Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2000, n. 227
Regolamento recante la fissazione dei limiti di altezza per il personale femminile del Corpo di Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme relative ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, ed in particolare l'articolo 2, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite le mansioni qualifiche speciali per le quali e' necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, che in attuazione della predetta disposizione stabilisce, tra le altre, le misure di altezza per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale della Guardia di finanza;
Visti la legge 20 ottobre 1999, n. 380, ed il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, che istituiscono e disciplinano il servizio militare volontario femminile;
Sentiti i Ministri delle finanze e per le pari opportunita';
Sentita la commissione nazionale per la parita' e per le pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 29 maggio 2000;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Ministero delle finanze: Corpo della Guardia di finanza). - Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza sono richieste le seguenti misure di altezza:
a) per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali e i finanzieri: non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne;
b) per gli ufficiali: non inferiore a metri 1,68 per gli uomini e metri 1,64 per le donne".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 giugno 2000
Il Presidente: Amato Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 110



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente dela Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica itialiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizipni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n.
874 (Norme concernenti i limiti d'altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici), e' il seguente:
"Art. 2 - 1. Entro i successivi novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con
proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le
organizzazioni sindacali piu' rappresentative e la
commissione nazionale per la realizzazione della parita'
tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali
per le quali e' necessario definire un limite di altezza e
la misura di detto limite.
2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai
concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della
presente legge".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, reca: "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici".
- La legge 20 ottobre 1999, n. 380, reca: "Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile".
- Il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, reca:
"Disposizioni in materia di reclutamento su base
volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale
militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della
Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della
legge 20 ottobre 1999, n. 380".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 (Specifici
limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici), cosi' recitava:
"Art. 4 (Ministero delle finanze: Corpo della Guardia
di finanza). - Per l'ammissione ai concorsi per la nomina
ad allievo finanziere e ad allievo sottufficiale e allievo
ufficiale di complemento del Corpo della Guardia di finanza
il limite di statura minima e' fissato in m 1,65 mentre per
i concorsi per la nomina ad ufficiale dello stesso Corpo il
limite suddetto e' stabilito in m 1,68".



 
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