Gazzetta n. 196 del 23 agosto 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 3 agosto 2000
Verifica delle opzioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per il secondo semestre dell'anno 2000, presentate ai sensi dell'art. 2, comma 2.3, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2000, n. 112/00, e per la correzione di errori materiali della medesima deliberazione. (Deliberazione n. 141/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2000;
Premesso che:
con deliberazione 22 giugno 2000, n. 112/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 112/00), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') ha adottato disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per il secondo semestre dell'anno 2000 in attuazione e ad integrazione della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99 (di seguito: deliberazione n. 204/99);
ai sensi dell'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 112/00, i soggetti esercenti le cui proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000 sono state, in tutto o in parte, rigettate ai sensi dell'art. 2, comma 2.2, della medesima deliberazione, ovvero che, entro la scadenza del termine di cui alla deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2000, n. 69/00 (di seguito: deliberazione n. 69/00), non hanno presentato proposte di opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000, hanno potuto presentare all'Autorita' proposte di opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000 in conformita' alle disposizioni della deliberazione n. 204/99 entro e non oltre il 15 luglio 2000 e che, decorso tale termine, l'Autorita' puo' procedere all'apertura di istruttorie formali per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
nel termine di cui al precedente alinea cinquantaquattro soggetti esercenti hanno presentato all'Autorita' proposte di opzioni tariffarie base ai fini della verifica di conformita' ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99 come integrata dalla deliberazione n. 112/00;
sono stati riscontrati alcuni errori materiali nel testo e nella tabella della deliberazione n. 112/00;
Visti:
la legge n. 481/1995;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visti:
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - supplemento ordinario n. 302 del 29 dicembre 1990 (di seguito: provvedimento CIP n. 45/90);
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993 (di seguito: provvedimenti CIP n. 15/93);
Viste:
la deliberazione n. 204/99;
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, per l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 206/99, recante aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il bimestre gennaio-febbraio 2000, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 206/99);
la deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000, n. 4/00, recante integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;
la deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000, n. 5/00, recante rettifica di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;
la comunicazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000, recante modalita' applicative della deliberazione n. 204/99, come integrata dalla deliberazione n. 04/00; della deliberazione n. 205/99 e della deliberazione n. 206/99;
la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2000, n. 55/00, recante direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita' ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere h) ed l), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2000;
la deliberazione n. 69/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000;
la deliberazione n. 112/00;
Considerato che quarantaquattro soggetti esercenti hanno presentato, per tutte le tipologie di utenza, opzioni tariffarie base conformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99;
Considerato, in particolare, che le opzioni tariffarie base di cui ai punti precedente sono conformi alla disciplina di cui alla deliberazione n. 204/99, dato che:
per le opzioni tariffarie base presentate che includono un corrispettivo espresso in lire per kW e in assenza di diversa indicazione, la nozione di potenza impegnata rilevante ai fini della determinazione degli importi dovuti dal cliente e' quella definita all'art. 1, comma 1.1, lettera q), della deliberazione n. 204/99;
non e' prevista l'applicazione ai clienti di corrispettivi per prelievi di potenza superiori alla potenza contrattualmente impegnata qualora non esplicitamente evidenziata dall'esercente nella comunicazione delle opzioni tariffarie base;
qualora la potenza elettrica sia una delle caratteristiche elettriche della fornitura rilevante ai fini dell'identificazione dei clienti ai quali un'opzione tariffaria base deve essere applicata, in assenza di diversa indicazione circa la nozione di potenza rilevante; per potenza si intende la potenza disponibile ai sensi dell'art. 1, comma 1.1, lettera w), della deliberazione n. 204/99;
quando le opzioni tariffarie base presentate dall'esercente non includono le componenti tariffarie GR(e) e GR(n) di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 204/99, ai corrispettivi indicati per ciascuna opzione tariffaria base si sommano tali componenti;
quando alcuni dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base sono differenziati per fasce orarie, in assenza di diversa specificazione, nel caso in cui il numero di fasce orarie sia pari a quattro si applica la definizione di fasce orarie di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera s), della deliberazione n. 204/99, mentre nel caso in cui il numero di fasce orarie sia pari a due si applicano le definizioni di fasce orarie di cui al titolo II, punto 1), lettera a), del provvedimento CIP n. 45/90;
quando le opzioni tariffarie includono corrispettivi espressi in lire per kW differenziati per fasce orarie, in assenza di diversa specificazione, tali corrispettivi si intendono applicati secondo le modalita' previste dal provvedimento CIP n. 15/93;
Considerato che l'Enel S.p.a. ha presentato opzioni tariffarie base conformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99 unicamente per le tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica e Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica.
Considerato che nove soggetti esercenti hanno presentato proposte di opzioni tariffarie base difformi dai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99, vale a dire:
l'azienda elettrica Ganterer-Sachsenklemme - Fortezza (Bolzano), non ha fornito informazioni sufficienti per la quantificazione dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base presentate per le tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;
la centrale elettrica Fleres di Colle Isarco (Bolzano), non ha fornito informazioni sufficienti per la quantificazione dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base presentate per le tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;
la centrale elettrica Hofer Siegfried di Cadipietra (Bolzano), non ha fornito informazioni sufficienti per la quantificazione dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base presentate per le tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;
la centrale elettrica Stein di Val di Vizza (Bolzano), non ha fornito informazioni sufficienti per la quantificazione dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base presentate per le seguenti tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;
il comune di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila), non ha fornito informazioni sufficienti per la quantificazione dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base presentate per le tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;
il comune di Campo Tures (Bolzano), non ha fornito informazioni sufficienti per la quantificazione dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base presentate per le tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi ed ha presentato un'opzione tariffaria base per la tipologia di utenza; Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
il comune di Rocca Pia (L'Aquila), non ha fornito informazioni sufficienti per la quantificazione dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base presentate per le tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;
la ditta Compassi Gelindo di Dogna (Udine), ha presentato un'opzione tariffaria base per la tipologia di utenza: Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
l'azienda E-Werk Abfalterer Paul & Co di Valle Aurina (Bolzano), ha presentato un'opzione tariffaria base per le tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99.
Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica di errori materiali riscontrati nel testo e nella tabella della deliberazione dell'Autorita' n. 112/00;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini della presente deliberazione:
a) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
b) per legge n. 481/1995 si intende la legge 14 novembre 1995, n. 481;
c) per deliberazione n. 204/99 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, "Regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) per deliberazione n. 112/00 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2000, n. 112/00, "Adozione di disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per il secondo semestre dell'anno 2000 in attuazione e ad integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000.
 
Art. 2. Verifica delle proposte di opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 2.3, della
deliberazione n. 112/00.
2.1 Le proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000 per le tipologie di utenza contrassegnate nella colonna 1 della tabella allegata alla presente deliberazione sono conformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99.
2.2 Le proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000 per le tipologie di utenza contrassegnate nella colonna 2 della tabella allegata alla presente deliberazione sono rigettate.
 
Art. 3.
Rettifica di errori materiali nella deliberazione n. 112/00
3.1 Alla tabella di cui all'art. 2, comma 2.1 della deliberazione n. 112/00:
dopo il numero 98, e' aggiunto il seguente numero 98-bis: Germano Industrie Elettriche S.r.l., Bari: Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica, Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi; Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi; Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei; Forniture in alta tensione a clienti vincolati, tutte contrassegnate nella colonna 1;
dopo il numero 99 e' aggiunto il seguente numero 99-bis: Impresa produzione di energia elettrica di Pesenti F. e C. S.n.c., Crodo (Viterbo): Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi, tutte contrassegnate nella colonna 1.
3.2 Nell'art. 3, comma 3.3, della deliberazione n. 112/00 l'espressione "art. 18, comma 18.6", e' sostituita dall'espressione "art. 18, comma 18.5".
 
Art. 4.
Disposizioni finali
4.1 La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dal 1o luglio 2000.
Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.
Milano, 3 agosto 2000
Il presidente: Ranci
 
----> vedere tabella da pag. 44 a pag. 48 della G.U. <----
 
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