Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2000 |
Nomina, fino al 31 dicembre 2000, del commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno". |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1999, adottato previa deliberazione, in pari data, del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l'esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica, nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione in pari data del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1o luglio 1999, con il quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2000; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, del 9 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 1999, con la quale il prof. Marco Vitale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario delegato per il coordinamento e l'utilizzo dei fondi raccolti tramite la campagna umanitaria promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno" e destinati ad interventi di carattere straordinario aggiuntivi; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, rispettivamente, del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999, e del 30 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000, con le quali il predetto commissario e' stato prorogato nell'incarico fino al 30 giugno 2000; Preso atto della nota del 13 luglio 2000, del prof. Marco Vitale, con la quale chiede di essere liberato dal proseguimento dell'incarico di commissario delegato per il coordinamento e l'utilizzo dei fondi raccolti tramite la campagna umanitaria promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno"; Considerata la necessita', perdurando lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2000, di portare a compimento il programma di interventi di cui agli articoli 2 e 5 della predetta ordinanza del 9 aprile 1999; Ritenuto a tali fini opportuno procedere alla nomina del nuovo commissario delegato, nella persona di Guido Artom, gia' vice commissario delegato, nominato con decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 1999 e prorogato sino al 30 giugno 2000; D'intesa con il Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza, ed al fine dell'efficace, tempestiva e trasparente destinazione e gestione dei fondi raccolti tramite la campagna umanitaria promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno", il sig. Guido Artom, gia' vice commissario delegato, e' nominato commissario delegato, fino al 31 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza in data 9 aprile 1999, richiamata in premessa. |
| Art. 2. 1. Il commissario delegato presta la sua attivita' a titolo gratuito. 2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del commissario delegato gravano sulle disponibilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Resta fermo l'obbligo, per il commissario delegato, di presentare il rendiconto delle spese di funzionamento dell'ufficio per l'intero periodo nel quale e' stato svolto l'incarico. |
| Art. 3. 1. La verifica sul rendiconto delle somme utilizzate al 30 giugno 2000 e sul rendiconto finale al 31 dicembre 2000 sara' condotta dal competente ufficio del bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2000 Il Presidente: Amato |
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