Gazzetta n. 196 del 23 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 12 luglio 2000, n. 231
Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, concernente norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549/1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante "norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di giuoco";
Visto l'articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo puo' essere affidata in concessione a persone fisiche, societa' ed altri enti che offrano adeguate garanzie;
Visto l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata legge n. 549 del 1995, come modificati dall'articolo 24, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i quali, fra l'altro, prevedono che le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle predette scommesse sono determinate con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze e che, su richiesta del CONI, nelle more della effettuazione delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che in tal caso il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso;
Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che ha approvato il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l'opportunita' di modificare il predetto regolamento, n. 174 del 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 3 aprile 2000;
Vista la comunicazione n. 3-8572/UCL dell'8 maggio 2000 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;
Decreta:
Art. 1.
Al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che ha approvato il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole "ed esattamente" sono sostituite dalla parola "o";
b) modifiche all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole "l'ora" e' aggiunta la parola "ufficiale" e dopo la parola "ammessi" sono aggiunte le parole, "gli eventuali riporti di cui all'articolo 20, comma 2";
2) al comma 3, secondo periodo, prima delle parole "Il gestore" sono inserite le parole "Per le scommesse a quota fissa";
c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7.
Accettazione delle scommesse
l. Le scommesse sono effettuate esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal C.O.N.I. e dall'autorita' di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, il cui testo e' esposto al pubblico nei luoghi dove si effettuano le scommesse stesse. I concessionari su autorizzazione dei predetti soggetti, in occasione di manifestazioni di particolare interesse o comunque connesse, possono aprire sportelli temporanei per la raccolta e l'accettazione delle scommesse all'interno dei luoghi di svolgimento della manifestazione, per un periodo di tempo limitato alla durata della medesima. Il CONI, con propria deliberazione, stabilisce i criteri di rilascio di detta autorizzazione.
2. E' vietata ogni forma di intermediazione.
3. Il termine dell'accettazione delle scommesse non puo' protrarsi oltre l'inizio ufficiale della competizione sportiva. Le scommesse accettate oltre l'inizio ufficiale della competizione comportano il rimborso delle stesse.
4. Le modifiche dell'orario ufficiale di inizio delle competizioni comportano in caso di posticipazione, il protrarsi del termine di accettazione; in caso di anticipazione le modifiche comportano il rimborso delle scommesse accettate, limitatamente a quelle effettuate dopo l'inizio della competizione.";
d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. Validita' delle scommesse e dei risultati che ne costituiscono
l'oggetto
1. La scommessa e' considerata valida quando il risultato che ne costituisce l'oggetto e' conseguito sul campo.
2. La scommessa e' considerata non valida:
a) quando l'avvenimento non si e' svolto entro il giorno successivo a quello in programma;
b) quando nessun concorrente si e' classificato;
c) nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre;
3. Nel caso di scommesse su risultati parziali o su altri fatti connessi alla competizione, la scommessa e' comunque valida quando il risultato oggetto della stessa e' gia' maturato sul campo, anche se in momenti successivi l'avvenimento e' sospeso o annullato.
4. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.
5. Il risultato oggetto della scommessa e' tempestivamente reso pubblico dal CONI. Le modificazioni al risultato conseguito sul campo non influiscono sull'esito delle scommesse effettuate.
6. La scommessa e' considerata vincente quando tutti i termini con i quali e' stata espressa sono conformi ai risultati degli avvenimenti cui la stessa si riferisce";
e) all'articolo 9, comma 1, il testo della lettera c) e' sostituito dal seguente "si verificano le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7.";
f) modifiche all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo la parola "sistema" e' aggiunta la parola "centrale";
2) Il comma 5 e' abrogato;
g) all'articolo 12, comma 1, le parole "alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento" sono sostituite dalle parole "al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
h) all'articolo 16, comma 2, le parole "6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379" sono sostituite dalle parole: "8 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
i) all'articolo 17, comma 1, le parole: "alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole: "al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
l) all'articolo 19 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"Il gestore redige e rende pubblico, ai fini dell'affissione nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma per le scommesse a totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, i tipi di scommessa ammessi, le unita' di scommessa ed il minimo di scommessa, nonche' gli eventuali riporti. Ogni variazione al programma ufficiale deve essere tempestivamente comunicata al pubblico.";
m) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20.
Calcolo delle quote
1. Le quote sono calcolate immediatamente dopo la comunicazione del risultato dell'unico o ultimo avvenimento oggetto della scommessa.
2. Nel caso in cui non risultino vincitori per un tipo di scommessa, il relativo disponibile a vincite e' aggiunto al primo disponibile a vincite dello stesso tipo di scommessa su avvenimenti della medesima disciplina sportiva.
3. Le quote sono riferite ad una lira e sono espresse da una cifra intera seguita da un solo decimale; i decimali successivi per troncamento, sono a favore del C.O.N.I. Il calcolo delle quote, ad eccezione della totomultipla per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 28, e' effettuato come segue per ciascun tipo di scommessa:
a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate pari alla somma degli importi scommessi su ogni singolo evento, detratto l'importo del prelievo, e aumentato degli eventuali riporti;
b) dal disponibile a vincite di cui alla lettera a) si detrae l'importo delle unita' vincenti e la differenza che ne risulta si divide per il numero degli eventi o delle combinazioni vincenti pronosticabili;
c) si divide ulteriormente l'importo di cui alla lettera b) riferibile a ciascun evento o combinazione vincente per l'ammontare totalizzato sul medesimo evento o combinazione. Tale quoziente aumentato di un'unita', costituisce la quota.
4. Le quote del totalizzatore non possono essere inferiori ad una lira.";
n) all'articolo 21, al comma 1, e' aggiunto, di seguito, il periodo: "Le quote sono calcolate dividendo il disponibile a vincite di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), per il numero degli eventi vincenti.";
o) all'articolo 31, al comma 1, e' aggiunto, di seguito, il periodo: "Ogni variazione al programma deve essere tempestivamente comunicata al pubblico.";
p) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"Art. 33.
Percentuale di allibramento
1. La percentuale di allibramento e' data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni evento di un singolo avvenimento.
2. Le quote offerte dal gestore che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione, purche' rese pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni:
a) per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non puo' superare 112; e' ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento;
b) per le scommesse su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non puo' superare 130; e' ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento;
c) per le scommesse su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non puo' superare 145 con uno scarto non superiore al 5 per cento;
d) per le scommesse per le quali sono offerte due possibilita' di vincita in avvenimenti che prevedono da quattro ad otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non puo' superare 260; e' ammesso uno scarto non superiore al 5%; non e' ammessa l'offerta di due possibilita' di vincita per avvenimenti che prevedono meno di quattro possibili esiti;
e) per le scommesse per le quali sono offerte due possibilita' di vincita in avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non puo' superare 290; e' ammesso uno scarto non superiore al 5%;
f) per le scommesse per le quali sono offerte tre possibilita' di vincita in avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non puo' superare 435, e' ammesso uno scarto non superiore al 5%; non e' ammessa l'offerta di tre possibilita' di vincita per avvenimenti che prevedono meno di otto possibili esiti.
3. Le quote pari al massimale di pagamento non vengono considerate ai fini del calcolo di detta percentuale di allibramento.";
q) all'articolo 36, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"2. Nel caso di esito di parita' negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilita' di vincita, la quota pagata e' determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K cosi' determinato:
K=1 - (numero vincite da pagare per effetto della parita' - vincite offerte/vincite da pagare per effetto della parita').
Le nuove quote cosi' determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento e' ricompreso.";
r) modifiche all'articolo 38:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"La Commissione decide, sentite le parti, entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo istruito dal Ministero delle finanze. La decisione della Commissione e' vincolante ed immediatamente esecutiva. La Commissione, inoltre, sulla base delle questioni esaminate, formula al Ministro proposte di modifica del regolamento.";
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"7. Alla Commissione e' dovuto un gettone di presenza a carico del CONI.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 luglio 2000
Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2000
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 9



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 16 febbraio 1942, n. 426, reca:
"Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI)".
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
"Discipline delle attivita' di gioco".
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 229, 230 e 231
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", come modificato
dall'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:
"229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse
a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle
competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio
controllo puo' essere affidata in concessione a persone
fisiche, societa' ed altri enti che offrano adeguate
garanzie.
230. Con regolamento approvato con decreto del
Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio
delle scommesse di cui al comma 229. Con tale regolamento,
il Ministro delle finanze puo' stabilire, su richiesta del
CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative
gare, che dovranno essere bandite entro il 1998,
l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non
oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari
previsti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 78, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero
delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale,
attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la
copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso
e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle
Commissioni parlamentari competenti per materia.
231. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle
scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta
unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con
aliquota del 5 per cento, e delle spese relative
all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e
alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve
destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti,
una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per
favorire la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso
interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche
scolastiche, segnatamente nelle zone piu' carenti, in
particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi
aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e
sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio
nazionale. Il CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per
cento dei suddetti proventi alle attivita' dei settori
giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attivita'
agonistiche federali"
- Il testo del comma 78 dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, concernente: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente:
"78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 7,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si
provvede al riordino della materia dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto
attiene agli aspetti organizzativi funzionali e fiscali,
nonche' al riparto dei relativi proventi. Il regolamento e'
ispirato ai seguenti principi:
a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione
ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza
e di economicita' provvede direttamente l'amministrazione
ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di
trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche
comunitarie;
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e
delle risorse agricole, alimentari e forestali,
dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle
scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio
di cui alla lettera a) assicurandosi il coordinamento tra
le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte
in modo da garantire l'espletamento dei compiti
istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine
(UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e
delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da
sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali".
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
reca: "riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici
e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 288".
- Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1998,
n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adotati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con contenuti e con l'osservanza dei criteri
che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali o loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazione funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche,
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 9, 10, 12,
16, 17, 19, 21, 31, 36 e 38 del decreto ministeriale
2 giugno 1998, n. 174, concernente: "Regolamento recante
norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive
organizzate dal CONI", da adottare ai sensi dell'articolo
3, comma 230, della legge n. 549 del 1995 come modificati
dal presente decreto:
"Art. 5. (Oggetto delle scommesse). - 1 . Le scommesse
hanno per oggetto i risultati parziali o finali di
qualsiasi competizione sportiva di cui all'articolo 1,
ovunque organizzata o svolta sotto il controllo del CONI.
2. Le scommesse possono avere per oggetto anche fatti
connessi alle competizioni stesse purche' riscontrabili o
determinabili dai referti arbitrali.".
"Art. 6. (Programma ufficiale delle competizioni
sportive). - 1 . Il CONI, d'intesa col Ministero delle
finanze, stabilisce quali sport, di anno in anno, e, con
cadenza almeno mensile, quali avvenimenti sono ammessi alle
scommesse.
2. Il CONI rende pubbliche le competizioni sportive
oggetto delle scommesse con un programma ufficiale redatto
periodicamente e comunicato al Ministero delle finanze.
Tale programma costituisce il documento in riferimento al
quale le scommesse sono accettate. In esso sono riportati
per ogni avvenimento la data, l'ora ufficiale d'inizio, il
luogo di svolgimento, nonche' i tipi di scommesa ammessi,
gli eventuali riportati di cui all'articolo 20, comma 2, e
la relativa unita' base di scommesse.
3. Sulla base del programma ufficiale di cui ai comma 2
il gestore redige ed espone al pubblico, nei luoghi di
raccolta del giuoco, il programma di accettazione
contenente le singole condizioni delle scommesse. Per le
scommesse a quota fissa il gestore pubblica settimanalmente
su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le
quote di apertura in relazione a ciascun evento oggetto di
scommessa e le altre notizie utili per l'effettuazione
delle scommesse.
4. Tutta l'attivita' sportiva e' riferita all'orario
ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al
quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati
per la gestione delle scommesse e per le edizioni di
informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione
delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono
stampigliate sugli stessi con riferimento all'orario
ufficiale.".
"Art. 9. (Rimborsi). - 1. Lo scommettitore ha diritto
al rimborso quando:
a) nel caso di avaria ai sistemi informatici, non sia
consentita la totalizzazione o il riscontro delle
scommesse;
b) la scommessa e' considerata non valida;
c) si verificano le ipotesi di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 7.
2. Gli scommettitori sono informati del diritto al
rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le
scommesse sono state accettate.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di
effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta
dal sistema sulla ricevuta della scommessa.
4. Lo scommettitore decade dal diritto di rimborso se
non chiede la restituzione della somma scommessa entro
sessanta giorni decorrenti da quello di effettuazione
dell'ultimo avvenimento considerato nella scommessa
medesima. Il gestore provvede ad effettuare il rimborso
subito dopo l'affissione del comunicato di cui al comma 2.
I rimborsi non richiesti entro il termine predetto sono
acquisiti dal CONI.
"Art. 10. (Ricevuta della scommessa). - 1. La scommessa
accettata e' certificata dalla ricevuta emessa dal sistema
centrale di accettazione secondo le modalita' di cui
all'articolo 15.
2. La ricevuta costituisce l'unica prova di
partecipazione alla scommessa e non puo' essere sostituita
da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso
di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla
riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.
3. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore
accerta che gli estremi della scommessa sono conformi alla
richiesta; non essendo ammesso alcun reclamo una volta che
lo scommettitore si sia allontanato dallo sportello.
4. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte
dello scommettitore, la stessa e' immediatamente annullata.
5. (Abrogato).
6. Se si riscontra, prima della chiusura
dell'accettazione del giuoco, che una ricevuta e' priva dei
requisiti necessari per un eventuale pagamento o rimborso,
o e' illeggibile, la scommessa puo' essere annullata a
richiesta dello scommettitore.".
"Art. 12. (Attribuzione dei proventi). - 1. Con decreto
del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di
prelievo sull'introito lordo delle scommesse da destinarsi
al CONI, al netto dell'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e delle spese
relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse
medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale".
"Art. 16. (Liquidazione e pagamento dell'imposta). - 1.
A chiusura di ogni giornata di gara, il sistema provvede
alla stampa del prospetto di liquidazione, ai fini del
pagamento dell'imposta unica, riepilogativo degli introiti
delle scommesse raccolte al totalizzatore e accettate a
quota fissa.
2. Il gestore versa l'imposta unica, calcolata con
l'aliquota del 5 per cento sull'intero importo pagato per
ogni singola scommessa, alla sezione competente di
tesoreria provinciale dello Stato negli appositi capitoli
di bilancio ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, anche tramite il
sistema postale o bancario. Il versamento e' effettuato
secondo le modalita indicate nell'articolo 230 del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827.
3. Il gestore puo' delegare il versamento dell'imposta
a propri rappresentanti, i quali lo effettuano presso le
sezioni di tesoreria provinciale competenti in relazione al
domicilio fiscale di questi ultimi.".
"Art. 17. (Rapporti con altri tributi). - 1. L'imposta
sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro
prevista dall'articolo 30, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
compresa nell'imposta unica di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504.
2. Le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla
raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.".
"Art. 19. (Programma scommesse). - 1. Il gestore redige
e rende pubblico, ai fini dell'affissione nei luoghi ove il
giuoco viene raccolto, uno specifico programma per le
scommesse a totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, i
tipi di scommessa ammessi, le unita' di scommessa ed il
minimo di scommessa, nonche' gli eventuali riporti. Ogni
variazione al programma ufficiale deve essere
tempestivamente comunicata al pubblico.
2. Per la totomultipla il programma contiene da un
minimo di 6 ad un massimo di 30 avvenimenti, indica i tipi
di totomultipla ammessi e specifica per ciascun avvenimento
gli eventi scommettibili".
"Art. 21. (Scommessa singola - parita'). - 1. Nel caso
di esito di parita' nell'avvenimento oggetto della
scommessa singola, non specificatamente proposto come
evento pronosticabile, sono considerate vincenti, con
un'unica quota le scommesse che indicano uno dei
concorrenti classificati in parita'. Le quote sono
calcolate dividendo il disponibile a vincite di cui
all'articolo 20, comma 3, lettera a), per il numero degli
eventi vincenti".
"Art. 31. (Programma scommesse e quote). - 1. Ogni
gestore predispone e rende pubblico, mediante affissione
nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico
programma di avvenimenti ed eventi scelti tra quelli
previsti nel programma di cui all'articolo 6, sui quali
sono accettate le scommesse. Per ogni avvenimento od
evento, il programma indica l'orario di apertura e di
chiusura dell'accettazione delle scommesse. Ogni variazione
al programma deve essere tempestivamente comunicata al
pubblico.
2. Ogni evento oggetto di scommessa riporta
l'indicazione della quota che sara' pagata in caso di
esatto pronostico. Le quote sono rapportate ad una lira ed
indicate con una cifra intera seguita da un massimo di due
decimali. Tali quote sono comprensive della restituzione
della posta.
3. Nel programma sono indicati gli avvenimenti per i
quali non sono accettate scommesse singole, ma unicamente
scommesse multiple".
"Art. 36. (Parita'). - 1. Nel caso di esito di parita'
negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato
come evento pronosticabile, la quota pagata per la
scommessa del singolo evento e' determinata dalla quota
pattuita compresa la restituzione della posta, divisa per
il numero degli eventi risultati in parita'; la nuova quota
cosi' determinata e' considerata anche nel calcolo delle
multiple nel quale l'evento e' ricompreso.
2. Nel caso di esito di parita' negli avvenimenti
oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte
due o tre possibilita' di vincita, la quota pagata e'
determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la
restituzione della posta, per un coefficiente K cosi'
determinato:
K<$>=<$>1 - (numero vincite da pagare per effetto
della parita' - vincite offerte/vincite da pagare per
effetto della parita').
Le nuove quote cosi' determinate sono considerate anche
nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento e'
ricompreso".
"Art. 38. Soluzione delle controversie. - 1. Le
controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in
sede di interpretazione e di esecuzione del presente
regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate
possono essere sottoposte, per la loro soluzione,
all'autorita' giudiziaria ordinaria oppure al giudizio di
apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze,
con reclamo scritto da inoltrare entro trenta giorni dalla
convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione
delle quote per le scommesse a totalizzatore.
2. La Commissione decide, sentite le parti, entro
sessanta giorni dalla ricezione del reclamo istruito dal
Ministero delle finanze. La decisione della Commissione e'
vincolante ed immediatamente esecutiva. La Commissione,
inoltre, sulla base delle questioni esaminate, formula al
Ministro proposte di modifica del regolamento.
3. Nel caso di rigetto del reclamo puo' essere adita
l'autorita' giudiziaria ordinaria.
4. La commissione e' composta da un magistrato
appartenente all'ordinamento giudiziario ordinario o
amministrativo con qualifica di consigliere della Corte di
cassazione o equiparata che la presiede, da un dirigente
del Ministero delle finanze, da un dirigente
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e da
due esperti proposti dal CONI.
5. Per ogni membro e' nominato un supplente.
6. Le decisioni possono essere assunte solo in presenza
di tre membri, compreso il presidente.
7. Alla Commissione e' dovuto un gettone di presenza a
carico del CONI".



 
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