Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2000 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 22 giugno 2000
Cofinanziamento nazionale dei programmi operativi QCS 2000-2006. (Deliberazione n. 60/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;
Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);
Visti i regolamenti (CE) numeri 1260/1999 e 1783/1999 del Consiglio dell'Unione europea e numeri 1784/1999 e 1257/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, in materia di fondi strutturali e n. 1263/99 del Consiglio dell'Unione europea relativo allo strumento finanziario li orientamento della pesca (SFOP);
Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
Considerato che la delibera CIPE 6 agosto 1999 n. 139/1999 ha approvato il quadro finanziario programmatico del programma di sviluppo del Mezzogiorno (P.S.M.) 2000-2006 per un importo complessivo di 23.963,356 milioni di euro (Meuro) - comprendente anche le risorse finalizzate al sostegno transitorio della regione Molise - gli importi accantonati a titolo di riserva (10%) e le relative indicizzazioni;
Considerato che nel quadro del negoziato con la Commissione europea tale importo e' stato rideterminato in 23.959 Meuro, a seguito di un adattamento del profilo finanziario annuo del sostegno transitorio al profilo finanziario approvato dal Consiglio europeo di Berlino del 23 e 24 marzo 1999;
Considerato che nel corso del negoziato con la Commissione europea e' stato concordato di scomputare dalla riserva nazionale del 6%, prevista al punto 5 della delibera C.I.P.E. 6 agosto 1999 n. 139/1999, l'importo di 166,236 Meuro, per far fronte alle esigenze di rafforzamento degli interventi dello SFOP e del Fondo sociale europeo (F.S.E.), rappresentate dalla Commissione europea;
Vista la decisione di principio della Commissione europea assunta il 14 aprile 2000, relativa all'approvazione del QCS 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1, e per la regione Molise in sostegno transitorio;
Considerato che le risorse definite nel contesto della suddetta decisione ammontano, al netto degli accantonamenti per la riserva, a 21.638,179 Meuro, (21.457,451 Meuro per l'obiettivo 1 e 180,728 Meuro per la regione Molise in sostegno transitorio), di cui 14.276,534 Meuro a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.), 4.092,696 Meuro sul Fondo sociale europeo (F.S.E.), 2.982,629 Meuro sul Fondo europeo di orientamento e garanzia, sezione orientamento (F.E.O.G.A.) e 286,323 Meuro sullo strumento finanziario di orientamento della pesca (S.F.O.P.);
Considerato che, a fronte del detto finanziamento comunitario, le corrispondenti risorse nazionali pubbliche ammontano a 18.273,995 Meuro, di cui 18.033,310 Meuro per l'obiettivo 1 e 240,685 Meuro per la regione Molise;
Tenuto conto dell'esigenza prioritaria di utilizzare pienamente le risorse comunitarie;
Considerati i vincoli fissati dai nuovi meccanismi per gli impegni e per i pagamenti di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento n. 1260/99;
Atteso che il periodo di validita' delle spese relative ai programmi operativi (PO) dell'obiettivo 1 e della regione Molise facenti capo al QCS 2000-2006 decorre, fatta eccezione per il PO "trasporti", dal 6 ottobre 1999, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea;
Atteso che il periodo di validita' delle spese relative al PO "trasporti" decorre dal 1 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 52, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea;
Visto l'art. 31, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea, che prevede il disimpegno automatico per quelle quote di impegno sul bilancio comunitario, non liquidate mediante acconto o rimborso nei due anni successivi all'annualita' di riferimento;
Considerato che per evitare il rischio del disimpegno automatico e' necessario avviare l'attuazione dei PO, ancora prima che venga conclusa la procedura formale di approvazione da parte della Commissione europea;
Considerato che, a tal fine, deve essere assicurata la tempestiva partecipazione finanziaria nazionale per le operazioni da porre in essere con i programmi operativi del QCS 2000-2006 e che a tanto si puo' provvedere attribuendo programmaticamente, per il medesimo periodo, le corrispondenti quote di cofinanziamento pubblico nazionale;
Considerato che il quadro finanziario del QCS 2000-2006 prevede per i PO nazionali e per i PO regionali una quota nazionale pubblica complessiva, rispettivamente, di 4.976,577 Meuro e di 13.297,418 Meuro;
Considerato che - in applicazione delle aliquote fissate al punto 3, comma 3, della delibera C.I.P.E. 6 agosto 1999, n. 139 che prevede quote di cofinanziamento statale corrispondentemente pari al 100% per i PO nazionali ed al 70% per i PO regionali - il tetto massimo del cofinanziamento statale da porre a carico del predetto Fondo di cui alla legge n. 183/1987 e' determinato in 14.284,769 Meuro;
Considerato che la partecipazione finanziaria statale per il periodo di programmazione 2000-2006 e' definita, sulla base degli attuali quadri finanziari dei programmi operativi del QCS obiettivo 1, ivi compresa la regione Molise in regime transitorio, in 14.284,769 Meuro, pari a 27.659,171 miliardi di lire, e che il relativo onere viene posto a carico del Fondo previsto dall'art. 5 della legge n. 183/1987;
Tenuto conto che con la defizione dei complementi di programmazione relativi ai PO verranno puntualmente determinati i tassi di partecipazione dei fondi strutturali e, pertanto, il suddetto importo di 14.284,769 Meuro di risorse statali di cofinanziamento potra' essere rideterminato o in via definitiva, fatte salve le ulteriori modifiche al complementi di programmazione, apportate successivamente, nel corso del periodo di programmazione 2000-2006;
Considerato che per assicurare l'avvio tempestivo dei PO ed evitare il rischio del disimpegno automatico e' opportuno autorizzare, a valere sul Fondo di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, l'immediata erogazione dell'anticipazione di 999,934 Meuro, pari a 1.936,141 miliardi di lire, corrispondente al 7% del complessivo fabbisogno di cofinanziamento statale definito, provvisoriamente, in 14.284,769 Meuro per il settennio 2000-2006;
Valutato che la suddetta anticipazione rientra tra le finalita' stabilite con il comma 6, art. 17, della legge n. 144/1999, e rappresenta la quota statale di cofinanziamento rispetto all'acconto previsto dall'art. 32, punto 1, comma 5, del regolamento (CE) n. 1260/99;
Considerato che la ripartizione tra le amministrazioni titolari dei PO della anticipazione di 999,934 Meuro, pari a 1.936,141 miliardi di lire, debba essere effettuata secondo i parametri cui all'allegato 1, della delibera C.I.P.E. n. 139/1999, modificati sulla base del predetto negoziato con la commissione europa;
Tenuto conto che le regioni dell'obiettivo 1 e la regione Molise debbono assicurare la disponibilita' della pertinente quota di cofinanziamento per l'annualita' 2000, a valere sui rispettivi bilanci regionali, contestualmente alla quota di cofinanziamento statale;
Visti gli articoli 9 e 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999, in ordine alla designazione da parte dello Stato membro delle autorita' di gestione e delle autorita' di pagamento per i singoli PO ed alle modalita' concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie;
Sulla base dei lavori della Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito del C.I.P.E. ai sensi della deliberazione C.I.P.E. n. 79/1998 del 5 agosto 1998;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:
1. Al fine prioritario di assicurare l'immediato avvio dei programmi operativi del QCS 2000-2006 dell'obiettivo 1, ivi compreso il sostegno transitorio della regione Molise, e' autorizzata l'erogazione - a valere sul Fondo di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 - dell'anticipazione fino alla concorrenza di 999,934 Meuro, pari a 1.936,141 miliardi di lire, corrispondente al 7% del complessivo fabbisogno di cofinanziamento statale definito provvisoriamente in 14.284,769 Meuro per il settennio 2000-2006, secondo il profilo annuale di competenza riportato in allegato A.
2. Tale erogazione e' subordinata alla presentazione di una domanda di accredito, da inoltrarsi da parte delle amministrazioni titolari di PO al competente Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, formulata tenendo conto della capacita' di spesa del PO.
3. La ripartizione tra le amministrazioni titolari dei PO 2000-2006 dell'obiettivo 1 e della regione Molise in sostegno transitorio dell'importo di 1.935,270 miliardi di lire, di cui al precedente punto 1, e' riportata nell'allegato B.
4. Le autorita' di gestione del QCS e dei PO designate, a norma degli articoli 9 e 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999, e responsabili dell'efficacia e della regolarita' della gestione e dell'attuazione dei medesimi PO secondo l'art. 34 del predetto regolamento, sono elencate nell'allegato C.
5. Le autorita' di pagamento dei PO incaricate, a norma dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1260/1999, di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti medesimi, con riferimento sia alla quota comunitaria, sia alla quota pubblica nazionale, sono elencate nel predetto allegato C.
6. Per ognuno dei Fondi strutturali e' individuata una amministrazione centrale capofila come segue:
FESR: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento politiche di sviluppo e coesione - servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari;
FSE: Ministero del lavoro e della previdenza sociale - DGUCOFPL;
FEOGA: Ministero delle politiche agricole - D.G. politiche comunitari e internazionali - ufficio strutture;
SFOP: Ministero delle politiche agricole - D.G. pesca ed acquicoltura.
7. L'attivazione dei flussi finanziari successivi all'anticipazione avverra' secondo le modalita' di cui all'allegato D, punto 1.
8. Le modalita' per il trasferimento delle risorse relative alla quota nazionale statale ed a quella comunitaria sono indicate nell'allegato D, punto 2.
9. Agli adempimenti conseguenti le successive modifiche e/o integrazioni del quadro finanziario definito dalla presente delibera si provvede secondo quanto stabilito dalla delibera C.I.P.E. n. 141/1999 del 6 agosto 1999 e dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 "Attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987, per gli interventi di politica comunitaria".

Roma, 22 giugno 2000
Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2000 Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 207
 
Allegato A
----> vedere Allegato A a pag. 64 della G.U. <----
 
Allegato B
----> vedere Allegato B a pag. 64 della G.U. <----
 
Allegato C
----> vedere Allegato C a pag. 65 della G.U. <----
 
Allegato D

Punto 1 - Attivazione dei flussi finanziari successivi
all'anticipazione.
Le autorita' di pagamento presentano le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute, contestualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, IGRUE, ed alle amministrazioni capofila dei singoli fondi per il successivo inoltro, da parta di queste ultime, alla Commissione europea. Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa a titolo informativo - anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini del disimpegno automatico - all'autorita' di gestione del QCS. Le autorita' di pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria sia la
quota nazionale.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, IGRUE, trasferisce alle autorita' di pagamento le risorse comunitarie affluite sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative
alla erogazione della quota comunitaria.
Punto 2 - Modalita' per il trasferimento delle risorse.
1. Le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale destinate ai programmi operativi regionali sono versate, a cura del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, su appositi conti correnti infruttiferi intestati alle regioni ed alle amministrazioni interessate presso la tesoreria centrale dello Stato, per la realizzazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento
dell'Unione europea.
2. Le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale destinate ai programmi operativi nazionali potranno essere utilizzate dalle rispettive autorita' di pagamento sulla base delle seguenti
modalita' alternative:
(1) utilizzo delle risorse da parte dell'autorita' di pagamento tramite il fondo di rotazione della legge n. 183/1987. In questo caso, il supporto informativo per le relative operazioni contabili e'
il SIRGS;
(2) gestione diretta delle risorse da parte dell'autorita' di pagamento tramite propri capitoli del bilancio dello Stato (cui il fondo della legge n. 183/1987 versa le relative somme) nell'ambito delle unita' previsionali di base "intese istituzionali di programma" relative ai centri di responsabilita' coinvolti nell'attuazione dei programmi, cosi' come disciplinate dall'art. 2, comma 203 della legge
n. 662/1996 e successive modifiche e integrazioni;
(3) gestione diretta delle risorse da parte dell'autorita' di pagamento, attraverso contabilita' speciali, gia' autorizzate per
legge, su cui il fondo della legge n. 183/1987 versa le somme.
 
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