Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 19 luglio 2000
Aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 17 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, aggiornamento dei corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 3 della deliberazione dell'autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 205/99 e nuove disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 123/2000).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 luglio 2000, premesso che:
l'art. 17, comma 17.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99) prevede che gli elementi delle componenti (rho)1 e (rho)3, delle opzioni tariffarie TV1, le componenti (sigma)1 e (sigma)2 e gli elementi della componente (sigma)3, della tariffa Dl, sono aggiornati dall'Autorita' entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione;
lo stesso articolo e comma dispone che il valore di ciascuna componente o elemento e' ottenuto applicando al valore della stessa componente o elemento nell'anno precedente:
a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti;
c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
e) con riferimento agli elementi (rho)1 (disMT), (rho)1 (disBT), (rho)3 (disMT), (sigma)3 (disMT) e alla componente (sigma)2, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio;
l'art. 17, comma 17.2, della deliberazione n. 204/99, dispone che, per il periodo di regolazione 2001-2003, il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti sia pari al 4%;
l'art. 17, comma 17.3, della deliberazione n. 204/1999, prevede che le componenti (tau)1 (D2), (tau)2 (D2) e (tau)2 (D2) della tariffa D2 e (tau)1 (D3), (tau)2 (D3) e (tau)3 (D3) della tariffa D3, sono aggiornate dall'autorita' entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione in modo che:
a) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento ai numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno 1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D1 e della tariffa D2 alle forniture in bassa tensione per usi domestici con potenza impegnata fino a 3kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della analoga differenza derivante dall'applicazione delle tariffe D1 e D2 in vigore nell'anno 2000;
b) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno 1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D3 e della tariffa D1 alle forniture in bassa tensione per usi domestici diverse da quelle con potenza impegnata fino a 3kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della stessa differenza calcolata applicando le tariffe D3 e D1 in vigore nell'anno 2000;
l'art. 8, comma 8.5, della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/99), prevede che le imprese distributrici abbiano diritto a un riconoscimento di costi nel caso di recuperi di continuita' del servizio positivi, o, nel caso di recuperi di continuita' del servizio negativi, hanno l'obbligo di versare una penalita' in un conto da istituire con successivo provvedimento presso la Cassa conguaglio del settore elettrico;
l'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99), fissa i corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99);
le deliberazioni n. 202/99, 204/99 e 205/99;
Considerato che:
l'art. 14, comma 1, della deliberazione n. 13/99 prevede che, a partire dall'anno 2000, l'Autorita' aggiorni, a valere dal 1o gennaio di ogni anno, i corrispettivi di cui agli articoli 7 e 8 della medesima deliberazione, secondo i criteri previsti dall'art. 2, commi 18 e 19, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi ai consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat, e' stato fissato al livello della variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettivita', al netto dei prezzi del tabacco, nel periodo giugno 1999-maggio 2000 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari al 2,1%;
e' prevedibile che nel corso del 2000 si verifichino alcuni recuperi di continuita' del servizio positivi, la cui determinazione ed il relativo riconoscimento di costi potranno avvenire solo nel corso del 2001, una volta acquisiti e verificati i dati comunicati all'Autorita' dagli esercenti ai sensi dell'art. 8, comma 8.4, della deliberazione n. 202/99;
e' prevedibile che nel corso del 2000, si verifichino anche recuperi di continuita' del servizio negativi e che le penalita' a carico delle imprese distributrici a fronte di tali recuperi non coprano completamente l'onere del riconoscimento di costi per i recuperi positivi di cui al precedente alinea;
Ritenuto che:
sia opportuno, per evitare discriminazione tra i clienti del mercato vincolato e del mercato libero, aggiornare, con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della deliberazione n. 13/99, i corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica all'ingrosso, a valere dal 1o gennaio 2001;
sia opportuno, con riferimento agli elementi (rho)1 (disMT), (rho)1 (disBT), (rho)3 (disMT), (sigma)3 (disMT) e alla componente (sigma)2, prevedere un aumento dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di continuita' del servizio positivi, al netto delle prevedibili penalita' derivanti da recuperi di continuita' del servizio negativi, pari a 50 miliardi di lire per l'anno 2001;
sia necessario istituire un apposito conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico allo scopo di permettere versamenti e prelievi in relazione ai riconoscimenti di costo e alle penalita' previste dall'art. 8, comma 8.5, della deliberazione n. 202/99, nel caso di recuperi di continuita' del servizio rispettivamente positivi e negativi;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99.
 
Art. 2.
Aggiornamento delle componenti e degli elementi
delle opzioni tariffarie e delle tariffe
1.1 Gli elementi delle componenti (rho)1 e (rho)2, delle opzioni tariffarie TV1, di cui all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per l'anno 2001, sono riportati nella tabella 1.
1.2 I valori delle componenti (sigma)1 e (sigma)2 e degli elementi della componente (sigma)3, della tariffa Dl, di cui all'art. 12, comma 12.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per l'anno 2001, sono riportati nella tabella 2.
1.3 I valori delle componenti (tau)1 (D2), (tau)2 (D2) e (tau)3 (D2) della tariffa D2, di cui all'art. 12, comma 12.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999, e (tau)1 (D3), (tau)2 (D3) e (tau)3 (D3) della tariffa D3, di cui all'art. 12, comma 12.3, della medesima deliberazione, per l'anno 2001, sono riportati nella tabella 3.
 
Art. 3.
Aggiornamento dei corrispettivi per il trasporto
dell'energia elettrica destinata ai clienti
del mercato vincolato
I valori del corrispettivo unitario per il trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 205, per l'anno 2001, sono riportati nella tabella 4.
 
Art. 4.
Istituzione del conto "Oneri per recuperi
di continuita' del servizio" presso la Cassa
conguaglio per il settore elettrico
4.1 E' istituito presso la cassa conguaglio per il settore elettrico il conto "oneri per recuperi di continuita' del servizio".
4.2 Al conto "oneri per recuperi di continuita' del servizio" le imprese distributrici versano:
a) le penalita' a carico degli esercenti nel caso di recuperi di continuita' del servizio negativi di cui all'art. 8, comma 8.5, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99;
b) gli ammontari determinati ai sensi del successivo comma 4.4.
4.3 I riconoscimenti di costo a favore degli esercenti per recuperi di continuita' del servizio positivi di cui all'art. 8, comma 8.5, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99, sono a carico del conto "Oneri per recuperi di continuita' del servizio".
4.4 Entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre dell'anno 2001, ogni impresa distributrice versa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione all'energia elettrica fornita nel bimestre ai clienti del mercato vincolato da essa serviti, gli importi determinati sulla base dei corrispettivi unitari indicati nella tabella 5.
4.5 La Cassa conguaglio per il settore elettrico definisce le modalita' operative in base alle quali gli esercenti provvedono ai versamenti sul conto "Oneri per recuperi di continuita' del servizio".
 
Art. 5.
Disposizioni finali
La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal 1o gennaio 2001.
Milano, 19 luglio 2000
Il presidente: Ranci
 
----> Vedere TABELLE da Pag. 49 a Pag. 51 della G.U. <----
 
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