Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 7 marzo 2000
Approvazione della convenzione sulle modalita' di conferimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari e di svolgimento del servizio da parte dei concessionari della riscossione.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
e
IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

Visto l'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, emanato ai sensi del predetto art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241, e successive integrazioni, che prevede l'effettuazione da parte dei contribuenti di versamenti unitari dovuti allo Stato, all'INPS, alle regioni ed enti locali e agli enti previdenziali e assicurativi, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, che dispone che i versamenti unitari previsti dal capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono essere eseguiti anche mediante delega irrevocabile ai concessionari della riscossione convenzionati ai sensi del comma 2;
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 37 del 1999, che prescrive che con convenzione approvata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dai concessionari; che quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; che la convenzione ha durata triennale;
Visto l'art. 1, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 37 del 1999 che dispone che per i versamenti eseguiti mediante delega irrevocabile ai concessionari della riscossione convenzionati si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitati da parte delle banche;
Considerato che il Ministero delle finanze ha interesse a definire modalita' di svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento da parte dei concessionari della riscossione secondo criteri uniformi a livello nazionale;
Considerato che l'Ascotributi, in quanto associazione dei concessionari operanti sul territorio nazionale, promuove nell'interesse dei propri associati accordi e/o convenzioni per l'effettuazione del servizio di riscossione;
Considerato che il sistema dei concessionari e' in grado, fornendo un servizio di trasmissione telematica dei dati, di soddisfare le esigenze del Ministero delle finanze;
Considerato che ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 37 del 1999, la convenzione di cui alla premessa va approvata con decreto interministeriale;
Considerato che ai sensi dell'art. 3, del decreto del Ministro delle finanze 4 novembre 1997 riguardante i compiti della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non e' comunque richiesto il parere della citata Commissione per fattispecie analoghe ad altre, per le quali risulti gia' espresso parere in epoca risalente a non piu' di due anni;
Visto il parere n. 41694 della citata Commissione consultiva, reso nelle adunanze del 16 e 23 marzo 1998, in merito alla convenzione stipulata, per la gestione dei versamenti unitari, tra il Ministero delle finanze e l'ABI, approvata con decreto dirigenziale 30 aprile 1998;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, ai fini della riscossione mediante delega al concessionario "si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari di cui al comma 1, da parte delle banche";
Considerato che la convenzione di cui alla premessa si caratterizza in una identita' di contenuti e in un'assenza di differenze sostanziali rispetto alla precedente convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'ABI, approvata con decreto dirigenziale 30 aprile 1998;
Considerato che su detta convenzione e' gia' stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, n. 409/1998 in data 15 aprile 1998 e che, pertanto, non si ritiene opportuno, per evidenti motivi di economicita', sottoporre al vaglio del menzionato Organo consultivo anche la convenzione di cui in premessa;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
E' approvata la convenzione, di cui all'allegato A del presente decreto, con la quale sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega di pagamento e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dai concessionari determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema.
Detta convenzione ha durata triennale.
Al relativo onere, valutato in lire 10 miliardi, si provvede mediante utilizzo ed entro i limiti dello stanziamento del capitolo n. 3458 iscritto nell'unita' previsionale di base 4.1.1.0. - funzionamento - dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999 e corrispondenti unita' per gli esercizi finanziari successivi.
II presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e verra' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 7 marzo 2000
Il direttore generale
del dipartimento delle entrate
Romano

Il ragioniere generale dello Stato
Monorchio

Il direttore generale
della previdenza ed assistenza sociale
Daddi

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2000 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 318
 
Allegato A CONVENZIONE SULLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO RELATIVE AI VERSAMENTI UNITARI E DI SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DA PARTE DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE

Tra

il Ministero delle finanze (di seguito indicato come "Amministrazione finanziaria ), con sede in Roma, viale Europa n. 242 - codice fiscale 80207790587 - legalmente rappresentato dal dott. Attilio Befera nato a Roma il 29 giugno 1946, nella sua qualita' di Direttore centrale per la riscossione

e

l'Associazione nazionale fra i concessionari del servizio riscossione dei tributi (di seguito denominata anche "Ascotributi") con sede in Roma, via Parigi, 11 - codice fiscale n. 80076850587 rappresentata dal dott. Gerardo Chiro' nato a Torremaggiore (Foggia) il 25 aprile 1947, nella sua qualita' di Direttore generale della suddetta Associazione giusta delibera del Comitato direttivo del 22 settembre 1999, allegata in estratto Premesso:
che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, "i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto";
che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 28 dicembre 1998, n. 337, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione, i versamenti diretti possono essere effettuati anche mediante delega ai concessionari;
che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, i versamenti unitari previsti dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere eseguiti anche mediante delega irrevocabile ai concessionari della riscossione convenzionati si sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 37/1999;
che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1, "con convenzione, approvata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dai concessionari; quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la convenzione ha durata triennale.";
che, ai sensi del comma 3, del citato art. 1, ai fini della riscossione mediante delega al concessionario "si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari di cui al comma 1 da parte delle banche";
che ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 241/1997, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) del citato decreto legislativo n. 422/1998 "entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi". Lo stesso articolo dispone altresi' che, entro lo stesso termine, la banca "predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario";
che, ai sensi del combinato disposto delle norme citate, si applicano ai concessionari i medesimi termini di versamento alla Tesoreria dello Stato delle somme riscosse, a titolo di versamento unitario, da parte delle banche, nonche' quelli previsti per l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione;
che ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale del 22 maggio 1998, n. 183, e' stata individuata la struttura di gestione cui e' affidato il compito di ripartire tra gli enti destinatari dei versamenti unitari le somme a ciascuno di essi spettanti e determinate le modalita' di attribuzione di tali somme;
che in sede di prima applicazione della normativa di cui al capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997, e' stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n 189, recante norme in materia di versamento in Tesoreria delle somme riscosse mediante versamenti unitari;
che con decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 sono state determinate le modalita' tecniche di attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 1998 sia per il versamento in Tesoreria delle somme riscosse che per l'invio dei relativi dati alla struttura di gestione;
che con decreto direttoriale 15 dicembre 1998, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, e' stato approvato il nuovo modello di pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazione;
che a seguito delle predette modifiche legislative, risultano abolite le modalita' di versamento delle imposte e delle ritenute secondo la procedura di "conto fiscale" di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567;
che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 e dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 i contribuenti possono mettere a disposizione dei concessionari convenzionati le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato ed il versamento omesso. Ai sensi del comma 2, del medesimo art. 23, "le modalita' di esecuzione dei pagamenti sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro";
che il Ministero delle finanze ha interesse a definire modalita' di svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento da parte dei concessionari secondo criteri uniformi a livello nazionale;
che l'Ascotributi, in quanto associazione dei concessionari operanti sul territorio nazionale, promuove nell'interesse dei propri associati accordi e/o convenzioni per l'effettuazione del servizio di riscossione;
che il sistema dei concessionari e' in grado, fornendo un collaudato servizio di trasmissione telematica del dati, di soddisfare le esigenze del Ministero delle finanze; tutto cio' premesso,
si conviene quanto segue:
Art. 1.
Il Ministero delle finanze e l'Ascotributi convengono che il servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento che sara' svolto dai concessionari convenzionati, nell'interesse del Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, e' disciplinato secondo le modalita' e le condizioni di seguito specificate.
L'Ascotributi assume l'impegno di comunicare ai concessionari il testo della presente convenzione. I concessionari comunicano la loro adesione al Ministero delle finanze, per il tramite dell'Ascotributi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della stessa convenzione.
Art. 2.
Oggetto della convenzione
La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, ha per oggetto la determinazione delle modalita' di svolgimento, da parte dei concessionari convenzionati (di seguito indicati come "il concessionario") del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dai decreti legislativi 19 novembre 1998, n. 422 e 24 marzo 1999, n. 81, dovuti allo Stato, all'INPS, alle regioni ed enti locali e altri enti previdenziali e assicurativi da parte dei contribuenti, nonche' la fissazione della misura del compenso spettante per il servizio svolto e le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.
Le obbligazioni delle parti, che hanno natura privatistica, sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.
Art. 3.
Accoglimento delle deleghe
Il concessionario accoglie le deleghe di pagamento consegnate ai propri sportelli, senza fare distinzione in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti.
Il concessionario e' tenuto ad accogliere le deleghe di pagamento anche in caso di saldo finale uguale a zero mentre e' tenuto a rifiutare le deleghe con saldo finale negativo.
Le deleghe di pagamento sono conferite con la utilizzazione del modello gia' citato, conforme a quello approvato con decreto direttoriale 15 dicembre 1998.
Il concessionario predispone e tiene a disposizione dei contribuenti presso i propri sportelli la modulistica da utilizzare per il conferimento delle deleghe di pagamento, unitamente al testo delle "avvertenze per la compilazione", quale approvato dal Ministero delle finanze.
Il testo delle "avvertenze", che puo' essere stampato unitamente al modello o in un foglio a parte da tenere a disposizione dei contribuenti interessati, e' aggiornato in relazione alle modifiche normative intervenute ovvero in relazione alla istituzione di nuovi codici di versamento, secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle finanze. E' comunque consentito al concessionario utilizzare la modulistica con le avvertenze non aggiornate fino ad esaurimento delle scorte.
Il concessionario e' tenuto a mettere a disposizione della clientela l'elenco dei codici tributo, delle causali contributo, con l'indicazione della struttura dei periodi di riferimento di ognuno di essi e delle relative legende, quale fornito dall'Amministrazione finanziaria. In caso di aggiornamento il concessionario rende disponibile ai contribuenti la nuova versione di detto elenco entro i quindici giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione finanziaria.
Le deleghe di pagamento conferite con modulistica predisposta da terzi sono accolte sempre che il modello, oltre a rispettare la conformita' e i requisiti previsti dal terzo paragrafo, sia predisposto in almeno tre copie, riporti la denominazione dell'impresa che lo ha stampato e rechi la dizione "conforme al modello ministeriale".
Art. 4.
Controllo dei dati esposti sui modelli di delega
All'atto del conferimento della delega di pagamento, il concessionario verifica:
a) la completezza dei dati richiesti dalla sezione 1 del modello (contribuente) approvato con il citato decreto direttoriale;
b) con riferimento ad oggi pagamento effettuato ovvero ad ogni rimborso portato in compensazione, la presenza di tutti gli elementi identificativi previsti nel modello;
c) con riferimento ai dati esposti nella sezione 2 (erario), nella sezione 3 (INPS) nella sezione 4 (regioni ed enti locali) e nella sezione 5 (alti enti previdenziali e assicurativi) del modello, la presenza e l'esattezza del saldo algebrico indicato in ciascuna sezione;
d) con riferimento al punto 6 del modello (saldo finale), la presenza e l'esattezza del saldo algebrico indicato, il cui importo non deve essere mai inferiore a zero;
e) che i rimborsi portati in compensazione (importi a credito compensati), esposti nella sezione 2 (erario), nella sezione 3 (INPS), nella sezione 4 (regioni ed enti locali) e nella sezione 5 (altri enti previdenziali e assicurativi) del modello, non superino la cifra di 500 milioni di lire per delega sulla base delle specifiche tecniche fornite dal Ministero delle finanze;
f) la presenza della firma del soggetto delegante.
Il concessionario richiede al soggetto delegante di completare gli elementi omessi ovvero di correggere quelli errati mediante presentazione di una nuova delega. La delega di pagamento e' rifiutata qualora le integrazioni o correzioni richieste non vengano effettuate.
Art. 5.
Attestazione di pagamento
Per ciascuna delega di pagamento accolta il concessionario restituisce al soggetto delegante la copia firmata del modello, quale attestazione dell'avvenuto pagamento. Le deleghe di pagamento accolte sono irrevocabili ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 11 (pagamento mediante assegni).
L'attestazione di pagamento e' rilasciata anche nel caso in cui, per effetto dei rimborsi richiesti portati in compensazione, la delega di pagamento esponga al punto 6 (saldo finale) un saldo finale uguale a zero.
Art. 6.
Modalita' di versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato
Il concessionario delegato, quotidianamente ed entro il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento della delega, versa, al netto delle commissioni spettanti, in via telematica una somma pari all'ammontare dei saldi finali dei modelli di versamento, nell'apposita contabilita' speciale, istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata dalla Banca d'Italia, denominata "fondi della riscossione" ed intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.
L'operazione di versamento e' effettuata, tramite la banca del concessionario, mediante bonifico da eseguire attraverso la procedura BIR, secondo le regole dalla stessa previste.
Il versamento e' effettuato al netto del compenso spettante, da recuperare in via prioritaria sull'importo del saldo della sezione 2 (erario) del modello e, solo in caso di incapienza, su quello del saldo della sezione 3 (INPS), 4 (regioni ed enti locali), 5 (altri enti previdenziali e assicurativi).
L'ordine di pagamento tramite procedura BIR deve essere inviato alla Banca d'Italia entro le ore 16 del quarto giorno lavorativo successivo all'accoglimento delle deleghe, con regolamento entro il giorno lavorativo successivo (ore 15,50 ovvero 12,40 in caso di semifestivita' nazionale).
Qualora il concessionario eccezionalmente non fosse in grado di determinare con precisione l'importo da versare, l'ordine di pagamento tramite procedura BIR da inviare alla Banca d'Italia entro il termine temporale indicato al comma precedente puo' essere effettuato per un importo parziale e deve contenere l'informazione del presumibile ammontare integrativo che sara' versato entro il giorno lavorativo successivo.
L'ordine di pagamento tramite procedura BIR relativo a detto versamento integrativo deve essere inviato alla Banca d'Italia entro le ore 14,50 (12,20 in caso di semifestivita' nazionale) del quinto giorno lavorativo successivo all'accoglimento delle deleghe, regolamento nello stesso giorno (ore 15,50 ovvero 12,40 in caso di semifestivita' nazionale).
In caso di impossibilita' di utilizzo della procedura BIR:
entro le ore 16 del quarto giorno lavorativo successivo all'accoglimento delle deleghe, in luogo dell'invio dell'ordine di pagamento, la banca del concessionario deve segnalare alla Banca d'Italia - con le modalita' in vigore per il sistema bancario - l'ammontare del versamento che verra' regolato nel giorno lavorativo successivo;
nella data di regolamento la banca del concessionario deve eseguire il versamento con le modalita' in vigore per il sistema bancario.
Art. 7.
Versamenti integrativi
Nel caso di versamenti inferiori a quelli dovuti, per la differenza il concessionario effettua il versamento in tesoreria, cosi' come indicato all'art. 6.
L'informazione relativa all'ammontare del versamento integrativo deve essere trasmessa alla Struttura di gestione, individuata con il decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, previsto dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' proprie della procedura utilizzata per il versamento ordinario.
Art. 8.
Acquisizione dei dati
Il Concessionario provvede ad acquisire su supporto informatico sia i dati contenuti nelle deleghe di pagamento accolte sia quelli relativi ai versamenti effettuati. Ove il codice fiscale del contribuente, indicato nella sezione 1 (contribuente) del modello, risulti errato, il concessionario acquisisce le generalita' o la denominazione del contribuente stesso.
L'acquisizione e' effettuata secondo le specifiche tecniche previste dal decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, e successive modificazioni. Il programma di acquisizione dei dati e' scelto autonomamente dal concessionario.
Prima della trasmissione alla struttura di gestione, i dati relativi alle deleghe di pagamento e ai versamenti effettuati sono sottoposti a controllo utilizzando programmi elettronici e strumenti tabellari forniti e costantemente aggiornati dall'Amministrazione finanziaria.
Ai fini sanzionatori si intendono validi unicamente gli esiti dei controlli effettuati dalla struttura di gestione.
L'Amministrazione finanziaria mantiene attivo, a disposizione dei concessionari, un ambiente elaborativo di prova utilizzabile sia in fase di avvio che di adeguamento della procedura.
Art. 9.
Trasmissione dei dati
Il concessionario delegato trasmette, entro le ore 24 del quinto giorno lavorativo successivo all'accoglimento delle deleghe, i dati analitici e le rendicontazioni delle operazioni eseguite, previa verifica della loro integrita', in unico flusso alla struttura di gestione, in conformita' alle specifiche tecniche stabilite dal decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, emanato in attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.
L'invio alla struttura di gestione e' effettuato mediante utilizzo della rete nazionale dei concessionari gestita dal Consorzio nazionale concessionari (di seguito indicato come "il CNC"). Il CNC e' dotato di procedure per il disaster recovery e si avvale di un centro alternativo per il back up, in modo da essere in grado di riattivare il servizio entro 48 ore.
La struttura di gestione, eseguiti i controlli di sua competenza, ne trasmette gli esiti al CNC secondo le specifiche di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 189/1998. In caso di esito positivo del controllo, la struttura di gestione trasmette al medesimo CNC un indicatore di accettazione. In caso di esito negativo, trasmette la lista degli errori.
La struttura di gestione, al ricevimento dei flussi informativi trasmessi dai concessionari delegati, ne verifica la rispondenza alle specifiche tecniche, segnalando eventuali esiti negativi entro 48 ore dalla ricezione dei flussi stessi.
I concessionari aderenti alla presente convenzione ed il CNC definiscono, con apposito accordo, i reciproci rapporti anche ai fini di eventuali penalita' derivanti da inadempimenti del CNC nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate dai concessionari stessi.
Art. 10.
Versamenti effettuati in eccesso
Per i versamenti effettuati in eccesso rispetto a quanto dovuto, il concessionario presenta apposita istanza di rimborso al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la riscossione, attraverso la struttura di gestione.
Il Ministero delle finanze provvede al rimborso, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal concessionario richiedente. La somma rimborsata e' aumentata degli interessi per il periodo intercorrente tra la data della richiesta di rimborso e la data dell'accredito del rimborso.
Gli interessi sono calcolati sulla base di un tasso annuo pari al tasso legale vigente alla data della richiesta di rimborso.
I termini e le modalita' di rimborso previsti dal presente articolo si applicano anche per il pagamento al concessionario della commissione ad esso spettante nel caso in cui le somme incassate in ciascuna giornata non sono state sufficienti a coprire l'ammontare della commissione ad esso spettante.
I termini e le modalita' di rimborso previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso di richieste relative a deleghe pagate con assegno successivamente risultato impagato.
Art. 11.
Pagamento mediante assegni
Il concessionario accoglie le deleghe di pagamento anche nel caso in cui il contribuente abbia messo a disposizione le somme oggetto della delega mediante negoziazione salvo buon fine di assegno bancario tratto dal contribuente a favore di se stesso o di assegno circolare emesso all'ordine dello stesso contribuente e girato per l'incasso al concessionario delegato. In entrambi i casi l'assegno deve essere espresso in lire o in Euro e deve essere di importo pari al saldo finale della delega conferita.
A fronte delle deleghe di cui al primo paragrafo il concessionario annota gli estremi dell'assegno negoziato nell'attestazione di pagamento restituita al contribuente ai sensi dell'art. 5 ed evidenzia il pagamento mediante assegno nel flusso informativo trasmesso alla struttura di gestione ai sensi dell'art. 9.
Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, anche parzialmente, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. L'assegno si considera scoperto o non pagabile quando la banca trattaria o emittente lo abbia segnalato come tale alla banca del concessionario.
Nei casi di cui al precedente paragrafo il concessionario dichiara al contribuente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, l'attestazione rilasciata e' priva di qualsiasi efficacia dalla data di rilascio e che il pagamento deve considerarsi non effettuato. La stessa dichiarazione e' dovuta qualora l'assegno sia stato pagato solo in parte, insieme alle informazioni relative alle disponibilita' a favore del contribuente, esistenti presso il concessionario in relazione al pagamento parziale effettuato dalla banca trattaria.
Per le deleghe di cui al terzo paragrafo il concessionario richiede altresi' alla struttura di gestione l'accredito, sul proprio conto corrente bancario, delle somme versate ai sensi dell'art. 6. La richiesta e' effettuata, entro il 15 del mese successivo per gli assegni risultati scoperti o comunque non pagabili nel mese precedente, con le modalita' definite nell'art. 10.
Per il termine e le modalita' di rimborso da parte del Ministero delle finanze si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 (versamenti in eccesso).
Art. 12.
Pagamento mediante carta "PagoBancomat"
Il concessionario accoglie le deleghe di pagamento anche nel caso in cui il contribuente abbia messo a disposizione le somme oggetto della delega mediante pagamento con carta "PagoBancomat", presso gli sportelli ove siano installati terminali elettronici idonei a fornire operazioni di pagamento in circolarita' interbancaria. In tal caso, l'importo del pagamento eseguito con tale modalita', da considerarsi definitivo, deve essere pari al saldo finale del modello di versamento e non puo' eccedere quello autorizzato dalla banca emittente la carta al momento della richiesta di utilizzo. Il concessionario riversa l'importo corrispondente alle somme riscosse mediante carta PagoBancomat con le modalita' e nei termini previsti per il riversamento delle somme riscosse in contanti.
Art. 13.
Conservazione dei documenti
Il concessionario conserva la copia del modello (attestato) per un periodo di dieci anni successivi a quello in cui l'operazione e' stata eseguita.
La suddetta copia del modello puo' essere conservata sotto forma di registrazioni su supporti di immagini "validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge" ai sensi dell'art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59 e successivi regolamenti di attuazione.
Art. 14.
Utilizzo di soggetti esterni
Il concessionario, previo assenso del Ministero delle finanze, puo' avvalersi di soggetti esterni per l'esecuzione degli adempimenti previsti dagli articoli 8, 9, 13. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 15.
Art. 15.
Obbligo di riservatezza
Il trattamento dei dati personali relativi alle attivita' oggetto della presente convenzione sara' attuato dal concessionario in qualita' di "Titolare", secondo le norme di salvaguardia dettate dalla legge n. 675, del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine il concessionario dichiara che i predetti dati non verranno utilizzati per finalita' diverse da quelle per le quali sono stati acquisiti e che potranno essere trattati sempre per le medesime finalita', anche da soggetti esterni che, per conto del concessionario, effettuano trattamenti correlati alle lavorazioni inerenti il servizio in esame.
I luoghi presso i quali saranno effettuate le lavorazioni oggetto del conferimento dovranno essere dislocati nell'ambito dell'Unione europea e, comunque, in Stati che abbiano dato attuazione alla convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati, o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
Art. 16.
Variazioni delle procedure
Il Ministero delle finanze e l'Ascotributi definiscono, con appositi accordi, le eventuali variazioni alle modalita' ed ai tempi di svolgimento del servizio (ivi compresi le specifiche tecniche e i relativi standard di colloquio) che si rendano opportune o necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonche' la decorrenza della relativa operativita', in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.
In caso di modifiche derivanti da eventuali provvedimenti legislativi saranno definiti di comune accordo i tempi e le modalita' di applicazione delle sanzioni, tenuto conto delle variazioni da apportare alle procedure in essere.
Le variazioni dei programmi derivanti dall'adeguamento all'anno 2000 ed all'introduzione dell'Euro che si rendano necessarie nell'ambito della generale revisione delle procedure e dei programmi utilizzati dai concessionari convenzionati, non rilevano ai fini della revisione dei compensi ne' del diritto di recesso per quanto previsto nella presente convenzione; gli eventuali adeguamenti specificatamente riferiti al servizio richiesto con la presente convenzione, saranno valutati di comune accordo dal Ministero delle finanze e dall'Ascotributi per definirne la rilevanza ai soli fini dei compensi.
Art. 17.
Eventi eccezionali
Qualora il concessionario non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini per la esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui il concessionario abbia ripreso a funzionare.
Qualora il CNC ovvero i soggetti esterni utilizzati dal concessionario nello svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 14, non abbiano potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo paragrafo, i termini per la esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il CNC e gli altri soggetti sopraindicati abbiano ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento e' certificata con dichiarazione del CNC o di uno degli altri soggetti, rilasciata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Qualora la Banca d'Italia non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo paragrafo, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati al primo giorno successivo a quello in cui la Banca d'Italia abbia ripreso a funzionare.
Art. 18.
C o m p e n s i
Considerato che le attivita' e le funzioni che i concessionari convenzionati sono chiamati ad espletare all'atto dello svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, oggetto della presente convenzione, corrispondono, sotto il profilo gestionale ed operativo, a quelle svolte dal sistema bancario, si applicano ai concessionari convenzionati, ai fini della determinazione dei compensi, i criteri di calcolo adottati per il settore del credito, con riferimento alle grandezze complessive assunte nell'ambito della gestione del predetto servizio.
Pertanto al concessionario, per lo svolgimento del servizio regolato nella presente convenzione, spetta un compenso pari a L. 6.750 salvo quanto previsto ai paragrafi successivi, per ciascuna delega di pagamento accolta (compreso il pagamento effettuato con assegno o carta "PagoBancomat"), anche se il saldo finale e' uguale a zero. Il concessionario trattiene direttamente l'ammontare complessivo dei compensi ad esso dovuti dalle somme da riversare, secondo le modalita' indicate nell'art. 6 ovvero attiva la procedura di cui all'art. 10.
Le parti si danno reciprocamente atto che l'entita' del compenso viene come sopra concordata nell'importo di L. 6.750, tenuto conto del beneficio che si presume mediamente conseguito, in relazione ad ogni singola delega, dai concessionari aderenti alla convenzione, per effetto della disponibilita' temporanea delle somme incassate ai sensi dei precedenti articoli da 1 a 5 e riversate ai sensi degli articoli 6 e 7.
Piu' in particolare, le parti si danno reciprocamente atto che tale beneficio e' stimabile, quale valore medio riferito ad ogni singola delega, nell'importo di L. 6.500 e che, pertanto, il compenso figurativo globale - pari all'importo del compenso di L. 6.750 di cui al secondo paragrafo del presente articolo e del suddetto beneficio per un valore medio di L. 6.500 - e' pari a L. 13.250.
Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che la definizione del compenso e' stata effettuata con riguardo ai costi diretti e indiretti relativi al servizio disciplinato dalla presente convenzione che si pone nell'ambito del complessivo sistema di pagamento mediante delega dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Pertanto, atteso che ai fini della determinazione dei compensi per il sistema bancario le grandezze considerate corrispondono ad un totale di deleghe annualmente acquisite pari a 34 milioni e ad un importo globale annuo dei pagamenti pari a 400.000 miliardi di lire e considerato che i concessionari della riscossione svolgono le stesse funzioni assegnate alle banche, i compensi spettanti ai medesimi concessionari sono fissati nella medesima misura e potranno essere ridefiniti sulla base delle modifiche previste per le banche.
Le variazioni delle procedure di cui all'art. 16 comportano una variazione del compenso come sopra stabilito. Il Ministero delle finanze e l'Ascotributi determinano, in misura corrispondente a quella fissata nel settore del credito, l'importo della variazione da apportare, che e' in ogni caso riconosciuta con decorrenza dalla data di applicazione della variazione.
I compensi come sopra determinati sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 19.
P e n a l i t a'
Per eventuali irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio si applicano le penalita' indicate nell'allegato 1 alla presente convenzione.
Art. 20.
Disfunzioni operative
E' costituito un comitato consultivo, composto da rappresentanti del Ministero delle finanze e dell'Ascotributi, con il compito di esaminare eventuali questioni di carattere applicativo connesse allo svolgimento del servizio e prospettare utili soluzioni.
Nel caso di disfunzioni operative di qualsiasi natura il comitato si riunisce nel piu' breve tempo possibile e comunque entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta formulata per iscritto da una delle due parti.
Art. 21.
Clausola arbitrale
Ogni controversia nascente dalla presente convenzione e' deferita ad un collegio di tre arbitri che decide ai sensi degli articoli 808 e seguenti del codice di procedura civile.
La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale lo comunica all'altra parte, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, specificando l'oggetto della domanda e nominando il proprio arbitro. Qualora l'altra parte, entro venti giorni dalla predetta notificazione, non proceda, con le stesse formalita', alla nomina del proprio arbitro, la parte interessata puo' richiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale di Roma. Il terzo arbitro e' nominato dal presidente del tribunale di Roma.
E' facolta' della parte nei cui confronti e' proposta la domanda di arbitrato declinare la competenza del collegio arbitrale nei modi e termini di cui al paragrafo precedente.
Art. 22.
Adempimenti a carico dell'Ascotributi
L'Ascotributi si impegna a informare tutti i concessionari circa le variazioni e gli altri interventi concordati con il Ministero delle finanze, ai sensi degli articoli 16, 18, 19 e 20.
Art. 23.
Durata della convenzione
La presente convenzione ha durata triennale.
Il concessionario ha facolta' di recesso dalla presente convenzione qualora le modalita' di svolgimento del servizio siano variate secondo quanto previsto nell'art. 16, primo paragrafo. In tal caso il recesso e' comunicato al Ministero delle finanze - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro tre mesi dal ricevimento della notizia della variazione apportata ed ha effetto dal sesto mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
L'Ascotributi ha facolta' di recesso dalla presente convenzione qualora le modalita' e svolgimento del servizio siano state significativamente variate in conseguenza di provvedimenti legislativi secondo quanto previsto nell'art. 16, primo paragrafo. In tal caso il recesso e' comunicato al Ministero delle finanze - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro tre mesi dal ricevimento della notizia della variazione apportata ed ha effetto dal sesto mese successivo alla comunicazione.
Art. 24.
Registrazione
La presente convenzione e' soggetta a registrazione a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 25.
Valore degli allegati
Il presente atto si compone di 25 articoli e di due allegati che, sottoscritti dalle parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Roma, 12 ottobre 1999

Il direttore centrale per la riscossione
Befera Il direttore generale dell'Ascotributi
ChirĂ²
 
----> vedere PENALITA' da pag. 10 a pag. 14 della G.U. <----
 
Allegato 2
COMITATO DIRETTIVO ASCOTRIBUTI
22 settembre 1999
(Omissis).
Convenzione sulle modalita' di conferimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari e di svolgimento del servizio da parte dei concessionari della riscossione
(omissis).
Il Comitato direttivo, nell'approvare le linee della convenzione tra Ascotributi e Ministero delle finanze sulle modalita' di conferimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari e di svolgimento del servizio da parte dei Concessionari della riscossione prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, autorizza Ascotributi a perfezionare detto atto negoziale, delegando per la firma il direttore generale avv. G. Chiro'.
(Omissis).
 
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