Gazzetta n. 196 del 23 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 6 luglio 2000
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, unita' di: succursali di Genova-San Quirico, Pregnana Milanese, Ancona - localita' Baraccola, Castel Maggiore, Firenze, Parma e Verona. (Decreto n. 28514).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Michelin italiana, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000 con il quale e' stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;
Visto il parere dell'Organo competente per territorio;
Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 17 febbraio 2000;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
Art. 1.
A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino, unita' di succursale di Genova (NID 9804GE0030), per un massimo di 4 unita' lavorative; succursale di Pregnana Milanese (Milano) (NID 9803MI0139), per un massimo di 5 unita' lavorative; succursale di Ancona, localita' Baraccola (Ancona) (NID9811AN0005), per un massimo di 5 unita' lavorative; succursale di Castel Maggiore (Bologna) (NID 9908BO0023), per un massimo di 4 unita' lavorative; succursale di Verona (NID 9806VR0008), per un massimo di 3 unita' lavorative, per il periodo dal 1o ottobre 1998 al 31 marzo 1999.
Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1998 con decorrenza 1o ottobre 1998.
 
Art. 2.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' ulteriormente prorogato in favore dei lavoratori dipendenti dalla unita' di: succursale di Genova (NID 9804GE0015), per un massimo di 4 unita' lavorative; succursale di Pregnana Milanese (Milano) (NID 9803MI0139), per un massimo di 6 unita' lavorative; succursale di Ancona - localita' Baraccola (Ancona) (NID 9811AN0005), per un massimo di 2 unita' lavorative; succursale di Firenze (NID 9900FI0019), per un massimo di 5 unita' lavorative; succursale di Parma (NID 9908PR0003), per un massimo di 1 unita' lavorativa; succursale di Verona (NID 9806VR0005), per un massimo di 1 unita' lavorativa, per il periodo dal 1o aprile 1999 al 30 settembre 1999.
Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999 con decorrenza 1o aprile 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 27 aprile 2000, n. 28212, limitatamente all'art. 1.
Roma, 6 luglio 2000
Il direttore generale: Daddi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone