Gazzetta n. 194 del 21 agosto 2000 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 giugno 2000, n. 167
Testo del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 2000), coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2000, n. 229 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (...)

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 01.
1. (( All'articolo 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: ))
(( "Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale". ))
Riferimenti normativi:
- L'art. 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante:
"Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di
cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per
i trasporti di merci su strada", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
"Art. 44 (Trasporti internazionali). - Le imprese
aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazioni
o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse
ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e
nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o
multilaterali in materia e purche' siano in possesso degli
speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative
disposizioni.
Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad
effettuare sul territorio italiano i trasporti
internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di
origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido
per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli
accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza,
l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando
il fatto non costituisca piu' grave reato, sono soggette
alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.
Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo
46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero
sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto
internazionale.".
Art. 1.
1. (( A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, all'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: ))
"1-quater. (( Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a lire 110.000 al giorno, elevate a lire 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto". ))
Riferimenti normativi:
- L'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni,
recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, supplemento ordinario, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
"Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro). - 1. Le
spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle
sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a
favore dei lavoratori, salvo il disposto del comma 1
dell'articolo 65.
1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di
strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti
sono deducibili per un importo non superiore a quello che
costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma
dell'articolo 48, comma 4, lettera c).
1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in
deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a
L. 350.000; il predetto limite e' elevato a L. 500.000 per
le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei
predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un
autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di
essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali,
ovvero 20 se con motore diesel.
1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle
spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a L. 110.000 al giorno, elevate a
L. 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del
lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal
coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti,
nonche' dai familiari partecipanti all'impresa di cui al
comma 4 dell'art. 5. I compensi non ammessi in deduzione
non concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
3. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono
deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e
delle perdite.
4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
dipendenti, e agli associati in partecipazione sono
computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di
competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto
dei profitti e delle perdite".
 
Art. 2.
1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1999, gli importi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati rispettivamente a L. 45.500 e L. 81.000.
2. (( Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), le parole: "41 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "75 miliardi", le parole: "23 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi" e le parole: "90 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "130 miliardi". ))
 
Art. 2-bis.
1. (( All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la parola "autovetture" e' sostituita dalle seguente: "autoveicoli". ))
Riferimenti normativi:
- L'art. 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993,
n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1993,
n. 73 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di
cose per conto di terzi) e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1993, n. 123,
cosi' recita:
"Art. 8. - 1. A decorrere dal periodo di imposta
relativo all'anno 1992, gli importi di L. 22.500 e di
L. 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di
spese non documentate, dal comma 8 dell'art. 79 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, sono elevati,
rispettivamente, a L. 25.000 ed a L. 50.000".
- L'art. 45, comma 1, lettere a), b) e c) della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 45 (Disposizioni in materia di autotrasporto). -
1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua
di lire:
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40;
b) 83 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge
n. 451 del 1998;
c) 130 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge
n. 451 del 1998.
- L'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo
2000, n. 73 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle
spinte inflazionistiche) e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2000, n. 122,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 2 (Misure per il contenimento dell'inflazione nel
settore assicurativo). - 1. (Omissis).
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche ai contratti di assicurazione per
autoveicoli, ciclomotori e motocicli relativi alle formule
tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, nonche' ai contratti offerti per telefono o
per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito
rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo
stesso assicuratore".
 
Art. 3.
1. (( All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi del comma 2. ))
2. (( All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono aggiunte, in fine, le parole: ", assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167". ))
Riferimenti normativi:
- L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999,
n. 383, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre
1999, n. 256 (Disposizioni urgenti in materia di accise sui
prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di
liberalizzazione del relativo settore) e convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n.
496, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1999,
n. 304, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, le aliquote delle accise
di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in
diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi
internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare
la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto,
assicurando comunque la copertura degli oneri di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000,
n. 167".
 
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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