Gazzetta n. 196 del 23 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 6 luglio 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cimimontubi, unita' di Bergamo, Milano e Vimodrone. (Decreto n. 28496). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 1, comma 9, e l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Vista la delibera CIPI del 13 luglio 1993, ed in particolare la lettera a) che stabilisce, per le procedure concorsuali previste dal sopra richiamato art. 3, le condizioni e le modalita' per la concessione della CIGS in deroga al limite massimo di cui al sopra citato art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991; Visto il decreto n. 17 del 24 settembre 1997 emesso dal tribunale di Monza (Milano) con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo cessio bonorum della S.p.a. Nuova Cimimontubi; Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 30 settembre 1997; Vista la successiva istanza del su citato commissario giudiziale presentata in data 30 marzo 2000, che costituisce parte integrante della precedente istanza e che, comunque viene posta in allegato al presente provvedimento, con la quale da un lato si richiede la deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 e dall'altro si dichiara che la societa' rientra nei criteri determinati dalla delibera CIPI sopra indicata; Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento integrativo, anche in deroga al predetto limite massimo, preso atto dalle dichiarazioni del commissario giudiziale; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cimimontubi, con sede in Vimodrone (Milano), unita' in Bergamo, per un massimo di 14 unita' lavorative; Milano, per un massimo di 318 unita' lavorative; Vimodrone (Milano), per un massimo di 149 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 settembre 1997 al 29 marzo 1998. |
| Art. 2. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 30 marzo 1998 al 29 settembre 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 dicembre 1997, n. 23937. |
| Art. 3. I periodi di cui ai precedenti articoli sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 2000 Il direttore generale: Daddi |
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