Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2000 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 22 giugno 2000
Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2000. (Deliberazione n. 62/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3, della citata legge n. 36/1994;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo Comitato di fissare - sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 3, commi 42 - 47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e di dissesto finanziario di detti enti locali;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, che, tra l'altro, all'art. 8 vincola i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art. 50, prevede la soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio ed artigianato (UPICA) ed il trasferimento delle relative competenze alle Camere di commercio, industria ed artigianato a decorrere dal 1 gennaio 1999;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, all'art. 31, comma 29, configura i corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione quali quote di tariffa ai sensi del richiamato art. 13 della legge n. 36/1994 e che fino all'entrata in vigore del suddetto metodo normalizzato - ferma restando l'applicazione del metodo stesso per ambiti successivi, non appena definita a cura degli enti locali competenti la relativa tariffa - demanda a questo Comitato di definire criteri, parametri e limiti per le determinazioni tariffarie concernenti tutte le tre componenti del servizio idrico;
Vista la propria delibera in data 10 maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995), con la quale questo Comitato ha formulato direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1995;
Viste le proprie delibere del 24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996) e dell'8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996), concernenti - rispettivamente - la definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS);
Vista la delibera in data 26 giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996) con la quale questo Comitato, modificando e sostituendo le delibere adottate in materia - rispettivamente - il 21 ed il 29 dicembre 1995, ha dettato direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistici e di fognatura per il 1996;
Viste le proprie delibere in data 27 novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1997), con le quali sono state dettate direttive per le determinazioni tariffarie relative ai servizi sopra considerati per il 1997;
Vista la propria delibera in data 18 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1998) con la quale sono state emanate direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti e del canone di fognatura per l'anno 1998;
Vista la delibera in data 9 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha proceduto all'aggiornamento del proprio regolamento interno, confermando il NARS quale proprio organo consultivo in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la propria delibera in data 19 febbraio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1999) con la quale sono state dettate direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe del servizio acquedottistico, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999 e la cui validita' e' stata confermata sino al 30 giugno 2000, nella seduta del 15 febbraio stesso anno, da questo Comitato, che nell'occasione si e' riservato di emanare ulteriori direttive per il periodo successivo;
Vista la delibera in data 17 marzo 2000, n. 30 con la quale questo Comitato ha dettato norme integrative della menzionata delibera del 24 aprile 1996, anche nell'ottica di contenere i riflessi inflazionistici sulle tariffe dei servizi di pubblica utilita' dovuti a variazioni temporanee del prezzo delle materie prime;
Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 2000;
Viste le raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 23 marzo 2000;
Preso atto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1996 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 14 marzo 1996) sono state adottate le determinazioni previste dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 36/1994;
Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, e' stato approvato il metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della legge n. 36/1994;
Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997) e' stato emanato il regolamento sui criteri e metodi per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature e che con circolare 24 febbraio 1998, n. 105/UPP (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1998), sono state formulate note esplicative;
Preso atto che con parere formulato nell'adunanza dell'8 aprile 1997 il Consiglio di Stato si e' espresso per l'applicabilita' delle direttive di questo Comitato anche alla fattispecie della cessione di acqua a subdistributori;
Preso atto che con decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 luglio 1997 e' stato adottato - previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione, che reca un fabbisogno di circa 10.000 miliardi di lire, e preso atto che con decreto legislativo n. 152, dell'11 maggio 1999 sono state recepite le direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, concernenti - rispettivamente - il trattamento delle acque reflue urbane e la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, recepimento che comporta ulteriori oneri di rilievo;
Preso atto che con circolare n. 571697, del 28 dicembre 1998 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha rilevato come i ritardi nello stato di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 112/1998 non consentissero il trasferimento delle competenze degli UU.PP.I.C.A. alla data prevista e preso atto che - ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, recante disposizioni per il decentramento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - i suddetti uffici periferici provvedono all'esecuzione di determinati incarichi per conto di altri Ministeri;
Preso atto che la maggioranza delle regioni ha proceduto alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e che, in assenza di avvenuta determinazione da parte della regione interessata, l'art. 8, comma 2, della citata legge n. 344/1997 identifica detto ambito con il territorio della provincia, salva la facolta' della regione stessa di procedere successivamente a diversa delimitazione;
Preso atto che i poteri di direttiva tariffaria di questo Comitato in materia sono destinati comunque a non esaurirsi in tempi ristretti in considerazione degli ulteriori adempimenti necessari per l'entrata a regime del nuovo assetto tracciato dalla legge n. 36/1994 ed anche in relazione alla previsione legislativa di gestioni salvaguardate;
Considerato che il NARS, anche in relazione al governo della dinamica complessiva del servizio idrico attribuito a questo Comitato dalla richiamata legge n. 448/1998, ha proposto, rispetto all'impostazione adottata per la manovra 1999, affinamenti intesi a meglio favorire il carattere imprenditoriale delle gestioni presupposto dalla legge n. 36/1994 nonche' a stimolare l'effettiva integrazione a livello locale delle tre componenti del servizio idrico, evitando nel contempo rilevanti gradini tariffari nel passaggio al nuovo metodo normalizzato;
Considerato che, in tale ottica, per il servizio acquedottistico, per il quale sono disponibili piu' articolate rilevazioni sui livelli praticati in un campione significativo di comuni, il NARS ha, tra l'altro, riproposto l'avvio di un percorso di adeguamento della tariffa ai costi, sia pure entro tetti di aumento piu' severi, mentre ha confermato l'esigenza di un riequilibrio delle tariffe relative alle altre due componenti rispetto alla tariffa dell'acqua potabile;
Considerato che il NARS ha proposto una forbice tariffaria per i venditori di acqua all'ingrosso differenziata rispetto a quella prevista per l'utenza finale, in ragione del fatto che le tariffe applicate dai primi risultano pari quasi alla meta' di quelle al dettaglio;
Considerato che il NARS ha proposto di prevedere una formula unica di price-cap nella quale il parametro relativo al recupero di produttivita' non vari a seconda dei livelli tariffari praticati, al fine di semplificare le relative procedure di calcolo e la verifica da parte degli UU.PP.I.C.A.;
Considerato che il NARS, al fine di evitare onerosi conguagli a carico dell'utenza, ha prospettato l'esigenza di prevedere una duplice decorrenza degli incrementi tariffari;
Ritenuto, in particolare, di condividere l'esigenza di dedicare maggiore attenzione all'aspetto della qualita', escludendo aumenti tariffari nei confronti degli enti gestori che non abbiano adottato la carta dei servizi, e di avviare un processo di razionalizzazione dell'utilizzo del bene acqua, offrendo primi segnali in merito alla messa in opera di misuratori individuali nonche' in ordine al superamento del minimo impegnato, riservandosi con atti successivi di effettuare interventi normativi piu' ampi per il raggiungimento di tali obiettivi;
Ritenuto di condividere le raccomandazioni del NARS in quanto le misure proposte risultano idonee, tra l'altro, ad incentivare l'integrazione verticale ed orizzontale della filiera, in conformita' con gli obiettivi della legge n. 36/1994;
Ritenuto inoltre di prevedere forme di verifica sulla puntuale attuazione delle proprie direttive anche per i servizi di fognatura e di depurazione avvalendosi della facolta' di cui al richiamato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955;
Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
 
----> vedere DELIBERA da pag. 24 a pag. 33 della G.U. <----
 
Allegato 1
----> vedere allegato a pag. 34 della G.U. <----
 
Allegato 2
----> vedere allegato a pag. 34 della G.U. <----
 
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