Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 7 agosto 2000
Agevolazioni contributive a favore dei soggetti di eta' inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attivita' commerciali, ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede, per i soggetti di eta' inferiore a 32 anni, che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attivita' commerciali, nel periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la facolta' di differire, a domanda, il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi alla iscrizione, per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le predette gestioni;
Tenuto conto che ai sensi del citato art. 4, comma 16, della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, l'importo dei predetti contributi deve essere versato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio e ripartito in misura uniforme in ciascuno degli anni del quadriennio, maggiorato del tasso di interesse di differimento da stabilirsi in misura pari alla media degli interessi sui titoli del debito pubblico;
Atteso che il suddetto art. 4, comma 16, della legge n. 449 e successive modificazioni, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la determinazione delle modalita' di versamento dei contributi differiti, nonche' la misura del tasso di interesse di differimento da applicare;
Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 2 maggio 2000, con la quale si comunica il tasso medio ponderato dei titoli di Stato per gli anni 1998 e 1999;
Considerato che per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali sono previste particolari modalita' di determinazione dell'importo dei contributi dovuti a titolo di conguaglio sulla base dei redditi risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'IRPEF dell'anno di riferimento;
Ritenuto che occorre provvedere a definire il tasso dell'interesse di differimento, per l'anno 2000, tenendo conto di quelli medi degli interessi sui titoli del debito pubblico;
Decreta:
I soggetti che si avvalgono della facolta' di differire il versamento dei contributi dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, provvedono al versamento dei contributi differiti in sedici rate trimestrali uguali e consecutive, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della denuncia ai fini IRPEF, relativa ai redditi dell'ultimo anno compreso nel differimento.
Per i soggetti che effettuano il versamento differito dei contributi a partire dall'anno 2000, il tasso d'interesse di differimento e' pari al 3,985 per cento annuo. Per i soggetti che effettuano il predetto versamento a partire dall'anno 2001, il tasso di differimento sara' stabilito con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli
 
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