Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto sociale della "Friuli-Venezia Giulia assicurazioni "La Carnica Societa' per azioni (in breve Carnica assicurazioni)", in Udine.

Con provvedimento n. 1631 del 25 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della "Friuli-Venezia Giulia assicurazioni "La Carnica Societa' per azioni (in breve Carnica assicurazioni)" in Udine, con le modifiche deliberate in data 28 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 13 (Competenze dell'assemblea ordinaria in materia di nomine: eliminazione, alla lettera c), dell'inciso "all'occorrenza" in relazione alla nomina del presidente del collegio sindacale); art. 24 (Introduzione della possibilita', per il consiglio di amministrazione, di nominare annualmente uno o piu' amministratori delegati stabilendone poteri e attribuzioni); art. 25 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'); art. 27 (Riformulazione dell'articolo con soppressione del primo periodo "L'assemblea ordinaria nomina il collegio sindacale" e nuova disciplina in materia di: a) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; b) requisiti del presidente del collegio sindacale; c) possibilita' per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalita'); art. 28 (Riformulazione dell'articolo in materia di esecuzione delle deliberazioni consiliari e gestione corrente degli affari sociali: "Il consiglio di amministrazione puo' nominare un direttore generale al quale saranno attribuiti i compiti di dare esecuzione alle deliberazioni consiliari e di curare la gestione corrente degli affari sociali anche con la facolta' di ... ." - in luogo della precedente previsione statutaria: "All'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed alla gestione corrente degli affari sociali provvede, entro la sfera d'azione determinata dal consiglio di amministrazione, il direttore generale. Al direttore generale sono attribuiti per delibera del consiglio di amministrazione i poteri occorrenti per la ordinaria gestione dell'Azienda sociale anche con facolta': ...". Ferme le facolta' in capo al direttore generale di cui alle ex lettere b) ed f), soppressione delle ulteriori facolta' precedentemente attribuite al medesimo soggetto di cui alle ex lettere a), c), d) ed e): istituire o sopprimere rappresentanze o agenzie della societa' in Italia; compiere operazioni di incasso e ritiro, deposito e vincolo, trasferimento e svincolo di denaro nonche', per titoli e valori, anche operazioni di compravendita; aprire, gestire e chiudere conti correnti e conti di deposito; consentire o accordare iscrizioni, riduzioni, cancellazioni, trascrizioni, surroghe e postergazioni di ipoteche attive e passive; concedere o accettare garanzie fidejussorie); art. 29 (Estensione della rappresentanza legale della societa' anche agli "amministratori delegati, se nominati"; introduzione dell'inciso "se nominato" in relazione al direttore generale, nell'ambito dei poteri di rappresentanza riconosciuti al medesimo); art. 30 (Estensione, nell'ambito dei soggetti preposti all'apposizione della firma sociale, anche agli amministratori delegati ed estensione della facolta', anche per questi ultimi, di firmare singolarmente "entro i limiti dei poteri loro attribuiti dal consiglio di amministrazione". Introduzione della possibilita', per il consiglio di amministrazione, di attribuzione del potere gestorio e di firma, per gli affari di ordinaria amministrazione, in capo a consiglieri, dipendenti della societa' e terze persone: modalita').
 
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