All'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Pane di Altamura", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2000) alla voce "infornata e cottura", pag. 73, prima colonna, della Gazzetta Ufficiale della sopra citata Repubblica italiana alla frase "E' consentita la commercializzazione, all'interno del territorio definito all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, secondo le disposizioni in esso contenute, del pane di Altamura ottenuto mediante cottura in forni a legna a riscaldamento diretto alimentati con legna del genere quercia" e' sostituita con la frase: "I forni a riscaldamento diretto utilizzati per la cottura del "Pane di Altamura devono essere alimentati con legna del genere quercia". |