Gazzetta n. 194 del 21 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 6 luglio 2000
Rinvio della data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione dell'Unione europea 2000/41/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' eco-nomica europea sulla produzione e sulla vendita di cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-bis, della predetta legge, il quale stabilisce che e' vietato l'uso nei cosmetici di ingredienti o di combinazioni di ingredienti sperimentati su animali a partire dal 1o gennaio 1998;
Visto l'art. 2, comma 5-ter, che prevede che il Ministero della sanita', con proprio decreto, adegua il termine di cui al comma 5-bis a quello eventualmente stabilito dalla Comunita' europea secondo quanto previsto dalla direttiva 93/35/CEE, la quale subordina l'esclusione delle sperimentazioni su animali alla condizione che sia stato scientificamente dimostrato che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di protezione equivalente;
Visto il decreto 26 gennaio 1998 che rinvia il termine previsto dall'art. 2, comma 5-bis, della predetta legge dal 1o gennaio 1998 al 30 giugno 2000;
Considerato che e' necessario proseguire con il massimo impegno nel lavoro mirante allo sviluppo, alla convalida ed all'accettazione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale;
Visto che, malgrado ogni ragionevole sforzo, non e' stato ancora possibile dimostrare scientificamente che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di protezione equivalente;
Considerato che ai sensi del decreto legislativo 116 del 27 gennaio 1992, emanato in attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, e' vietato effettuare test su animali per i quali esistono metodi alternativi e che l'uso di questi metodi risulta pertanto obbligatorio per tutti i prodotti, compresi i cosmetici;
Ritenuta la necessita' di modificare ulteriormente il termine previsto dall'art. 2, comma 5-bis, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5-ter, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come modificata dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, il termine previsto dal comma 5-bis dell'art. 2 della legge predetta, gia' prorogato con decreto ministeriale 26 gennaio 1998, e' ulteriormente rinviato al 30 giugno 2002, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 2000/41/CE della commissione.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2000
Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 88
 
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