Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto della Roma Vita S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1605 del 13 luglio 2000, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Roma Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:
"Art. 5 (Nuovo ammontare del capitale sociale):
a) euro 81.510.000 diviso in n. 81.510.000 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna (in luogo del precedente importo di L. 155.000.000.000 diviso in 155.000.000 azioni del valore nominale di L. 1000) effettuato mediante un aumento gratuito del capitale a L. 156.750.000.000, aumento del valore nominale unitario delle 156.750.000 azioni da L.1000 a L 1006,8604 e raggruppamento del numero delle azioni da 156.750.000 a 81.510.000 del valore nominale di euro 1 ciascuna da assegnare pariteticamente agli azionisti;
b) aumento a pagamento del capitale sociale da euro 81.510.000 a euro 103.500.000 mediante emissione di 21.990.000 azioni da offrire in opzione alla pari agli azionisti, anche in piu' tranches, entro il 31 dicembre 2001;
Art. 8 (Introduzione della possibilita' da parte di almeno due membri del collegio sindacale di convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione);
Art. 14 (Nuova disciplina):
a) introduzione della possibilita' da parte del collegio sindacale, o di almeno due suoi membri, di convocare il consiglio di amministrazione;
b) possibilita' del consiglio di amministrazione di riunirsi per teleconferenza o videoconferenza - modalita'.
Art. 16 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano stati delegati poteri, sull'attivita' svolta nell'esercizio delle deleghe e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi - modalita').
Art. 17 (Introduzione della possibilita' da parte di almeno due membri del collegio sindacale di convocare il comitato esecutivo).
Art. 21 (Riformulazione del secondo comma dell'articolo in materia di elezione dei componenti del collegio sindacale: "Il collegio sindacale ed il suo presidente sono eletti dall'assemblea. Se le nomine avvengono all'unanimita' la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della proposta, mentre qualora le nomine non avvengano all'unanimita', il collegio sindacale ed il suo presidente saranno eletti sulla base di liste presentate dai soci - in luogo della precedente previsione statutaria: "Nel caso in cui la nomina non avvenga all'unanimita', il collegio sindacale sara' eletto dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci . Nuova disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale)".
 
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