Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 12 luglio 2000 |
Approvazione dello schema di contratto-tipo di vettoriamento di cui all'art. 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e integrazione e modificazione della medesima deliberazione. (Deliberazione n. 119/00). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 luglio 2000; Premesso che: l'art. 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99), prevede che l'Autorita' approvi uno schema di contratto-tipo per il vettoriamento; nel corso dell'attivita' preparatoria per la predisposizione dello schema di contratto-tipo sopra richiamato, i soggetti interessati hanno rappresentato agli uffici dell'Autorita' la necessita' di integrare la disciplina contenuta nella deliberazione n. 13/99 con riferimento a talune condizioni tecniche ed economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica; in data 4 agosto 1999 e' stato approvato dall'Autorita' il documento per la consultazione "Schema di contratto-tipo per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica" (Prot. AU/99/190) (di seguito: documemto 4 agosto 1999); Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 31 dicembre 1996, n. 675; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 recante la determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999; Viste: la deliberazione dell'Autorita' n. 13/99; la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 1999, n. 194/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 194/99); la deliberazione dell'Autorita' 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000; Vista la norma tecnica del Comitato elettrotecnico italiano n. 13-4, terza edizione, settembre 1996, avente per oggetto "Complessi di misura dell'energia elettrica - verifica"; Considerato che: i soggetti interessati sia nel corso dell'attivita' preparatoria di cui in premessa, sia attraverso le osservazioni inviate in relazione al documento 4 agosto 1999, hanno rappresentato la necessita' che la disciplina del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica debba, altresi', includere: la definizione di condizioni tecniche in materia di misura dell'energia elettrica vettoriata; la previsione di un periodo di avviamento del contratto; la regolamentazione dei casi in cui i punti di consegna o di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata siano interessati da piu' contratti di vettoriamento o da contratti ad altro titolo; la previsione della facolta' di modifica delle potenze contrattualmente impegnate in consegna o in riconsegna da parte del richiedente il servizio di vettoriamento; le modalita' per l'applicazione della riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata di cui all'art. 10 della deliberazione n. 13/99; la previsione di una disciplina per la compensazione dell'energia elettrica vettoriata - in sostituzione di quanto disposto dall'art. 10 della deliberazione n. 13/99 in materia di riconciliazione - nei periodi in cui, a causa di disservizi di rete o per interventi di manutenzione programmata sulla stessa, si verificano riduzioni all'immissione o al prelievo dell'energia elettrica vettoriata; Considerato che: ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 13/99, e' consentita, per motivate esigenze e previa autorizzazione dell'Autorita', la stipula di un contratto di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art. 15 della deliberazione n. 13/99 o anche difforme dallo schema di contrattotipo di cui al medesimo art. 4, comma 4.1; ai sensi dell'art. 15, comma 15.1, della deliberazione n. 13/99, e' previsto che la disciplina contenuta nella medesima deliberazione si applica, nel caso di vettoriamento internazionale, limitatamente alla parte del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata che interessa le reti elettriche nazionali; ai sensi dell'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorita' n. 194/99, e' sospesa, sino all'approvazione dello schema di contratto-tipo di vettoriamento, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 13/99, in materia di autorizzazione alla stipula di contratti di vettoriamento, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere copia dei contratti entro tre giorni dalla stipula all'Autorita', la quale - entro trenta giorni dalla data di ricevimento - verifica che il contratto trasmesso non contrasti con l'esigenza di garantire la liberta' di accesso alla rete, l'uso della stessa a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio, comunicando ai soggetti interessati l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche delle clausole contrattuali le quali dovranno essere inserite automaticamente nel contratto con effetto sin dalla data di stipula del medesimo; ai sensi degli articoli 7, comma 7.1, ultimo periodo, e 10, comma 10.2, ultimo periodo, della deliberazione n. 13/99, nelle ore fisse che iniziano e terminano in fasce orarie diverse si applica il corrispettivo relativo alla fascia oraria in cui le medesime ore hanno termine e che, pertanto, l'energia elettrica consegnata, da un impianto di generazione che alimenta punti di riconsegna che si trovano sia in alta che in media tensione, in un'ora fissa che inizia e termina in fasce orarie diverse e' attribuita, ai fini del calcolo dei corrispettivi, in parte nella fascia in cui appartiene la prima mezz'ora ed in parte in quella cui appartiene la seconda mezz'ora, creando difficolta' nella fatturazione dei medesimi corrispettivi; Considerato che: con lettera in data 15 marzo 2000 gli uffici dell'Autorita' hanno inviato all'Enel Distribuzione S.p.a. (prot. AP/M00/400), al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (prot. AP/M00/401) ed alla Federelettrica (prot. AP/M00/402) una richiesta di informazioni allo scopo di verificare l'applicazione della deliberazione n. 13/99, con particolare riferimento all'installazione presso ciascun punto di riconsegna di complessi di misura idonei alla rilevazione oraria dell'energia elettrica prelevata ai fini della riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata; con lettera in data 7 aprile 2000 (prot. n. 4734) l'Enel Distribuzione S.p.a. ha informato l'Autorita' che, a meta' marzo 2000, a fronte dei circa 1.500 punti di riconsegna oggetto di contratti di vettoriamento solo 250 di essi erano provvisti dei nuovi Gruppi di misura elettronici statici (di seguito: Gms) con telelettura e teletrasmissione dei dati, che per i restanti punti solo la maggior parte di quelli in alta tensione erano dotati di complessi di misura idonei alla rilevazione delle potenze orarie e che il processo di installazione dei nuovi Gms presso gli altri punti di riconsegna sarebbe stato portato a regime entro il mese di giugno 2000; con la medesima lettera di cui al precedente alinea l'Enel Distribuzione S.p.a. ha informato che, nei casi in cui presso i punti di riconsegna non sono installati i complessi di misura idonei alla rilevazione oraria dell'energia elettrica vettoriata, la stessa Enel Distribuzione S.p.a. fornisce al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., il quale assicura lo scambio dell'energia elettrica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 10.4, della deliberazione n. 13/99, le misure registrate su un arco di tempo mensile distinte per ciascuna delle fasce orarie come definite dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90; il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha informato l'Autorita' (prot. Autorita' n. 006496 del 20 aprile 2000) che presso i punti di riconsegna interessati da contratti di vettoriamento e situati sulla rete di trasmissione nazionale sono installati complessi di misura idonei a contabilizzare l'energia elettrica vettoriata secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 13/99; con lettera in data 30 maggio 2000 (prot. 21898/DI-FD/pd) la Federelettrica ha informato l'Autorita' che solo le imprese di distribuzione dei comuni di Bolzano, Milano, Torino e Verona hanno provveduto a modificare i complessi di misura per il rilevamento delle potenze ogni quarto d'ora e che le altre imprese avevano in corso un'indagine per verificare i fornitori ed i costi di acquisto dei complessi di misura orari; Ritenuto che: sia necessario integrare la deliberazione n. 13/99 definendo ulteriori condizioni tecniche ed economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica in merito agli aspetti di cui al primo considerato e che, pertanto, sia necessario prevedere che la facolta' di stipulare contratti di vettoriamento in deroga debba essere esercitata nel rispetto di tali ulteriori condizioni tecniche ed economiche; per effetto dell'approvazione dello schema di contratto-tipo di vettoriamento sia da revocare la deliberazione n. 194/99 e che tale revoca debba decorrere successivamente ad un periodo transitorio al fine di consentire il perfezionamento di contratti di vettoriamento che, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, siano in corso di formalizzazione; sia opportuno modificare la disposizione di cui agli articoli 7, comma 7.1, ultimo periodo, e 10, comma 10.2, ultimo periodo, della deliberazione n. 13/99; Ritenuto che: in molti casi gli attuali complessi di misura installati presso i punti di riconsegna non localizzati sulla rete di trasmissione nazionale non siano idonei alla rilevazione oraria dell'energia elettrica prelevata, come risulta dalla verifica effettuata dagli uffici dell'Autorita', e che, pertanto, sia opportuno prevedere tempi certi per la sostituzione dei complessi di misura non idonei ed un regime dei corrispettivi per l'attivita' di misura nel periodo antecedente tali sostituzioni; in attesa di una possibile liberalizzazione dell'attivita' di installazione e di manutenzione dei complessi di misura dell'energia elettrica, nonche' dell'attivita' di rilevazione e registrazione delle misure medesime, sia opportuno prevedere che tali attivita' rimangano sotto la responsabilita' dei gestori delle reti in cui si trovano i punti di riconsegna; Delibera: Art. 1. Definizioni Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00. |
| Art. 2. Approvazione dello schema di contratto-tipo di vettoriamento E' approvato lo "Schema di contratto-tipo di vettoriamento di cui all'art. 4, comma 4.1, della deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99", allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A). |
| Art. 3. Obblighi di informazione Entro sette giorni dalla stipula, ciascun gestore contraente trasmette, anche su supporto informatico, copia dei contratti di vettoriamento al gestore della rete di trasmissione nazionale. Nel rispetto del medesimo termine ciascun gestore contraente comunica al gestore della rete di trasmissione nazionale ogni integrazione o modificazione riguardante i contratti medesimi. |
| Art. 4. Integrazione dell'art. 5 della deliberazione n. 13/99 All'art. 5 della deliberazione n. 13/99 e' aggiunto il seguente comma: "5.7 Per gli impianti di cui al comma 5.3 le condizioni tecniche per l'immissione dell'energia elettrica da vettoriare sono regolate, per quanto riguarda l'energia reattiva immessa nel punto di consegna, da specifico accordo, da allegare al contratto di vettoriamento, fra il gestore della rete in cui si trova il punto di consegna ed il richiedente, nel rispetto di quanto previsto dalle regole tecniche vigenti per la progettazione ed il funzionamento degli impianti elettrici nel sito di connessione alla rete". |
| Art. 5. Modalita' per la consegna dell'energia elettrica ed elaborazione dei piani di manutenzione programmata degli elementi di rete. 5.1 Su richiesta del gestore della rete in cui si trova il punto di consegna, il richiedente fornisce al gestore contraente e, per suo tramite, al gestore della rete in cui si trova il punto di consegna, entro le ore 12 di ogni venerdi' e con le modalita' da quest'ultimo indicate, il programma di produzione su base oraria dell'energia elettrica nei punti di consegna relativo alla settimana successiva. Il richiedente comunica tempestivamente al gestore contraente ed al gestore della rete in cui si trova il punto di consegna le variazioni che incidono per almeno il 20% sulle quantita' indicate dal suddetto programma, nonche' eventuali indisponibilita' della produzione dell'energia elettrica nel punto di consegna. 5.2 Il gestore contraente ed i gestori di rete interessati da una richiesta di vettoriamento elaborano i piani di manutenzione programmata degli elementi di rete afferenti i punti di consegna e di riconsegna e comunicano al richiedente le informazioni rilevanti al fine di eventuali riduzioni di immissione o di prelievo dell'energia elettrica con almeno un mese di anticipo rispetto agli interventi previsti. Nel definire i piani di manutenzione programmata della rete che incidano per almeno il 20% sull'energia elettrica vettoriabile nel periodo necessario per portare a termine i suddetti interventi, i gestori di rete interessati tengono conto delle esigenze del richiedente, nel rispetto della normativa vigente in materia di connessione, gestione ed esercizio degli impianti costituenti la rete nei punti di consegna e di riconsegna. 5.3 Il valore nominale della frequenza nei punti di consegna e di riconsegna e' pari a 50 Hz. I gestori delle reti interessate dal vettoriamento effettuano le eventuali conversioni da corrente continua in alternata. |
| Art. 6. Misura dell'energia elettrica vettoriata 6.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore di provvedimento dell'Autorita' di liberalizzazione delle attivita' di installazione e di manutenzione dei complessi di misura, e delle relative attivita' di rilevazione e di registrazione delle misure. 6.2 I complessi di misura consentono almeno la rilevazione e la registrazione per ciascuna ora della potenza e dell'energia elettrica attiva e reattiva immessa e prelevata nei punti di consegna e di riconsegna, nonche' l'accesso alle medesime registrazioni da parte del soggetto nella cui disponibilita' si trova il sito in cui i complessi sono installati indipendentemente dall'accesso alle medesime registrazioni da parte del gestore della rete responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure. I complessi di misura sono predisposti per l'installazione, su richiesta del richiedente ed a spese di quest'ultimo, di dispositivi per il controllo delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica. 6.3 Il gestore della rete in cui si trova un punto di riconsegna e' responsabile dell'installazione e della manutenzione del complesso di misura, nonche' della rilevazione e della registrazione delle misure in tale punto. 6.4 Il soggetto titolare di un sito in cui si trova un punto di consegna e' responsabile dell'installazione e della manutenzione del complesso di misura relativo a tale punto. 6.5 Il gestore della rete in cui si trova un punto di consegna e' responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure nel medesimo punto. 6.6 Il gestore della rete responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure in un punto di consegna o di riconsegna trasmette ai gestori che hanno stipulato un contratto di vettoriamento, che interessa tale punto di consegna o di riconsegna, la registrazione delle misure rilevate relative a ciascun mese entro il 10 del mese successivo, al fine di permettere lo svolgimento da parte dei medesimi gestori degli adempimenti amministrativi previsti dal successivo art. 14. 6.7 Ciascun complesso di misura e' sigillato a cura del gestore della rete in cui si trova il punto di consegna o di riconsegna, alla presenza del soggetto che ha la titolarita' del sito in cui si trova tale punto di consegna o di riconsegna. Le verifiche nel sito dove sono installati i complessi di misura sono effettuate alla presenza di un rappresentante del soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione degli stessi e del gestore della rete responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure. 6.8 I complessi di misura sono conformi alle norme tecniche adottate dal Comitato elettrotecnico italiano. La precisione dei complessi di misura e' almeno pari a quella raccomandata dallo stesso Comitato, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente. 6.9 Il richiedente puo' installare, a sue spese, ulteriori contatori, ferma restando la validita', ai fini della determinazione delle grandezze elettriche rilevanti per il calcolo dei corrispettivi di vettoriamento e per la riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata, delle rilevazioni effettuate dai complessi di misura di cui ai precedenti commi 6.2 e 6.8. 6.10 Ciascun complesso di misura e' sincronizzato con un unico riferimento a cura del soggetto responsabile della sua installazione e manutenzione. 6.11 I complessi di misura sono provvisti di un sistema di segnalazione automatica di eventuali irregolarita' del proprio funzionamento. Il richiedente, il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione del complesso di misura ed il gestore della rete responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure comunicano tempestivamente ai soggetti interessati dal vettoriamento qualunque irregolarita' riscontrata nel funzionamento del medesimo complesso. 6.12 Nel caso in cui si verifichino irregolarita' di funzionamento di un complesso di misura, l'intervento di manutenzione e' effettuato, entro quarantotto ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione, dal soggetto responsabile ai sensi dei precedenti commi 6.3 e 6.4, il quale da' tempestiva informazione al richiedente ed al gestore contraente dell'esito dell'intervento. Per il periodo in cui si e' verificata l'irregolarita' di funzionamento, il gestore della rete in cui si trova il punto di consegna o di riconsegna effettua la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica consegnata o riconsegnata e della potenza immessa o prelevata in base al coefficiente di correzione quantificato dal soggetto responsabile ai sensi dei precedenti commi 6.3 e 6.4, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarita' si e' verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilita', dall'inizio del mese in cui l'irregolarita' e' stata rilevata. Qualora l'irregolarita' di funzionamento sia tale da rendere inattendibili le indicazioni dei complessi di misura, le misure di energia elettrica e di potenza sono stimate mediante confronto con le grandezze relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo. 6.13 Il richiedente, il gestore contraente ed il gestore della rete responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure possono richiedere in qualsiasi momento la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese necessarie nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione di cui al precedente comma 6.8. Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione del complesso di misura assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della funzionalita' del medesimo complesso. 6.14 Il corrispettivo di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera d), della deliberazione n. 13/99 comprende anche l'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 6.3, 6.5, 6.6 e 6.7 ed e' dovuto al gestore della rete in cui si trova il punto di riconsegna. |
| Art. 7. Disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili e manutenzione programmata degli elementi di rete 7.1 Nel caso di distacco del generatore nel punto di consegna o nel caso in cui si verifichino riduzioni, per un periodo superiore a tre minuti primi consecutivi, all'immissione in un punto di consegna, determinate da disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili che non dipendono dal funzionamento degli impianti connessi alla rete nello stesso punto, o da interventi di manutenzione programmata degli elementi di rete, si applica la disciplina di cui al successivo art. 12, al minor valore tra: a) la differenza tra l'energia elettrica complessivamente prelevata in tutti i punti di riconsegna e quella complessivamente immessa in tutti i punti di consegna e: b) il valore della riduzione dell'energia elettrica vettoriabile conseguente al verificarsi del distacco del generatore o del disservizio di rete, o conseguente all'esecuzione degli interventi di manutenzione programmata. 7.2 Nel caso in cui si verifichino riduzioni, per un periodo superiore a tre minuti primi consecutivi, al prelievo in un punto di riconsegna, determinate da disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili che non dipendono dal funzionamento degli impianti connessi alla rete nello stesso punto, o da interventi di manutenzione programmata degli elementi di rete, si applica la disciplina di cui al successivo art. 12 al minor valore tra: a) la differenza tra l'energia elettrica complessivamente immessa in tutti i punti di consegna e l'energia elettrica complessivamente prelevata in tutti i punti di riconsegna e: b) il valore della riduzione dell'energia elettrica vettoriabile conseguente al verificarsi del disservizio di rete o all'esecuzione degli interventi di manutenzione programmata. 7.3 Il periodo di tempo nel quale si applica la disciplina di cui al successivo art. 12, comprende le ore fisse interessate dal disservizio di rete o dagli interventi di manutenzione programmata, inclusa l'ora fissa di inizio del disservizio o degli interventi nonche', nel caso di distacco del generatore nel punto di consegna, il tempo, concordato al momento della stipula del contratto di vettoriamento dal gestore contraente e dal richiedente, per il riavviamento, la risincronizzazione e la presa di carico del medesimo generatore. 7.4 Il gestore della rete in cui si trova il punto di consegna o di riconsegna nel quale si verifica il disservizio di rete comunica tempestivamente al gestore contraente, eventualmente anche su segnalazione del richiedente, l'inizio e la durata del disservizio, nonche' il periodo di tempo complessivo in cui si applica la disciplina di cui al successivo art. 12. |
| Art. 8. Avviamento del contratto di vettoriamento 8.1 Fruiscono dell'avviamento per un periodo di dodici mesi i punti di riconsegna che per la prima volta sono interessati da un contratto di vettoriamento. 8.2 Fruiscono, altresi', dell'avviamento, i punti di riconsegna per ciascuno dei quali, anche a seguito delle modifiche di cui al successivo art. 10, comma 10.1, il valore della potenza complessivamente impegnata o richiesta per il prelievo di energia elettrica a qualsiasi titolo, per almeno il 50% delle ore annue, superi di almeno il 25% il valore di potenza complessivamente impegnata o richiesta nel precedente periodo di dodici mesi. In tale caso i dodici mesi dell'avviamento decorrono dal primo giorno del mese in cui si verificano i suddetti maggiori impegni. 8.3 Nel caso in cui viene a mancare in un punto di riconsegna il requisito di cui al primo periodo del precedente comma 8.2, a seguito di ulteriori modifiche della potenza impegnata, cessa di applicarsi l'avviamento relativamente a quel punto, con effetto dal primo giorno del mese in cui il suddetto requisito e' venuto meno. L'avviamento in quel punto di riconsegna non si applica prima della data in cui l'avviamento previsto inizialmente si sarebbe concluso. 8.4 Per il calcolo dei corrispettivi di potenza durante l'avviamento si applica la seguente disciplina: a) per la potenza prelevata in eccesso rispetto all'impegno di potenza nel punto di riconsegna e fino al 120% di tale impegno, il corrispettivo afferente a tale punto di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, e' pari ad una volta il corrispettivo applicabile alla potenza impegnata; b) per la potenza prelevata in eccesso rispetto al 120% dell'impegno di potenza nel punto di riconsegna, il corrispettivo afferente a tale punto di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, e' pari a venticinque volte il corrispettivo applicabile alla potenza impegnata; c) il richiedente e' tenuto al pagamento di un corrispettivo afferente al punto di riconsegna pari al minor valore tra il corrispettivo complessivo annuale determinato applicando il disposto delle precedenti lettere a) e b) ed il corrispettivo complessivo annuale che si ottiene applicando il 135% dei corrispettivi di cui all'art. 7, commi 7.1, 7.4, 7.7 e 7.8, della deliberazione n. 13/99, alla potenza effettivamente prelevata nell'anno. 8.5 A ciascun punto di consegna la cui immissione e' attribuita in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 11 della deliberazione n. 13/99 e del successivo art. 9, ad un punto di riconsegna che usufruisce dell'avviamento, per il calcolo dei corrispettivi di potenza si applica, nelle ore in cui in tale punto di riconsegna si verifica un eccesso di prelievo di potenza rispetto all'impegno, la seguente disciplina: a) per la potenza consegnata in eccesso rispetto al corrispondente impegno ed entro il limite del minor valore tra la potenza effettivamente prelevata in eccesso nel punto di riconsegna ed il 20% di quella impegnata in tale punto nella stessa ora, il corrispettivo afferente al punto di consegna di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, e' pari ad una volta il corrispettivo applicabile alla potenza impegnata; b) per la potenza consegnata in eccesso rispetto alla somma tra quella impegnata e quella cui e' applicata la disciplina definita alla precedente lettera a), ed entro il limite della potenza effettivamente prelevata in eccesso nel punto di riconsegna, il corrispettivo afferente al punto di consegna di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, e' pari a venticinque volte il corrispettivo applicabile alla potenza impegnata; c) per la potenza consegnata in eccesso rispetto alla somma tra la potenza impegnata nel punto di consegna, la potenza cui e' applicata la disciplina definita alla precedente lettera a), e la potenza cui e' applicata la disciplina definita alla precedente lettera b), il corrispettivo afferente al punto di consegna e' quello di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99. 8.6 Al fini dell'applicazione di quanto disposto dal precedente comma 8.5, nei casi previsti all'art. 11 della deliberazione n. 13/99, si fa riferimento alle potenze impegnate ed effettivamente consegnate o riconsegnate attribuite al percorso convenzionale relativo al punto di riconsegna in regime di avviamento. |
| Art. 9. Disposizioni relative a punti di consegna e/o di ricon-segna interessati da altri contratti di vettoriamento o da contratti ad altro titolo. 9.1 Nel caso in cui uno o piu' punti di consegna siano interessati anche da altri contratti di vettoriamento: a) il supero di potenza, di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, nel punto di consegna e' determinato con riferimento alla somma delle potenze impegnate per tutti i contratti di vettoriamento che riguardano tale punto di consegna. In ciascuna ora viene attribuita a ciascun contratto di vettoriamento una quota del supero di potenza nel suddetto punto di consegna pari al rapporto tra la potenza impegnata per tale contratto e la potenza complessivamente impegnata per tutti i contratti di vettoriamento che riguardano tale punto di consegna; per la ripartizione dei superi di potenza tra i percorsi convenzionali relativi al punto di consegna si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 11.5, della deliberazione n. 13/99; b) ai fini della determinazione dei pedaggi a copertura delle perdite, in ciascuna ora viene attribuita a ciascun contratto di vettoriamento una quota dell'energia elettrica complessivamente immessa nel punto di consegna pari al rapporto tra la potenza impegnata per tale contratto e la potenza complessivamente impegnata per tutti i contratti di vettoriamento che riguardano tale punto di consegna; c) ai fini della determinazione della quantita' di energia elettrica da sottoporre a riconciliazione, si applica la disciplina di cui alla precedente lettera b). 9.2 Nel caso in cui uno o piu' punti di riconsegna siano interessati anche da altri contratti di vettoriamento: a) il supero di potenza, di cui all'art. 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, nel punto di riconsegna e' determinato con riferimento alla somma delle potenze impegnate per tutti i contratti di vettoriamento che riguardano tale punto di riconsegna. In ciascuna ora viene attribuita a ciascun contratto di vettoriamento una quota del supero di potenza nel suddetto punto di riconsegna pari al rapporto tra la potenza impegnata per tale contratto e la potenza complessivamente impegnata per tutti i contratti di vettoriamento che interessano tale punto di riconsegna; per la ripartizione dei superi di potenza tra i percorsi convenzionali relativi al punto di riconsegna si applica quanto previsto all'art. 11, comma 11.5, della deliberazione n. 13/99; b) ai fini della determinazione della quantita' di energia elettrica da sottoporre a riconciliazione, si applica la disciplina di cui al precedente comma 9.1, lettera b); 9.3 Nel caso in cui un punto di riconsegna sia interessato da piu' contratti di vettoriamento, il corrispettivo per l'uso del sistema relativo ai sistemi di misura e' ripartito in misura uguale tra tutti i contratti di vettoriamento afferenti a quel punto di riconsegna. 9.4 Nel caso in cui un punto di consegna o di riconsegna interessato da un contratto di vettoriamento sia interessato anche da un contratto ad altro titolo: a) l'immissione o il prelievo di potenza in eccesso rispetto alla somma delle potenze impegnate per il contratto di vettoriamento e per il contratto di consegna o di riconsegna ad altro titolo viene assoggettato al regime previsto per tale eccesso dal contratto ad altro titolo; b) ai fini della riconciliazione si considera vettoriata in ciascuna ora una quantita' di energia elettrica pari al minor valore tra quella effettivamente immessa o prelevata e quella che avrebbe potuto essere immessa o prelevata in tale ora senza superare l'impegno di potenza del contratto di vettoriamento. |
| Art. 10. Modifiche della potenza contrattualmente impegnata 10.1 La modifica dell'impegno di potenza in uno o piu' punti di consegna o di riconsegna e l'aggiunta o l'eliminazione di uno o piu' punti di consegna o di riconsegna e' efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene richiesta dal richiedente e comporta, a partire da tale data, l'adeguamento dei corrispettivi di vettoriamento. Il gestore contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, accoglie la medesima solo se compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale. Entro lo stesso termine, qualora il gestore contraente verifichi la non compatibilita' della richiesta di modifica con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, ne da' motivata comunicazione all'Autorita' ed al richiedente secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4.5, della deliberazione n. 13/99. Se il gestore contraente non accoglie la richiesta ovvero non effettua la comunicazione di cui sopra entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta di modifica, questa si intende tacitamente accordata. 10.2 Il richiedente allega al contratto di vettoriamento idonea documentazione attestante l'interesse al vettoriamento con riferimento ai nuovi punti di consegna o di riconsegna da parte, rispettivamente, del titolare dell'impianto di generazione o del soggetto che ha la disponibilita' del sito in cui si trova il punto di riconsegna. 10.3 Ciascun contratto di vettoriamento puo' essere unificato con altri contratti di vettoriamento, su domanda dei rispettivi richiedenti, a valere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' presentata la richiesta di unificazione. Nella domanda, presentata entro il 31 ottobre, i richiedenti specificano a quale di essi spettera' la titolarita' del contratto risultante dall'unificazione. L'unificazione comporta l'applicazione al contratto derivante dall'unificazione della disciplina prevista dall'art. 11 della deliberazione n. 13/99. |
| Art. 11. Modalita' applicative della riconciliazione 11.1 La riconciliazione dell'energia elettrica consegnata e riconsegnata nell'ambito di un contratto di vettoriamento e' determinata con riferimento al periodo che si conclude alle ore 24 del 31 dicembre di ogni anno secondo quanto previsto dell'art. 10 della deliberazione n. 13/99 ed in base alle modalita' applicative riportate nei commi seguenti. 11.2 La richiesta della garanzia di riserva di potenza o la rinuncia alla medesima, se successive alla data di inizio dell'efficacia del contratto di vettoriamento, devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno e sono efficaci a partire dal 1o gennaio dell'anno seguente. 11.3 Gli eccessi in consegna e gli eccessi in riconsegna che si verificano in ore appartenenti alla stessa fascia oraria sono compensati utilizzando i coefficienti posti sulla diagonale principale delle tabelle 10 o 11 o 12 della deliberazione n. 13/99, a seconda del tipo di impianto di produzione che consegna l'energia elettrica vettoriata. Indicando con
Fi X > 0 + la somma degli eccessi di energia consegnata rispetto a quella riconsegnata in ore della fascia Fi e con
Fi X <= 0 - la somma degli eccessi di energia riconsegnata rispetto a quella consegnata in ore della fascia Fi, il risultato della riconciliazione nella fascia e': ----> Vedere formula <----
dove a ii e' il coefficiente sulla riga i-esima, colonna iesima, della relativa tabella di scambio. 11.4 I saldi positivi e negativi ottenuti nelle diverse fasce orarie sono compensati nel modo seguente: considerando le fasce orarie nell'ordine F1 - F2 - F3 - F4, si individua il primo saldo X(Fi}+ positivo tra i quattro saldi ottenuti dopo la riconciliazione intrafascia. Tale saldo positivo e' compensato con il primo saldo negativo individuato in modo analogo. Se sono da compensare un saldo positivo nella fascia FX, X(FX) +, ed uno negativo nella fascia FY, X(FY) -, dalla riconciliazione si ottiene il seguente risulatato: ----> Vedere risultato <----
dove *a xy e' il coefficiente sulla riga X-esima, colonna Y-esima, della relativa tabella di scambio. Tale meccanismo si ripete fino a quando residuano saldi di fascia o tutti positivi o tutti negativi. 11.5 Se i saldi diversi da zero che risultano al termine delle riconciliazioni intrafascia sono tutti positivi, ciascuno di essi viene valorizzato in F1; a questo fine il saldo finale positivo nella fascia FT, con FT=F2, F3, F4, X{FT} +, viene moltiplicato per il coefficiente a (T1), sulla riga T-esima, prima colonna, della tabella 11 della deliberazione n. 13/99. 11.6 Se i saldi diversi da zero che risultano al termine delle riconciliazioni intrafascia sono tutti negativi, ciascuno di essi viene valorizzato in F4; a questo fine il saldo finale negativo nella fascia FV, con FV=F1, F2, F3, X(FV)-, viene moltiplicato per il coefficiente aV4, sulla riga V-esima, quarta colonna, della tabella 11 della deliberazione n. 13/99. 11.7 Il saldo finale positivo o negativo viene attribuito a ciascun bimestre in proporzione all'energia elettrica consegnata nello stesso bimestre; ai saldi cosi' ottenuti si applica la disciplina prevista dall'art. 10, comma 10.2, della deliberazione n. 13/99, facendo riferimento, per la determinazione dei parametri rilevanti, alla disciplina tariffaria in vigore nel bimestre stesso. 11.8 Nel caso di vettoriamento da piu' punti di consegna ad uno o piu' punti di riconsegna che riguardi tipologie diverse di impianti di generazione di cui all'art. 1, lettere w), x) e y), della deliberazione n. 13/99, per la riconciliazione si applicano, tranne che per la valorizzazione dei saldi finali per i quali si applica quanto previsto ai precedenti commi 11.5 e 11.6, coefficienti ottenuti come media ponderata dei corrispondenti coefficienti delle tabelle 10, 11 e 12 della deliberazione n. 13/99. La ponderazione e' effettuata in base alla quota di pertinenza di ciascun tipo di impianto dell'energia complessivamente consegnata nell'anno nell'ambito di ciascun contratto di vettoriamento. |
| Art. 12. Compensazione dell'energia elettrica vettoriata a seguito di disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili e durante i periodi di manutenzione programmata degli elementi di rete. 12.1 Le quantita' di energia elettrica determinate secondo le modalita' previste al precedente art. 7, commi 7.1 e 7.2, non sono computate ai fini della riconciliazione. 12.2 Le quantita' di energia elettrica determinate secondo le modalita' previste a'l precedente art. 7, commi 7.1 e 7.2, sono compensate in ciascuna fascia oraria con i saldi X(Fi) + e X(Fi) - che, ai sensi del precedente art. 11, comma 11.3, risultano al termine della riconciliazione intrafascia, applicando parametri di scambio pari ad uno. L'eventuale quantita' di energia elettrica non compensabile viene valorizzata al prezzo unitario pari a 2*Ct, dove Ct e' il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni. 12.3 Durante il periodo di tempo di cui al precedente art. 7, comma 7.3, i corrispettivi di potenza afferenti al punto di consegna o di riconsegna sono ridotti in proporzione alla riduzione di potenza dovuta al disservizio di rete per cause accidentali ed imprevedibili o agli interventi di manutenzione programmata, salvo quanto previsto al successivo art. 13. |
| Art. 13. Utilizzo di un punto di riconsegna di emergenza 13.1 Durante il periodo di tempo di cui al precedente art. 7, comma 7.3, la potenza impegnata e l'energia elettrica prelevata in un punto di riconsegna di emergenza sono convenzionalmente attribuite al punto di riconsegna, indicato come principale, localizzato nel medesimo sito ed interessato dal disservizio di rete per cause accidentali ed imprevedibili o dagli interventi di manutenzione programmata, ai fini del calcolo dei corrispettivi di potenza e dell'applicazione di quanto previsto dal precedente art. 12, commi 12.1 e 12.2. 13.2 Nel caso in cui un punto di riconsegna di emergenza venga utilizzato per esigenze non imputabili a disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili o ad interventi di manutenzione programmata, la potenza impegnata e l'energia elettrica prelevata nel suddetto punto sono convenzionalmente attribuite al punto di riconsegna indicato come principale e localizzato nel medesimo sito ai fini del calcolo dei corrispettivi di potenza e dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 10 della deliberazione n. 13/99, secondo le modalita' applicative di cui al precedente art. 11. |
| Art. 14. Modalita' amministrative 14.1 Il gestore contraente, entro la fine di ciascun mese, emette la fattura relativa ai corrispettivi per il vettoriamento prestato nel corso del mese precedente. Unitamente alla fattura il gestore contraente trasmette al richiedente, anche su supporto informatico, i dati relativi alle immissioni ed ai prelievi di energia elettrica e di potenza, in ogni ora e per ciascun punto di consegna e di riconsegna interessato dal contratto di vettoriamento, evidenziando i periodi di tempo in cui si applica la disciplina di cui al precedente art. 12. 14.2 Il gestore contraente trasmette al richiedente, con cadenza bimestrale, i risultati del calcolo della riconciliazione, come effettuato ai sensi del precedente art. 11, con riferimento al periodo che inizia il primo giorno dell'anno e si conclude nell'ultimo giorno del bimestre. |
| Art. 15. Modificazione dell'art. 7, comma 7.1, ultimo periodo, e dell'art. 10, comma 10.2, ultimo periodo, della delibe-razione n. 13/99. All'art. 7, comma 7.1, ultimo periodo, e all'art. 10, comma 10.2, ultimo periodo, della deliberazione n. 13/99, alla parola "termine" e' sostituita la parola "inizio". |
| Art. 16. Contratti di vettoriamento in deroga Ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute all'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 13/99, e' altresi' consentita, per motivate esigenze e previa autorizzazione dell'Autorita', la stipula di un contratto di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 9 a 14 della presente deliberazione, o anche difforme dallo schema di contratto-tipo di cui all'art. 4, comma 4.1, della deliberazione n. 13/99. |
| Art. 17. Disposizioni transitorie e finali 17.1 Entro il 31 agosto 2000 il gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, anche su supporto informatico, il formato per la presentazione delle richieste di vettoriamento, anche ai fini della valutazione della compatibilita' delle richieste medesime con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale. 17.2 Per i punti di riconsegna interessati da contratti di vettoriamento gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, le disposizioni contenute nel precedente art. 6, comma 6.2, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001. 17.3 La componente del corrispettivo per l'uso del sistema relativa ai sistemi di misura, di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera d), della deliberazione n. 13/99, non si applica ai punti di riconsegna per i quali il complesso di misura dell'energia elettrica vettoriata non sia conforme a quanto previsto dal precedente art. 6, comma 6.2. In tali punti di riconsegna il periodo di avviamento, di cui al precedente art. 8, si estende per dodici mesi dalla data di installazione del complesso di misura conforme a quanto previsto dal precedente art. 6, comma 6.2. 17.4 Con effetto a decorrere da novanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione e' revocata la deliberazione n. 194/99. 17.5 La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Milano, 12 luglio 2000 Il Presidente: Ranci |
| Allegato A
SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI ALL'Art. 4, COMMA 4.1, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 18 FEBBRAIO 1999, n. 13/99
Premessa Con il presente contratto Tra .... con sede legale in ...., via ...., n. ......... (codice fiscale/partita IVA ....), in persona di .... in qualita' di ....(pro tempore), nel seguito, per brevita': gestore contraente e ...., con sede legale in ...., via ...., n. ......... (codice fiscale/partita IVA ....), in persona di .... in qualita' di .... (pro tempore), nel seguito, per brevita': richiedente Premesso che 1. il presente contratto ha ad oggetto un servizio di vettoriamento di energia elettrica in cui tutti i punti di consegna e di riconsegna sono situati sul territorio nazionale; 2. il gestore contraente e' il gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna dell'energia elettrica vettoriabile; Oppure: il gestore contraente e' il gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata, e' prevista, al momento della stipula o del rinnovo del presente contratto, la maggiore energia elettrica vettoriabile per la durata del contratto medesimo; 3. il gestore contraente ha verificato che il vettoriamento di cui al presente contratto e' compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale sulla base del regolamento di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettriea e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, come successivamente integrata e modificata; 4. gli impianti nei punti di consegna e di riconsegna, individuati negli allegati al presente contratto (allegati n. 1 e n. 2), soddisfano, anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza secondo la normativa vigente; 5. i complessi di misura sono conformi alle specifiche tecniche di cui alla normativa vigente e sono idonei alla gestione del presente servizio di vettoriamento e conformi alle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, come successivamente integrata e modificata; 6. il gestore contraente provvede alla ripartizione dei corrispettivi di vettoriamento, dell'energia elettrica derivante dai pedaggi, nonche' dei proventi e degli oneri connessi con la riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, come successivamente integrata e modificata; 7. il gestore della rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4.7, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, come successivamente integrata e modificata, coordina i gestori di rete interessati dal presente vettoriamento ed assicura, ai sensi dell'art. 10, comma 10.4, della medesima deliberazione, la riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata; 8. il richiedente ha la disponibilita' dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione aventi le caratteristiche tecniche riportate in allegato (allegato n. 3), e che tale disponibilita' risulta dall'accordo allegato al presente contratto (allegato n. 4); 9. l'energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione di cui alla precedente premessa e' destinata a soddisfare i fabbisogni di energia elettrica di ........................., in regime di autoproduzione ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo. 16 marzo 1999, n. 79; Oppure: l'energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione di cui alla precedente premessa e' destinata a soddisfare i fabbisogni di ....... ............., che ha acquisito la qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 10. il soggetto cui e' destinata l'energia elettrica vettoriata ha dichiarato il suo interesse al servizio di vettoriamento richiesto e tale interesse risulta dalla dichiarazione allegata al presente contratto (allegato n. 5); 11. quanto sopra premesso, unitamente agli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto; si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00. Art. 2. Oggetto del contratto Oggetto del presente contratto e' il vettoriamento di energia elettrica dal punto di consegna al punto di riconsegna, di cui agli allegati n. 1 e n. 2, situati sulle reti di seguito individuate: a titolo di esempio: ...., gestita da ...., dove e' situato il punto di consegna relativo al presente contratto; ...., gestita da ...., dove e' situato il punto di riconsegna relativo al presente contratto; Oppure (nel caso di vettoriamento con piu' punti di consegna e piu' punti di riconsegna). Oggetto del presente contratto e' il vettoriamento di energia elettrica dai punti di consegna ai punti di riconsegna, di cui agli allegati n. 1 e n. 2, situati sulle reti di seguito individuate: a titolo di esempio: ...., gestita da ...., dove sono situati i punti di consegna relativi al presente contratto; ...., gestita dal gestore contraente, dove e' situato il punto di riconsegna ... per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata di cui all'allegato n. 6, e' prevista, al momento della stipula o del rinnovo del presente contratto, la maggiore energia elettrica vettoriabile; ...., gestita da ...., dove sono situati i punti di riconsegna relativi al presente contratto. Art. 3 Punti di consegna e di riconsegna, potenze contrattualmente impegnate e percorsi convenzionali dell'energia elettrica vettoriata 3.1 La consegna dell'energia elettrica avviene nei punti di consegna di cui all'allegato n. 1. 3.2 La riconsegna dell'energia elettrica avviene nei punti di riconsegna di cui all'allegato n. 2. 3.3 Le potenze contrattualmente impegnate nei punti di consegna e riconsegna sono indicate nell'allegato n. 6. 3.4 I percorsi convenzionali dell'energia elettrica vettoriata sono indicati nell'allegato n. 7. Eventualmente: 3.5 Fruiscono dell'avviamento per una durata di dodici mesi i punti di riconsegna indicati nell'allegato n. 8. Eventualmente: 3.6 Il richiedente dichiara che i punti di consegna e/o di riconsegna, di cui all'allegato n. 9, sono interessati anche da altri contratti di vettoriamento e/o da contratti ad altro titolo. Art. 4 Disservizi di rete per cause accidentali ed imprevedibili In caso di distacco del generatore nel punto di consegna, il periodo di tempo necessario per il riavviamento, per la risincronizzazione e per la presa di carico del medesimo e' concordato tra il richiedente ed il gestore contraente con riferimento a ciascun generatore come risulta dall'allegato n. 3. Art. 5. Garanzia di riserva di potenza Il richiedente usufruisce della garanzia di riserva di potenza, di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera e), della deliberazione n. 13/99 come successivamente integrata e modificata. Oppure: Il richiedente non usufruisce della garanzia di riserva di potenza, di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera e), della deliberazione n. 13/99 come successivamente integrata e modificata. Art. 6. Cessione del contratto di vettoriamento 6.1 Il richiedente puo' cedere il contratto di vettoriamento, anche parzialmente con riferimento ad uno o piu' punti di consegna o di riconsegna interessati dal contratto medesimo. Dette cessioni hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica delle cessioni medesime al gestore contraente. 6.2 Qualora, per effetto di modifiche dei profili di potenza impegnata in riconsegna, il punto di riconsegna con la maggiore quantita' di energia elettrica vettoriabile per la durata del contratto si trovi in una rete gestita da un gestore diverso dal gestore contraente, quest'ultimo e' tenuto alla cessione del presente contratto a favore del gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna con la maggiore quantita' di energia elettrica vettoriabile. Il gestore contraente comunica al richiedente il verificarsi della suddetta condizione e la cessione ha effetto a partire dal primo rinnovo del presente contratto ai sensi del successivo art. 10. Art. 7. Recesso unilaterale dal contratto di vettoriamento Il richiedente ha la facolta' di recedere dal contratto. Il recesso e' efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del gestore contraente. Art. 8. Modalita' di fatturazione 8.1 Il pagamento della fattura relativa ai corrispettivi per il vettoriamento prestato nel corso del mese precedente e' effettuato dal richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima. 8.2 In caso di ritardato pagamento sono dovuti dal richiedente sull'importo fatturato interessi moratori per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 del tasso di interesse legale maggiorato di tre punti percentuali. Art. 9. Riservatezza 9.1 Il richiedente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal fine, consente al gestore contraente il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo. 9.2 Il gestore contraente ed i gestori di rete interessati dal presente contratto, come risulta dalle dichiarazioni allegate (allegato n. 10), si obbligano al trattamento e alla comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo. Art. 10. Decorrenza e durata Il presente contratto ha la durata di ......................... e decorre dal .................... In mancanza di disdetta, da effettuarsi mediante comunicazione scritta al gestore contraente almeno un mese prima della scadenza, il contratto si intendera' tacitamente rinnovato per la medesima durata. Solo nei casi in cui l'energia elettrica vettoriata sia destinata a clienti idonei: Art. 11. Efficacia del contratto di vettoriamento Il presente contratto cessa di avere efficacia, con riferimento a ciascun punto di riconsegna, qualora il soggetto che ha la titolarita' del sito nel quale si trova tale punto non abbia acquisito, alla data prevista di avvio del servizio di vettoriamento o di rinnovo del presente contratto, la qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 79/1999, come risultante dall'elenco dei clienti idonei istituito ai sensi dell'art. 2 della deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99, come successivamente modificata ed integrata. Art. 12. Soluzione delle controversie 12.1 Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sono deferite all'Autorita'. 12.2 Fino all'adozione dal regolamento previsto dall'art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le controversie di cui al precedente comma 12.1 sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal gestore contraente, uno dal richiedente ed il terzo nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale competente per territorio, ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. 12.3 Il collegio arbitrale costituito ai sensi del precedente comma 12.2 giudica secondo diritto. Art. 13. R i n v i o Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 13/99 come successivamente integrata e modificata nonche', in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile. Allegati al contratto Allegato n. 1 - Elenco dei punti di consegna. Allegato n. 2 - Elenco dei punti di riconsegna. Allegato n. 3 - Caratteristiche tecniche degli impianti di generazione. Allegato n. 4 - Dichiarazione del richiedente da cui risulta la disponibilita' dell'energia elettrica prodotta nei punti di consegna. Allegato n. 5 - Dichiarazione del soggetto a cui e' destinata l'energia elettrica vettoriata da cui risulta l'interesse al servizio di vettoriamento. Allegato n. 6 - Potenze contrattualmente impegnate nei punti di consegna e riconsegna. Allegato n. 7 - Percorsi convenzionali dell'energia elettrica vettoriata. Allegato n. 8 - Elenco dei punti di riconsegna che fruiscono del regime di avviamento. Allegato n. 9 - Dichiarazione del richiedente recante l'indicazione dei punti di consegna e/o di riconsegna interessati da altri contratti di vettoriamento e/o da contratti ad altro titolo. Allegato n. 10 - Dichiarazioni relative al trattamento dei dati inerenti il contratto di vettoriamento. |
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