Gazzetta n. 194 del 21 agosto 2000 (vai al sommario)
LEGGE 10 agosto 2000, n. 229
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante: "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto".

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione Visto, il Guardasigilli: Fassino



LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 7135):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Amato) il 22 giugno 2000.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede
referente, il 22 giugno 2000, con pareri delle commissioni
I, V, VI, X, XI e XIV.
Esaminato dalla IX commissione il 28 e 29 giugno 2000;
4 - 5 e 6 luglio 2000.
Esaminato in aula il 10 luglio e approvato l'11 luglio
2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4726):
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in
sede referente, il 13 luglio 2000, con pareri delle
commissioni 1a, 5a, 6a, 11a e Giunta affari Comunita'
europee.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 18 luglio 2000.
Esaminato dalla 8a commissione il 18, 20 e 25 luglio
2000.
Esaminato in aula e approvato il 26 luglio 2000.
Avvertenza:
Il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
144 del 22 giugno 2000.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 70.



 
Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167

All'articolo 1 e' premesso il seguente:
"Art. 01. - 1. All'articolo 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale ".
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, all'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
"1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a L. 110.000 al giorno, elevate a L. 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto ".
All'articolo 2 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), le parole: "41 miliardi sono sostituite dalle seguenti: "75 miliardi , le parole: "23 miliardi sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi e le parole: "90 miliardi sono sostituite dalle seguenti: "130 miliardi ".
Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la parola: "autovetture e' sostituita dalla seguente: "autoveicoli ".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi del comma 2.
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono aggiunte, in fine, le parole: ", assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 ".
 
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