Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 3 agosto 2000, n. 10537
Legge n. 488/1992 - Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133, recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore dello stesso.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
All'Ance
Al comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane

Con riferimento alle ulteriori modifiche e integrazioni introdotte dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133 al decreto ministeriale n. 527/1995, concernente il regolamento per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 (di seguito chiamato "regolamento"), si ricorda che alcune di esse, richiamate dall'art. 15, comma 1 dello stesso decreto ministeriale n. 133/2000, si applicano anche alle domande agevolate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale medesimo per le quali le imprese beneficiarie, a tale data, non hanno ancora trasmesso la documentazione finale di spesa.
Al fine di consentire una piu' agevole lettura della norma richiamata ed il puntuale rispetto degli adempimenti richiesti, si esplicitano di seguito le disposizioni interessate:
integrazione dell'art. 6, comma 10, del regolamento: l'impresa deve trasmettere alla societa' di leasing, contestualmente all'invio alla banca concessionaria, copia della comunicazione concernente la data di ultimazione del programma;
integrazione dell'art. 8, comma 1, lettera c) del regolamento: al fine della verifica che l'impresa abbia maturato, alla data di disponibilita' dell'ultima quota di agevolazioni, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto dall'intero programma;
integrazione dell'art. 8, comma 1, lettera d) del regolamento: per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, il termine di quarantotto mesi per l'ultimazione del programma decorre dal provvedimento del Ministero dell'industria, commercio e artigianato relativo agli esiti di detta notifica;
modifica ed integrazione dell'art. 9, commi 3 e 4 del regolamento: la documentazione finale di spesa contenente gli elenchi o gli elaborati di cui alle lettere b) e c) dell'art. 9, comma 3 del regolamento stesso non e' ritenuta valida e viene restituita dalla banca concessionaria all'impresa o alla societa' di leasing, dandone, in tale ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa, qualora gli elenchi o gli elaborati medesimi non contengano una chiara e non sommaria descrizione sufficiente alla univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite;
sostituzione dei commi 8 e 9 e soppressione del comma 10, dell'art. 9 del regolamento e conseguenti modifiche di cui all'art. 10, commi 1 e 4 (limitatamente alla prima modifica di ciascuno dei due commi) del regolamento medesimo: ai fini del decreto di concessione definitivo, le banche concessionarie, per i programmi con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a tre miliardi di lire, trasmettono al Ministero dell'industria la relazione finale del programma e le dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 6 del regolamento, trattenendo la documentazione finale di spesa;
modifiche di cui all'art. 10, comma 5 del regolamento: la banca concessionaria effettua ciascuna erogazione all'impresa, sussistendone le condizioni, dopo aver richiesto la relativa somma al Ministero, ovvero richiede (e non recupera) all'impresa medesima le eventuali somme erogate e non dovute e le relative maggiorazioni;
introduzione del comma 1-bis dell'art. 11 del regolamento: ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, le imprese beneficiarie, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria, invia periodicamente alla banca, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, una dichiarazione attestante, tra l'altro, lo stato d'avanzamento raggiunto dal programma e i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori.
Il direttore generale: Sappino
 
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