella di cui al comma 5, il Segretario generale propone al Presidente, entro trenta giorni, la conferma o la sostituzione del capo della struttura. Restano ferme, sino a diversa disposizione del Segretario generale, le deleghe attribuite al capo della struttura e da questo ai dirigenti.
 
Art. 4.
Organizzazione degli uffici
1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l'organizzazione interna delle strutture che compongono il Segretariato generale, ivi comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a Ministri o Sottosegretari, puo' essere modificata con provvedimento del Segretario generale. Entro i limiti stessi, alle modifiche dell'organizzazione interna delle strutture affidate alla responsabilita' di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti, i Ministri o Sottosegretari interessati.
2. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu' strutture, il Segretario generale puo' istituire, sentiti i capi delle strutture generali interessate e previo assenso delle autorita' politiche, ove si tratti di strutture affidate alla responsabilita' di Ministri o poste alle dipendenze di Sottosegretari, strutture di coordinamento interdipartimentali. Il provvedimento del Segretario generale indica il coordinatore della struttura, il livello dell'incarico, anche ai fini della graduazione delle inerenti responsabilita'.
 
Art. 5.
Poteri gestionali
1. Il vice segretario generale coadiuva il Segretario generale ed esercita le funzioni da questo a lui delegate. Nel caso di piu' vice segretari generali, uno di essi e' delegato dal Segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di vice segretari generali, il Segretario generale puo' attribuire funzioni vicarie ad uno o piu' dirigenti di prima fascia o equiparati.
2. I capi delle strutture generali della Presidenza sono nominati ai sensi dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli uffici o servizi si provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal Presidente, per le strutture affidate alla responsabilita' di Ministri o Sottosegretari ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e, per le strutture generali che compongono il Segretariato generale, con provvedimenti del Segretario generale. Il Segretario generale puo' delegare ai capi delle strutture generali la preposizione dei capi servizio e l'attribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con le modalita' suindicate, i Ministri e Sottosegretari delegati, nonche', per quanto di competenza, il Segretario generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per attivita' di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di uffici. Alla assegnazione alle strutture della Presidenza del personale non dirigenziale provvede il Segretario generale.
3. Nelle strutture generali della Presidenza, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite con provvedimento del Ministro o Sottosegretario competente, ovvero del Segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse. In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica tra quelli in servizio presso la struttura interessata.
4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle strutture generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.
5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo. Ferme restando la struttura e la composizione dell'Ispettorato per la funzione pubblica, e' stabilito in dieci ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in quattordici ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia del ruolo unico utilizzabili dalla Presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal Presidente, per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonche' dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520.
 
Art. 6.
Uffici di diretta collaborazione
dei Ministri e Sottosegretari
1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla Presidenza e i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono di uffici di diretta collaborazione composti secondo le indicazioni di cui al presente articolo, ferma restando la possibilita' di determinare successivamente la struttura e la composizione degli uffici stessi in modo diverso, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati, su proposta del Ministro o Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo. La composizione degli uffici non deve in ogni caso comportare per ciascun ufficio un onere finanziario eccedente quello massimo derivante da quanto previsto dal presente articolo. La composizione dell'ufficio del Sottosegretario alla Presidenza e' determinata dal Presidente sulla base delle deleghe ad esso conferite, con il limite finanziario massimo corrispondente a quello dei Ministri senza portafoglio. I decreti di cui al presente comma cessano di avere efficacia alla data del giuramento del nuovo Governo.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio hanno la seguente composizione:
a) ufficio di gabinetto;
b) settore legislativo;
c) segreteria particolare;
d) ufficio stampa.
3. Il Capo di gabinetto coordina il complesso degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed e' nominato dal Ministro stesso tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalita'. Il Ministro puo' avvalersi di tre consiglieri giuridici, uno dei quali preposto al settore legislativo, scelti tra persone di elevata professionalita'. L'ufficio di gabinetto si avvale di tre dipendenti appartenenti all'area funzionale C, o livello equiparato, e da cinque dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
4. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza. Al settore e' preposto un consigliere giuridico, designato dal Ministro. Il settore legislativo si avvale di due dipendenti appartenenti all'area funzionale C, o livello equiparato, e quattro dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate al comma 3. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
5. Alla segreteria particolare e' preposto il segretario particolare. La segreteria si avvale di sei dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
6. All'ufficio stampa puo' essere preposto un estraneo iscritto all'albo dei giornalisti. Gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio operano in collegamento funzionale con l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente.
7. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario alla Presidenza e dei Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da parte del Presidente consistono nella segreteria particolare, organizzata secondo modalita' analoghe a quelle di cui al comma 5, e nella segreteria tecnica, coordinata da un dirigente di prima o seconda fascia, o equiparato, ed alla quale sono addetti quattro dipendenti dell'area B, o livello equiparato. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione. Il Sottosegretario puo' attribuire al capo della segreteria particolare o al capo della segreteria tecnica il compito di coordinare il complesso degli uffici di diretta collaborazione.
8. I Sottosegretari presso la Presidenza con delega da parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria particolare.
 
Art. 7.
Conferenza dei capi delle strutture generali
1. Il Segretario generale convoca e presiede la conferenza dei capi delle strutture generali, ai fini del parere sul progetto di bilancio della Presidenza, secondo le indicazioni del decreto sull'ordinamento finanziario e contabile, nonche' per l'esame di problematiche di carattere generale, a fini di coordinamento.
 
Art. 8.
Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
1. L'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri costituisce la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale di Governo ed e' posto alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza-Segretario del Consiglio dei Ministri. L'Ufficio cura la predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo, nonche' gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno Consiglio dei Ministri e relativa documentazione; cura altresi' gli adempimenti conseguenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonche' quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri, assicurandone anche la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi.
3. Il capo dell'Ufficio informa il Segretario generale sulle questioni in trattazione, sui lavori del Consiglio dei Ministri e sulle deliberazioni adottate.
 
Art. 9.
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
1. Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il Parlamento. Esso cura gli adempimenti riguardanti: l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione di emendamenti governativi, l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonche' sull'assegnazione di progetti di legge alla sede legislativa; i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivi rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.
2. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di otto servizi.
 
Art. 10.
Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie
1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni europee e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, per l'attivita' inerente all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e per le azioni di coordinamento nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea. Il Dipartimento, in particolare, cura e segue la predisposizione, l'iter parlamentare e l'attuazione della legge comunitaria annuale; vigila sull'attuazione delle norme comunitarie; assicura, durante il procedimento normativo comunitario, il monitoraggio del processo decisionale; segue il contenzioso comunitario, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sull'attivita' dell'Unione europea e coordina, in materia, le iniziative di formazione.
2. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non piu' di tredici servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.
 
Art. 11.
Dipartimento per gli affari regionali
1. Il Dipartimento per gli affari regionali e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, per la promozione, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista e con la collaborazione degli uffici di segreteria della Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome nonche' della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. Il Dipartimento provvede, in particolare, anche agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del Governo; il controllo governativo della legislazione regionale ed i profili generali del contenzioso Stato-regioni; i rapporti inerenti all'attivita' delle regioni all'estero; le commissioni di controllo sugli atti regionali; l'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine.
2. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di undici servizi.
 
Art. 12.
Dipartimento per gli affari economici
1. Il Dipartimento per gli affari economici e' la struttura di supporto che opera in materia di:
a) analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla finanza pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti economico-finanziari di carattere generale;
b) attivita' di concertazione del Governo con le parti sociali; monitoraggio e valutazione del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati e degli andamenti economici generali; occupazione, in riferimento anche all'attuazione e all'aggiornamento degli accordi con le parti sociali; interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata; rapporti con le parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate.
2. Nell'ambito del Dipartimento operano il Comitato e l'ufficio per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, nonche' l'osservatorio per la piccola e media impresa.
3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'ufficio per l'innovazione tecnologica che assicura il supporto alle funzioni di coordinamento ed indirizzo del Presidente in materia di innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione, alla diffusione, in regime di sicurezza, di Internet e della cultura informatica e digitale, anche in raccordo con gli organismi internazionali e comunitari che operano nel settore. L'ufficio cura altresi' il supporto al funzionamento e all'attivita' dei comitati dei Ministri per la societa' dell'informazione e per le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di nove servizi.
 
Art. 13.
Ufficio del consigliere diplomatico
1. L'Ufficio del consigliere diplomatico assiste il Presidente nella sua attivita' in materia di relazioni internazionali in Italia e all'estero e, in generale, negli atti che attengono alla politica estera.
 
Art. 14.
Ufficio del consigliere militare
1. L'Ufficio del consigliere militare assiste il Presidente nella sua attivita' per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale e cura altresi' gli affari di interesse della Presidenza relativi agli aspetti militari connessi all'appartenenza dell'Italia all'ONU, all'Alleanza atlantica, all'UEO e alla OSCE.
2. Nell'ambito dell'ufficio del consigliere militare opera, in posizione di autonomia, il servizio per il coordinamento della produzione di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Al servizio e' preposto il capo dell'ufficio.
 
Art. 15.
Ufficio stampa e del portavoce del Presidente
1. L'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente cura l'informazione inerente all'attivita' del Presidente e del Consiglio dei Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Operano in raccordo funzionale con l'Ufficio gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio e le analoghe strutture eventualmente operanti presso i Sottosegretari della Presidenza. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente in data 10 novembre 1993.
2. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi.
 
Art. 16.
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e' la struttura che, nell'ambito del Segretariato generale, fornisce supporto all'attivita' di coordinamento del Presidente ed assiste il Sottosegretario alla Presidenza e il Segretario generale in materia di attivita' normativa. Il Dipartimento assicura altresi' alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale. Esso in particolare:
a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza con il programma dei lavori parlamentari;
b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri competenti e in coordinamento con il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi o parlamentari, relativi ai disegni di legge;
c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera a), la qualita' dei testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche con riferimento all'omogeneita' e alla chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti;
d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza;
e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche nonche', per quanto di competenza, del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo delle iniziative legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruita' dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese;
f) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari;
g) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa regolamentare del Governo;
h) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento legislativo esistente;
i) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso curato dalla Presidenza; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalita' e i relativi rapporti con gli uffici della Corte costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato;
j) cura i rapporti con le autorita' amministrative indipendenti relativamente alle questioni riguardanti la normazione;
k) cura, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni e Stato-citta', gli adempimenti preliminari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo;
l) svolge le attivita' di ricerca e documentazione giuridica e cura, per il tramite della biblioteca di Palazzo Chigi, la documentazione economica e tecnica necessaria alla funzionalita' degli uffici della Presidenza; svolge, inoltre, ogni altra attivita' che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal Sottosegretario alla Presidenza o dal Segretario generale.
2. Il Dipartimento, ai sensi e con le modalita' dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366:
a) assiste il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, nonche' nelle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea;
b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme comunitarie sull'assetto interno.
3. Operano in raccordo funzionale con il Dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei Dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il Dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare, nonche' il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure. Il Dipartimento assicura il collegamento funzionale con la segreteria tecnica del Nucleo, nell'ambito delle attivita' previste dall'art. 32.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di nove servizi.
 
Art. 17.
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo e' la struttura di supporto che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento e indirizzo, nonche' di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilita' delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra attivita' attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza. Cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente.
2. Il Dipartimento fornisce supporto all'attivita' della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo e con i commissari straordinari istituiti dal Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge, per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu' di sei servizi.
 
Art. 18.
Dipartimento per le pari opportunita'
1. Il Dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche di pari opportunita' e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni. Della struttura stessa il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo, per promuovere e coordinare le azioni di Governo nell'area funzionale suindicata e quelle volte a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei. Il Dipartimento, in particolare, provvede anche agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attivita' conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie della parita' e delle pari opportunita'; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti all'Italia e all'estero nelle materie stesse; all'adozione delle iniziative necessarie, in materia, per assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali.
2. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu' di cinque servizi. Presso il Dipartimento opera la segreteria della commissione per le pari opportunita'.
 
Art. 19.
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento dell'attivita' di comunicazione istituzionale. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attivita' di informazione, pubblicita' e documentazione istituzionale, nonche' in materia di comunicazione interna, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23. Esso cura gli affari relativi all'editoria ed alla stampa.
2. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di nove servizi.
 
Art. 20.
Dipartimento della funzione pubblica
1. Il Dipartimento della funzione pubblica e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed al coordinamento in materia di lavoro pubblico. Il Dipartimento cura l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, svolge compiti in materia di: formazione pubblica, informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, elaborazione degli indirizzi generali nell'area del pubblico impiego, anche per cio' che attiene alla programmazione dei reclutamenti; rapporti con le organizzazioni sindacali e cura dei rapporti con l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni; tenuta del ruolo unico dei dirigenti dello Stato e dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; efficienza, efficacia, economicita' e rendimento delle amministrazioni pubbliche. Il Dipartimento esercita altresi' compiti ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico.
2. Il Dipartimento si articola in non piu' di sette uffici e non piu' di ventisei servizi. Presso il Dipartimento opera inoltre l'ispettorato per la funzione pubblica, articolato in due ulteriori servizi.
3. Il Dipartimento continua ad avvalersi degli esperti e del personale di cui agli articoli 2, commi primo, secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso decreto.
 
Art. 21.
Dipartimento per le riforme istituzionali
1. Il Dipartimento per le riforme istituzionali assicura al Presidente il supporto in materia di coordinamento finalizzato alla elaborazione delle riforme istituzionali, relative in particolare agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, al sistema delle autonomie, allo studio e confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, alla verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e con quelli di riforma del programma di Governo.
2. Il Dipartimento si articola in non piu' di un ufficio e non piu' di tre servizi.
 
Art. 22.
Ufficio del Segretario generale
1. L'Ufficio del Segretario generale fornisce a quest'ultimo supporto per l'attivita' di coordinamento e di raccordo organizzativo e funzionale fra le diverse strutture, nonche' per la predisposizione delle iniziative di carattere normativo riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della Presidenza; l'Ufficio supporta il Segretario generale nella verifica e monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo. L'Ufficio assiste il Segretario generale, tramite apposita segreteria speciale, negli adempimenti connessi alla sicurezza interna ed al segreto di Stato, in attuazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
2. L'Ufficio provvede all'esame di atti e documenti sottoposti al Segretario generale, predisponendo anche note informative ovvero, su sua richiesta, ricerche ed analisi di carattere giuridico-amministrativo su questioni specifiche; cura la raccolta degli elementi conoscitivi funzionali all'elaborazione di atti di direttiva o di indirizzo. All'Ufficio fa capo il servizio di accettazione della corrispondenza. L'Ufficio attende altresi' ai compiti di supporto in materia di rapporti tra Governo e confessioni religiose.
3. Nell'ambito dell'Ufficio operano altresi': la segreteria del Segretario generale; a livello di servizio ed in posizione di autonomia funzionale, la segreteria speciale; a livello di ufficio dirigenziale generale ed in posizione di autonomia funzionale, l'ufficio per le relazioni sindacali e per gli adempimenti relativi al personale delle magistrature, articolato in non piu' di tre servizi.
4. Presso l'Ufficio opera, altresi', il servizio del medico competente, al quale e' preposto il soggetto responsabile dei compiti di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Al servizio fanno capo, secondo le direttive impartite dal Segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 7, il Segretario generale coordina gli interventi e le misure di prevenzione e protezione, a norma del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, impartendo le direttive opportune.
6. L'Ufficio si articola in non piu' di sei servizi.
 
Art. 23.
Dipartimento degli affari generali e del personale
1. Il Dipartimento degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione ed alla gestione del personale della Presidenza; alle attivita' di carattere generale, di studio, di analisi e di verifica delle funzioni organizzative della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso la Presidenza. Il Dipartimento cura la gestione del contenzioso del personale ed assume direttamente la difesa dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado.
2. Nell'ambito del Dipartimento opera un'apposita struttura di supporto all'attivita' del responsabile, a livello centrale, della prevenzione e della protezione ai sensi delle norme sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il responsabile della prevenzione e protezione puo' essere abilitato dal Segretario generale ad avvalersi dei servizi dell'Ufficio dei servizi amministrativi e tecnici.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non piu' di dieci servizi.
 
Art. 24.
Ufficio bilancio e ragioneria
1. L'Ufficio bilancio e ragioneria provvede agli adempimenti di natura finanziaria, patrimoniale e contabile relativi all'attivita' della Presidenza, curando, in particolare, la predisposizione dei bilanci e relative variazioni, la tenuta delle scritture contabili, la liquidazione delle spese relative all'acquisizione di beni e servizi, nonche' per interventi, i pagamenti in contanti tramite i cassieri e la relativa vigilanza, i rapporti con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativamente alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della Presidenza, i rapporti con la Corte dei conti relativamente ai provvedimenti di competenza soggetti a controllo preventivo.
2. L'Ufficio svolge, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attivita' connessa al controllo della regolarita' amministrativa e contabile sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilita' e di spesa del bilancio della Presidenza e provvede alla validazione dei titoli stessi, preliminare al pagamento. All'Ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di organizzazione e gestione; esso riferisce al Segretario generale eventuali osservazioni.
3. L'Ufficio si articola in non piu' di quattro servizi.
 
Art. 25.
Ufficio dei servizi amministrativi e tecnici
1. L'Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici predispone e gestisce, in un quadro di programmazione generale annuale e pluriennale, che tiene conto delle esigenze di funzionamento della Presidenza e dei vincoli finanziari, i programmi di approvvigionamento dei beni e dei servizi strumentali e di realizzazione dei lavori. L'Ufficio provvede alla istruttoria e stipulazione dei contratti per l'acquisizione dei beni strumentali, dei servizi e dei lavori inerenti allo svolgimento dell'attivita' di istituto e nomina i responsabili dei collaudi e delle certificazioni di regolare esecuzione. L'Ufficio gestisce l'autoparco.
2. L'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi.
 
Art. 26.
Ufficio per l'informatica,
la telematica e la statistica
1. L'Ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale e la progettazione dei sistemi e dei servizi informatici e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza, e coordinandone la relativa gestione; cura la formazione specialistica degli addetti ai sistemi e servizi e, d'intesa con il Dipartimento per gli affari generali e del personale, l'addestramento e la formazione di base degli utenti; predispone e gestisce i contratti di fornitura per gli aspetti di propria competenza; coordina le attivita' di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso Uffici e Dipartimenti della Presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema statistico nazionale.
2. Il capo dell'Ufficio nomina il responsabile di ciascun progetto, che ne coordina la realizzazione in tutte le sue fasi, e, per particolari progetti o per interventi specifici, puo' costituire appositi gruppi di lavoro, parimenti nominandone il responsabile.
3. I capi dei Dipartimenti, su richiesta del Segretario generale o del capo dell'Ufficio, designano un responsabile per l'informatica e le telecomunicazioni, con il compito di interfaccia tra le strutture interne e l'Ufficio.
4. Nel limite delle spese gestite dal Segretariato generale, il capo dell'Ufficio e' il responsabile dei sistemi informatici automatizzati della Presidenza.
5. L'Ufficio si articola in non piu' di otto servizi. Nell'ambito dell'Ufficio opera il centralino telefonico.
 
Art. 27.
Dipartimento del cerimoniale di Stato
1. Il Dipartimento cura il cerimoniale di Stato, ferme restando le competenze dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri, e assiste il Presidente nell'attivita' di rappresentanza ufficiale, assicurando il coordinamento delle attivita' di cerimoniale svolte dalle prefetture; coordina le adesioni, i patronati e i patrocinii governativi; collabora all'organizzazione delle visite all'estero del Presidente; cura l'istruttoria relativa alle onorificenze e all'araldica.
2. Nell'ambito del Dipartimento operano l'ufficio del cerimoniale, cui e' preposto il capo del Dipartimento, l'ufficio onorificenze e araldica e, in posizione di autonomia, l'ufficio per i voli di Stato e umanitari, che assicura il coordinamento dei trasporti aerei disposti per esigenze di Stato, di Governo o per ragioni umanitarie.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di sei servizi.
 
Art. 28.
Ufficio del sovrintendente
1. L'Ufficio sovrintende all'esecuzione di tutti i lavori, i servizi e le forniture nelle sedi della Presidenza, assicurandone la manutenzione e il decoro, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente che disciplina l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza in materia di autonoma responsabilita' delle strutture amministrative.
2. L'Ufficio si articola in non piu' di tre servizi.
 
Art. 29.
Ufficio di segreteria della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano.
1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'Ufficio in particolare provvede:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;
b) all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
c) alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome;
d) agli adempimenti strumentali all'attivita' dei gruppi di lavoro o comitati istituiti nell'ambito della Conferenza, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
e) all'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il responsabile dell'Ufficio, ovvero il responsabile dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, puo' essere incaricato, con decreto del Presidente, di svolgere le funzioni di segretario della Conferenza unificata e di coordinare l'attivita' istruttoria e di supporto posta in essere dagli Uffici stessi ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'ufficio si articola in non piu' di sei servizi ed una segreteria tecnica e si avvale di ulteriori dirigenti fino ad un massimo di cinque.
 
Art. 30.
Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali
1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali espleta l'attivita' funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato e le autonomie locali. L'Ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-regioni, a norma dell'art. 29, comma 3, l'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.
2. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi.
 
Art. 31.
Ufficio per il controllo interno
1. L'Ufficio per il controllo interno esercita, per il perseguimento degli obiettivi e con le forme indicate dall'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, la valutazione e il controllo strategico sull'attivita' amministrativa della Presidenza, direttamente riferendone al Segretario generale, per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale, ed ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilita' dei medesimi. L'Ufficio opera in posizione di autonomia funzionale. A richiesta del Segretario generale, dei Ministri senza portafoglio o dei Sottosegretari, l'Ufficio puo' fornire elementi per la valutazione dei capi delle strutture generali destinatari delle direttive generali sull'azione amministrativa. Alla direzione dell'Ufficio e' preposto un collegio composto da tre membri, scelti dal Presidente con proprio decreto tra dirigenti di prima fascia o equiparati, docenti universitari, esperti esterni di comprovata professionalita'. Con il medesimo decreto e' nominato il presidente del collegio, che e' il capo della struttura ai sensi dell'art. 18 della legge e dell'art. 2, comma 7.
 
Art. 32.
Nucleo per la semplificazione delle norme
e delle procedure e Osservatorio
sulla semplificazione
1. Nell'ambito della Presidenza opera il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, il quale esercita i compiti di cui alla legge 8 marzo 1999, n. 50, in materia di riordino dei testi normativi e di delegificazione e semplificazione e collabora con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi in materia di analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto della regolamentazione, relative agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali ed interministeriali. Il Nucleo si avvale di una segreteria tecnica, ufficio di livello dirigenziale generale, che provvede all'istruttoria degli affari costituenti compiti del Nucleo e collabora, nell'ambito del collegamento funzionale con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, alla verifica del corretto uso delle fonti, della qualita' degli atti normativi e della completezza della relativa istruttoria.
2. Nell'ambito della Presidenza opera, altresi', l'osservatorio sulla semplificazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che si avvale di apposito servizio con funzioni di segreteria.
 
Art. 33.
Comitato tecnico-scientifico per la valutazione
e il controllo strategico nelle amministrazioni
dello Stato
1. Il Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si avvale di un ufficio di livello dirigenziale generale per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato. Tale ufficio svolge altresi' compiti di supporto in ordine alla metodologia dei sistemi di valutazione, al coordinamento dei controlli di tipo strategico, alla valutazione della funzionalita' dei sistemi di controllo interno delle pubbliche amministrazioni. Nell'ambito dell'ufficio operano l'osservatorio dei controlli interni, di cui al comma 3 del citato art. 7, nonche' la banca dati di cui al comma 1 dell'articolo stesso.
2. L'ufficio si articola in non piu' di tre servizi.
 
Art. 34.
Disposizioni finali
1. L'attuale organizzazione delle strutture generali della Presidenza di cui al presente decreto resta applicabile sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 1. Dalla emanazione dei decreti medesimi decorre l'abrogazione, disposta dall'art. 11 del decreto legislativo, delle norme di legge, di regolamento o di decreto del Presidente che costituiscono le fonti dell'organizzazione attuale delle strutture stesse.
2. Sono abrogati i decreti del Presidente in data 15 aprile 2000 e 23 maggio 2000, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 94 del 21 aprile 2000 e n. 127 del 2 giugno 2000.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2000
Il Presidente: Amato
 
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