Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Approvazione delle modificazioni allo statuto della Egida - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Torino.

Con provvedimento n. 1649 del 2 agosto 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Egida - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 7 (Introduzione della possibilita', per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione); art. 14 (Convocazione del comitato esecutivo: introduzione del rinvio alle norme fissate dal successivo articolo 18, comma 1, 3, 4, 5 e 6); art. 18 (Nuova disciplina in materia di: a) convocazione del Consiglio di amministrazione: "Il Consiglio deve essere altresi' convocato quando sia stata presentata motivata domanda scritta da tre consiglieri con indicazione degli argomenti da trattare"; b) possibilita' anche per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare il Consiglio di amministrazione previa comunicazione al Presidente del Consiglio medesimo; c) raduno del Consiglio: "Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi"; d) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, con periodicita' almeno trimestrale, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita' di comunicazione, anche "quando particolari esigenze lo richiedono ..."); art. 19 (Introduzione della possibilita' di tenere le adunanze del Consiglio di amministrazione anche per teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti); art. 20 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di nomina del Presidente del collegio sindacale: "L'Assemblea elegge ..., il Presidente del Collegio sindacale, con il criterio della maggioranza qualificata, costituita dal voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale, in qualunque convocazione" - in luogo della precedente previsione statutaria: "... L'Assemblea provvedera' inoltre a designare il Presidente del Collegio sindacale". Nuova disciplina in materia di: a) modalita' di elezione dei membri del Collegio sindacale: rinvio agli artt. 2368 e seguenti del c.c.; b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale; c) obbligo per i sindaci di assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del Comitato esecutivo).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone