Gazzetta n. 189 del 14 agosto 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto della Fideuram Vita S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1601 del 13 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Fideuram Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 30 marzo dell'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:
"Art. 8. - Introduzione della possibilita' da parte di almeno due membri del collegio sindcale, di convocare l'assemblea.
Art. 15. - Introduzione della possibilita', da parte di almeno due sindaci, di convocare il consiglio di amministrazione previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione.
Art. 17. - Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.
Art. 19. - Riformulazione dell'articolo in materia di elezione e compenso del collegio sindacale: "L'assemblea nomina, con le maggioranze di legge, il collegio sindale, costituito da tre sindaci effettivi, e tra essi il presidente, e da due sindaci supplenti. I sindaci durano in carica tre anni, salve diverse disposizioni di legge, e sono rieleggibili. Ai sindaci compete il compenso fissato dall'assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, puo' determinare la corresponsione a ciascun sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla eventuale corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'assemblea - in luogo della precedente previsione statutaria: "Il collegio sindacale e' composto da tre membri effettivi, tra i quali viene designato il presidente, e due supplenti. La nomina dei sindaci e la determinazione del loro compenso e' fatta dall'assemblea ai sensi di legge . Nuova disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale.".
 
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