Gazzetta n. 194 del 21 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica dei vini a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Vista la domanda della provincia di Asti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti";
Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2000, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il testo di disciplinare di produzione come di seguito riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazone delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Proposta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti"

Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" e' riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Le sottozone sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Composizione vigneti
Il vino "Barbera d'Asti" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso indicate:
Barbera: dall'85% al 100%;
Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione del vino "Barbera d'Asti" comprende i territori dei seguenti comuni:
provincia di Asti:
Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto, Molina, Castello d'Annone, Castel nuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerretto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino S. Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Prea, Pino d'Asti, Piova' Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, S. Damiano d'Asti, S. Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto, S. Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa S. Secondo, Vinchio;
provincia di Alessandria:
Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna Monferrato, Camino, Carentino, Casale Monferato, Cassine, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ricaldone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, S. Giorgio Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Strevi, Terrugia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati, Villamiroglio.
Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello Monferrato la zona di produzione e limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria costeggiante il Colle S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione San Germano.
A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la strada nazionale fino al confine amministrativo del comune di S. Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti a ovest di detta strada.
Art. 4.
Caratteristiche dei vigneti e delle uve
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Barbera d'Asti" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea o calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni dei fondovalli, pianeggianti e umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e suggeriti dagli organi tecnici competenti, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Barbera d'Asti" e' stabilita in quintali novanta per ettaro di coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti", devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Su proposta del Comitato nazionale, il Ministero puo' variare la determinazione regionale.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
I vigneti iscritti all'albo del "Barbera del Monferrato" fanno parte dell'albo dei vigneti del "Barbera d'Asti".
La rivendicazione per l'utilizzazione della denominazione "Barbera d'Asti" deve essere fatta dai viticoltori che attualmente hanno i vigneti denunciati negli albi dei vigneti del "Barbera d'Asti" e "Barbera del Monferrato" all'atto delle denunce vendemmiali.
Art. 5.
Vinificazione
Per il vino "Barbera d'Asti" le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.
Le uve destinate alla vinificazione del "Barbera d'Asti" devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% ed al "Barbera d'Asti" avente diritto alla menzione "superiore" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Il vino "Barbera d'Asti" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio, per lo meno sino alla data del 1o marzo successivo all'annata di produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
Il vino "Barbera d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, tendente al rosso granata con l'invecchiamento;
odore: vinoso con profumo caratteristico, tendente all'etereo con l'invecchiamento;
sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento piu' armonico, gradevole, di gusto pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
estratto secco netto minimo: 23 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.
E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art 7.
Menzione "superiore"
Il vino "Barbera d'Asti" puo' essere designato in etichetta con la menzione "superiore" qualora derivi da uve aventi le caratteristiche previste dal precedente art. 5 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno con un minimo di sei mesi in botti di rovere.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1o gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.
La possibilita' di utilizzare la menzione "superiore" viene inoltre subordinata al parere favorevole che di anno in anno deve essere espressa dai competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni agricole e degli enti ed istituti interessati, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.
Art. 8.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato ludativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Barbera d'Asti" designato con la menzione "superiore" deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.
Sottozona "Nizza".
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" Superiore, seguita dalla specificazione della sottozona: "Nizza", e' riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Art. 2.
lI vino "Barbera d'Asti" superiore "Nizza" deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'85% ed il rimanente da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del "Barbera d'Asti".
Art. 3.
La zona di produzione del vino "Barbera d'Asti" superiore "Nizza" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:
Agliano, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso - sabbiose e arenarie stratificate. La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.
La forma di allevamento e' il controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a dieci.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino "Barbera d'Asti" superiore "Nizza" e' di sette tonnellate pari a quarantanove ettolitri per ettaro in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" superiore con la specificazione della sottozona "Nizza", devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovra' essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrita' dei grappoli al momento della pigiatura.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3; tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Cuneo - Asti - Alessandria.
L'aumento della gradazione alcolica e' consentito nella misura massima di un grado alcolico.
Per quanto riguarda l'imbottigliamento questo puo' essere effettuato nell'intero territorio della regione Piemonte.
Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore al 12,50 volumi %.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art. 6.
Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso caratteristico, etereo;
sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00 vol. %;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.
Il vino "Barbera d'Asti" superiore "Nizza" non puo' essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno diciotto mesi a decorrere dal 1o gennaio successivo alla vendemmia.
Durante detto periodo e' obbligatoria una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno.
Il vino a D.O.C. "Barbera d'Asti" superiore "Nizza" dopo l'invecchiamento, puo' presentare un lieve sentore di legno.
Art. 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigne, fattorie o cascine e marchi aziendali dalle quali provengano effettivamente le uve di cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia prodotto e imbottigliato dall'azienda che ha prodotto l'uva.
Il vino a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" superiore con la specificazione della sottozona "Nizza" deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacita' massima di cinque litri.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Barbera d'Asti" superiore "Nizza" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.
Sottozona "Tinella".
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" superiore seguita dal nome della sottozona "Tinella", e' riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Art. 2.
Il vino "Barbera d'Asti" superiore "Tinella", deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'85% ed il rimanente 15% da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del "Barbera d'Asti".
Art. 3.
La zona di produzione del vino "Barbera d'Asti" superiore "Tinella", comprende l'intero territorio dei comuni di Costigliole d'Asti, Calosso, Castagnole Lanze, Coazzolo, Isola d'Asti (limitatamente al territorio situato a destra della strada Asti-Montegrosso).
Art. 4.
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso - sabbiose e arenarie stratificate.
La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.
La forma di allevamento e' controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a dieci. E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino "Barbera d'Asti" superiore "Tinella" e' di sette tonnelate pari a quarantanove ettolitri per ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" superiore con la specificazione della sottozona "Tinella", devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovra' essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrita' dei grappoli sino al momento della pigiatura.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Cuneo - Asti - Alessandria.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico - minimo naturale non inferiore al 12,50.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino "Barbera d'Asti" superiore "Tinella" non puo' essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno ventiquattro mesi a decorrere dal 1o ottobre successivo alla vendemmia. Durante detto periodo e' prevista una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi. Il vino a D.O.C. "Barbera d'Asti" superiore "Tinella" dopo l'invecchiamento, puo' presentare un lieve sentore di legno.
Art. 6.
Il vino: "Barbera d'Asti" superiore "Tinella" all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso caratteristico, etereo;
sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00 vol. %;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.
L'aumento della gradazione alcolica e' consentita nella misura massima di 0,5 gradi.
Art. 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione dell'uva.
Il vino a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" superiore con la specificazione della sottozona "Tinella" deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacita' massima di cinque litri.
Sulle bottiglie contenenti il vino a D.O.C. "Barbera d'Asti" superiore "Tinella" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.
Sottozona "Colli Astiani o Astiano".
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" superiore con la specificazione della sottozona "Colli Astiani" o "Astiano" e' riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Art. 2.
Il vino "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o "Astiano", deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima del 90% ed il rimanente da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del "Barbera d'Asti".
Art. 3.
La zona di produzione del vino "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o "Astiano" comprende per il comune di Asti la circoscrizione Montemarzo e S. Marzanotto Valle Tanaro, per il comune d'Isola d'Asti il territorio a sinistra della strada Asti - Montegrosso d'Asti e l'intero territorio dei comuni di Mongardino, Vigliano, Montegrosso d'Asti, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, Azzano.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso sabbiose e arenarie stratificate.
La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.
La forma di allevamento e' il controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a dieci. E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o "Astiano" e' di sette tonnellate pari a quarantanove ettolitri per ettaro in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" superiore con la specificazione della sottozona "Colli Astiani" o "Astiano", devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovra' essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrita' dei grappoli fino al momento della pigiatura.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Cuneo - Asti - Alessandria.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico - minimo naturale non inferiore al 12,50.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art. 6.
Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso caratteristico, etereo;
sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 volumi %;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.
Art. 7.
Il vino "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o "Astiano", non puo' essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1o ottobre.
Durante detto periodo e' prevista una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi. Il vino a D.O.C. "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o "Astiano", dopo l'invecchiamento, puo' presentare un lieve sentore di legno.
L'aumento della gradazione alcolica e' consentito nella misura massima di un grado alcolico.
Art. 8.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione dell'uva.
Sulle bottiglie contenenti Colli Astiani o Astiano e' obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.
Il vino D.O.C. "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o "Astiano" deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di una delle seguenti capacita': 0,375 - 0,500 - 0,750 - 1,500 - 3,00 - 5,00.
 
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