Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 agosto 2000
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia. (Ordinanza n. 3077).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la nota n. 4130/CD del 6 giugno 2000, con la quale il prefetto di Bari rappresenta la necessita' di prorogare lo stato di emergenza e l'opportunita' di proseguire l'attivita' commissariale al fine di portare a definizione l'intero sistema depurativo regionale;
Vista la successiva nota n. 1119/Rif del 7 giugno 2000, con la quale il prefetto di Bari fa presente che permane la situazione di emergenza anche nel settore della gestione dei rifiuti, alla quale occorre far fronte con provvedimenti eccezionali in quanto, a causa della carenza degli impianti per il recupero e/o smaltimento, la quasi totalita' dei rifiuti raccolti continua ad avere quale unica destinazione la discarica;
Vista la nota n. 01/03658/Gab del 14 giugno 2000 con la quale il presidente della regione Puglia rappresenta al Presidente del Consiglio dei Ministri l'opportunita' di unificare presso lo stesso ufficio del presidente della regione Puglia le competenze inerenti la materia della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, delle bonifiche e risanamento ambientale e di tutela delle acque;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia;
Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 12 luglio 2000, presso il Dipartimento della protezione civile, con il presidente della regione Puglia ed i rappresentanti del Ministero dell'ambiente;
Vista la nota n. 01/004738/Gab del 25 luglio 2000, con la quale il presidente della regione Puglia rappresenta le proprie necessita' operative;
Ritenuto indispensabile accelerare gli interventi per fronteggiare la piu' volte richiamata emergenza, affidandone la gestione unitaria al presidente della regione Puglia;
Acquisita l'intesa del presidente della regione Puglia, giuste note n. 01/005072/Gab e n. 01/005081/Gab rispettivamente del 2 agosto 2000;
Ritenuto di recepire le esigenze urgenti prospettate dal Ministero dell'ambiente ed acquisita l'intesa del Ministro con nota n. 12305/RI.BO/M/DI/UD.E;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Puglia e' nominato commissario delegato. Allo stesso sono attribuiti, fino alla scadenza dello stato di emergenza, i poteri e i compiti per far fronte all'emergenza nel territorio della regione Puglia in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e dei cicli di depurazione, gia' conferiti al prefetto di Bari con l'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000. Il presidente della regione Puglia subentra in tutte le attivita' poste in essere dalla precedente gestione commissariale.
2. Il prefetto di Bari e' confermato commissario delegato per il completamento degli interventi, i cui lavori siano in corso nonche' quelli relativi a gara dallo stesso aggiudicati, ovvero i cui bandi siano stati gia' pubblicati o in corso di pubblicazione ed i termini di presentazione delle offerte siano scaduti alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Per lo svolgimento di tale funzione si avvale del personale di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 2985/99 nel limite di trenta unita' a cui corrisponde un compenso avvalendosi delle risorse rientranti in quelle previste dall'art. 10, comma 1, della presente ordinanza.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, si avvale di due sub commissari, nominati d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Al commissario si applica il disposto di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 2450/96, ed ai sub commissari di cui alla presente ordinanza l'art. 5, comma 6, dell'ordinanza n. 3045/2000.
4. Sono, altresi', prorogate, fino alla scadenza dello stato di emergenza, le attivita' del sub commissario nominato ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, e le attivita' dei prefetti delle province pugliesi ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, in favore dei quali si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 6, dell'ordinanza n. 3045/2000.
5. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, definisce il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Il commissario delegato realizza, inoltre, gli interventi non ancora messi in gara o appaltati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, gia' previsti nei programmi approvati con i decreti commissariali n. 400/CD del 1o marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995, quelli di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999 utilizzando, eventualmente, gli atti preliminari gia' approvati o predisposti dal prefetto di Bari, commissario delegato, nonche' progetta e realizza i collegamenti fognari relativi alle attivita' ospedaliere presenti nel territorio regionale e l'impianto di depurazione a servizio del comune di S. Giovanni Rotondo. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, progetta e realizza, altresi', i sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e l'utilizzo delle acque reflue a fini irrigui, avvalendosi anche delle reti irrigue e di bonifica esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo irriguo delle acque reflue.
6. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, attua, altresi', con gli stessi poteri e le deroghe previsti dalla presente ordinanza, in coordinamento con gli interventi messi in atto sulla base della medesima, gli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Brindisi e del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, in sostituzione degli enti indicati nei citati decreti come soggetti esecutori. Nel caso che gli interventi finanziati sulla base dei citati decreti del Presidente della Repubblica siano in contrasto con le previsioni contenute nella presente ordinanza, ovvero, con le previsioni dei piani di cui al precedente art. 1, comma 5, il commissario delegato - presidente della regione Puglia dispone, in deroga ai decreti medesimi, una diversa utilizzazione delle risorse, informandone le amministrazioni erogatrici e beneficiarie delle risorse stesse.
 
Art. 2.
1. All'art. 7, comma 5, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999 le parole "dieci unita'" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "venti unita'".
2. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998, il comma 1 e' soppresso e sostituito dai seguenti:
"1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia in materia di bonifiche dei siti inquinati di cui all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, delle discariche autorizzate e non piu' attive, delle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonche' dei siti contaminati da amianto, in caso di inadempienza dei comuni e della regione, approva le misure di messa in sicurezza d'emergenza, i piani di caratterizzazione, i progetti preliminari ed i progetti definitivi, dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche, ivi compresi i litorali ed i sedimenti marini, realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica, interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, applicando quanto disposto dall'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Nel caso di interventi di bonifica definiti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche, ivi compresi i litorali ed i sedimenti marini, realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica, interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, applicando quanto disposto dall'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il commissario delegato svolge, altresi', le attivita' di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471. Per la verifica dell'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, per la fissazione delle prescrizioni e degli interventi integrativi, per l'approvazione del progetto di caratterizzazione, del progetto preliminare e definitivo di bonifica relativi agli interventi di bonifica dei siti definiti di interesse nazionale, si applicano le disposizioni dell'art. 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e degli articoli 9, 10 e 15 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
1-bis. Per le attivita' e nei limiti dei poteri di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, oltre alle deroghe previste dalle precedenti ordinanze, puo' derogare all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471."
2. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998, cosi' come integrato dall'art. 3, comma 6, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, dopo le parole "messa in sicurezza e bonifica, dell'E.N.E.A.", sono aggiunte le seguenti: "o di altre strutture pubbliche o societa' specializzate a totale capitale pubblico".
3. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998 le parole "Il prefetto di Bari" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "Il commissario delegato - presidente della regione Puglia".
4. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000 dopo le parole "il commissario delegato", sono aggiunte le seguenti: " - presidente della regione Puglia", e le parole "dei presidenti delle province in qualita' di sub-commissari oltre che" sono soppresse.
5. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000 il punto 1.1 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"1.1 la realizzazione, in ciascuna provincia, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e della frazione umida, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2001, l'obiettivo del 25 per cento di raccolta differenziata, subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni".
6. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000 il punto 1.3 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"1.3 la realizzazione, in ciascuna provincia, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari, in conformita' alla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - presidente della regione Puglia, ed il Co.Na.I., al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2000, l'obiettivo del 50 per cento ed entro il 31 dicembre 2001 l'obiettivo del 65 per cento complessivo, calcolato sull'immesso sul mercato nella regione Puglia, ponendo l'onere del servizio a carico del Co.Na.I. Nel caso in cui tali obiettivi non venissero realizzati, il Co.Na.I. versa al commissario delegato - presidente della regione Puglia, i costi della raccolta indifferenziata e dello smaltimento, calcolati sulla base dei costi medi regionali, relativi alla quota di imballaggi primari, secondari e terziari non oggetto di raccolta differenziata e conferimento separato al Co.Na.I. medesimo, fino al raggiungimento del limite, rispettivamente, del 50 per cento e del 65 per cento. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, destina tali risorse al potenziamento della raccolta differenziata degli imballaggi ed allo sviluppo del sistema industriale del riciclaggio. Il pagamento dovra' essere effettuato a favore della contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Puglia, al 31 dicembre 2000, riferito al semestre dal 1o luglio 2000 al 31 dicembre 2000, e al 31 dicembre 2001, riferito all'anno 2001. In caso di mancato pagamento, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, previa diffida, dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari".
7. All'art. 2 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. Il Co.Na.I. riceve, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999, tra il commissario delegato - presidente della regione Puglia ed il Co.Na.I. medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari, nonche' le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi.
1-ter. Gli imballaggi marchiati "T" e "F" sono conferiti separatamente dai comuni al Co.Na.I., senza limiti percentuali, alle stesse condizioni previste dall'accordo tra il commissario delegato - presidente della regione Puglia ed il Co.Na.I. Il Co.Na.I. assicura, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata di tali imballaggi".
8. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000 le parole "avvalendosi dei presidenti delle province in qualita' di sub-commissari," sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "presidente della regione Puglia".
9. All'art. 3 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000, il comma 4 e' soppresso.
10. All'art. 5 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000, il comma 3 e' soppresso.
11. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000 il comma 2 e' soppresso.
 
Art. 3.
1. A partire dal 1o gennaio 2001, la tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato entro il mese precedente sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la raccolta e il conferimento al Co.Na.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, e' maggiorata nella misura dell'1 per cento per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 per cento. A tal fine, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, comunica, agli enti gestori delle discariche, i nominativi dei comuni che hanno raggiunto tali percentuali. Dalla data di attivazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, la tariffa per il conferimento a tali impianti dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato, nel mese precedente, sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio, di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi e legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la raccolta e il conferimento al Co.Na.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, e' maggiorata nella misura del 3 per cento per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata, rispetto all'obiettivo minimo del 20 per cento. A tal fine, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, comunica ai soggetti gestori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i comuni che hanno raggiunto tali percentuali. I proventi derivanti da tale maggiorazione sono versati sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Puglia.
2. A partire dal 1o gennaio 2001, i produttori e gli importatori dei beni durevoli per uso domestico sottoposti alle disposizione dell'art. 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvedono al ritiro, al recupero ed allo smaltimento dei beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, senza oneri per i conferitori.
3. A partire dal 1o ottobre 2000, i produttori e gli importatori di pile e batterie domestiche, provvedono al ritiro, al recupero ed al riciclaggio delle stesse senza oneri per i conferitori. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Co.Bat., che potra' richiedere ai medesimi il rimborso dei soli costi di tale servizio.
4. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene di cui all'art. 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede alla raccolta dei rifiuti dei beni in polietilene. In caso di inadempienza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, provvede direttamente alla organizzazione del servizio addebitandone gli oneri ai soggetti obbligati a partecipare al consorzio.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, stipula convenzioni con i soggetti di cui ai precedenti commi 2 e 3 o con loro associazioni e con il consorzio di cui al precedente comma 4. La mancata stipula della convenzione non interrompe la decorrenza dell'obbligo.
 
Art. 4.
1. Le competenze di cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono esercitate, in deroga alla legislazione vigente, in via esclusiva, dal commissario delegato - presidente della regione Puglia. Le competenze di cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relative alle discariche di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, restano in capo ai prefetti delle province fino alla definizione del piano di gestione dei rifiuti di cui al precedente art. 1, comma 5.
2. Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernenti le discariche di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, previste dal piano di cui al precedente art. 1, comma 5, sono esercitate, in deroga alla legislazione vigente, in via esclusiva, dal commissario delegato - presidente della regione Puglia.
3. I commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, cosi' come integrati dall'art. 5, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000, sono conseguentemente soppressi.
4. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, adegua la tariffa delle discariche comunque in esercizio. La quota di tariffa per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio e' versata sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Puglia.
 
Art. 5.
1. Al fine di assicurare lo smaltimento dei rifiuti nelle migliori condizioni di sicurezza e di economicita', il commissario delegato - presidente della regione Puglia, acquisisce ed affida, in comodato d'uso, ad idoneo soggetto pubblico, l'impianto di essiccamento ed incenerimento di fanghi e rifiuti pericolosi, realizzato dall'I.R.S.A. nell'area industriale di Bari, presso l'impianto di depurazione di Bari ovest.
 
Art. 6.
1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, costituisce una nuova struttura utilizzando fino ad un massimo di cinquantacinque unita', dotate di specifiche professionalita', scelte tra il personale delle amministrazioni e degli enti di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, e dell'art 7, comma 3, dell'ordinanza n. 2985/1999 e successive modifiche ed integrazioni, cui sara' corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso determinato ai sensi delle precedenti ordinanze.
 
Art. 7.
1. Il Ministero dell'ambiente per le attivita' di propria competenza previste dalla presente ordinanza, si avvale del contingente del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, nonche' dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, con le medesime modalita' previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948. Le unita' di personale in parola sono ripartite nella misura del 50 per cento per le attivita' relative alla gestione dei rifiuti e bonifiche, e nella misura del 50 per cento per le attivita' di tutela delle acque.
2. Il Ministero dell'ambiente, per le medesime finalita', puo' altresi' avvalersi degli esperti di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, con le stesse modalita' ivi previste. Le unita' di personale in parola sono ripartite in numero di sette unita' per le attivita' relative alla gestione dei rifiuti e bonifiche e in numero di otto unita' per le attivita' di tutela delle acque.
 
Art. 8.
1. Il Ministro dell'ambiente, provvede, con apposito decreto, alla nomina di una commissione tecnico-scientifica composta di sette esperti, di cui il presidente designato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il commissario delegato - presidente della regione Puglia, due esperti designati dal Ministero dell'ambiente, tre esperti designati dal presidente della regione Puglia. Del comitato continua a farne parte il designato gia' in carica del dipartimento della protezione civile. La commissione ha sede presso l'ufficio del commissario delegato - presidente della regione Puglia e coadiuva il commissario medesimo nella definizione dei piani di cui al precedente art. 1, comma 5, nell'attuazione dei propri incombenti.
2. Il compenso spettante ai componenti la commissione scientifica, di cui al precedente comma 1, e' determinato con lo stesso decreto di nomina e grava sui fondi assegnati al commissario delegato - presidente della regione Puglia.
3. Conseguentemente l'attivita' della commissione scientifica, nominata ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, cessa alla data di pubblicazione della presente ordinanza.
 
Art. 9.
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi nei tempi previsti dalla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, puo' adottare, ove necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti anche in deroga ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 232 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonche' le disposizioni del citato regolamento strettamente collegate all'applicazione delle norme derogate di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 2985/1999, e' inoltre autorizzata la deroga alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28, e 17 luglio 1996, n. 13, ed al piano regionale vigente in materia di bonifiche. La disposizione si applica anche all'attivita' del prefetto di Bari, delegato.
 
Art. 10.
1. Restano attribuite nella disponibilita' del prefetto le somme relative alle attivita' allo stesso ascritte dal precedente art. 1, comma 2, e rinvenienti dai quadri economici dei progetti, al netto dei ribassi d'asta. Le ulteriori risorse e le economie sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato in materia di contabilita' speciale, sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Puglia, ricorrendo, ai fini del trasferimento dei fondi e della rendicontazione delle spese, alle procedure gia' previste dagli articoli 2, 3, 4, e 5 della legge 3 marzo 1960, n. 169.
2. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, per l'adempimento degli incombenti affidatigli, dispone delle risorse di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998. Tali risorse sono trasferite, con le medesime modalita' previste dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, sulla contabilita' speciale di Stato, intestata al commissario delegato - presidente della regione Puglia.
3. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, e', inoltre, autorizzato ad utilizzare le risorse del Q.C.S. 2000-2006 destinate dal complemento di programmazione della regione Puglia all'attuazione degli interventi in materia di gestione dei rifiuti, bonifica dei suoli e delle falde e di tutela delle acque, nonche' a richiedere altri finanziamenti nazionali o comunitari in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica dei siti e di tutela delle acque, avvalendosi per la realizzazione degli interventi, dei poteri e delle deroghe conferiti con la presente ordinanza.
4. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, puo' impegnare le somme relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate, ovvero acquisite ai sensi del precedente comma 4.
 
Art. 11.
1. Il presidente della regione Puglia, commissario delegato, avvalendosi anche della commissione di cui al precedente art. 8, individua, d'intesa con i centri territoriali competenti, le modalita' e le procedure per ricondurre la gestione straordinaria all'interno delle competenze ordinarie.
 
Art. 12.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato prefetto di Bari, fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2000
Il Ministro: Bianco
 
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