Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale di cui al decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 57, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Tabella 1 =====================================================================
Sezione A Diploma universitario | Sezione B Titoli equipollenti ===================================================================== Tecnico dell'educazione e della | riabilitazione psichiatrica e | psicosociale - Decreto del | Ministro della sanità 17 gennaio |Tecnico della riabilitazione 1997, n. 57 |psichiatrica e psicosociale ---------------------------------------------------------------------
|Riabilitazione psichiatrica e
|psicosociale - Decreto del
|Presidente della Repubblica n. 162
|del 10 marzo 1982 - Legge 11
|novembre 1990, n. 341 ---------------------------------------------------------------------
|Tecnico di assistenza sociale
|psichiatrica - Decreto del
|Presidente della Repubblica n. 162
|del 10 marzo 1982 - Legge 11
|novembre 1990, n. 341 ---------------------------------------------------------------------
|Assistenza sociale psichiatrica -
|Decreto del Presidente della
|Repubblica n. 162 del 10 marzo
|1982 - Legge 11 novembre 1990, n.
|341
 
Art. 2.
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attivita' professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale indicato nella sezione A della stessa tabella 2, puo' optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all'attivita' effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attivita' sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio . La specifica attivita' esercitata deve essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1, e' presentata, unitamente al titolo originale, all'unita' sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione effettuata.
3. La unita' sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanita' - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale e' stata esercitata l'opzione.

Tabella 2 =====================================================================
Sezione A Diploma universitario | Sezione B Titoli equipollenti ===================================================================== Tecnico dell'educazione e della |Terapista della riabilitazione - riabilitazione psichiatrica e |Legge 30 marzo 1971, n. 118 - psicosociale - Decreto del |Decreto del Ministro della sanità Ministro della sanità 17 gennaio |10 febbraio 1974 e normative 1997, n. 57 |regionali ---------------------------------------------------------------------
|Terapista della riabilitazione -
|Decreto del Presidente della
|Repubblica n. 162 del 10 marzo
|1982 - Legge 11 novembre 1990, n.
|341
 
Art. 3.
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioniesercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000

p. Il Ministro della sanità
Labate
p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni
 
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