Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 28 luglio 2000 |
Fissazione della misura, per l'anno 2000, degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede l'applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi; Considerato che la media annua dei tassi bancari attivi, calcolata con riferimento al periodo marzo 1999-febbraio 2000, e' pari al 5,48 per cento; Considerata l'attuale tendenza all'aumento del tasso bancario attivo medio mensile; Ritenuto che la necessita' di sanzionare adeguatamente il debitore iscritto a ruolo moroso impone di prevedere, per gli interessi di cui al citato art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, un tasso superiore, in misura congrua, rispetto alla media dei tassi bancari attivi; Ritenuto congruo individuare in 3 punti percentuali la misura della differenza fra il tasso dei predetti interessi e la media dei tassi bancari attivi; Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 20 giugno 2000; Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti della pubblica amministrazione; Decreta: 1. Gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono confermati nella misura, gia' prevista per l'anno 1999, dell'8,4 per cento, in ragione annuale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2000 Il direttore generale: Romano |
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