Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 agosto 2000
Assunzione a carico dello Stato delle garanzie prestate da soci di cooperative a favore delle cooperative stesse, ai sensi della legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis, di conversione con modificazioni del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita "le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato";
Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1 comma 1-bis;
Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;
Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1995, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis;
Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale e' stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995 n. 83667;
Considerato che il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con sentenza n. 418 del 19 aprile 2000 ha accolto i ricorsi presentati da Vincenzo Pacchiarini, Teodoro Fontetrosciani Continelli e Giampaolo Di Cesare, soci fideiussori della cooperativa G. Di Vittorio, contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, ora Ministero delle politiche agricole e forestali, annullando il decreto ministeriale 18 dicembre 1995 nella parte in cui esclude la cooperativa Di Vittorio dall'accollo a carico dello Stato ai sensi della legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis, delle garanzie prestate dai soci ricorrenti;
Considerato che la predetta sentenza e' immediatamente esecutiva, anche se sara' gravata da appello da proporsi da questa amministrazione tramite l'avvocatura generale;
Esaminate nel merito le domande e la documentazione allegata,presentate dai suddetti soci garanti;
Preso atto della annotazione riportata nella scheda A4 dal curatore che dichiara che i debiti della cooperativa garantiti da Teodoro Fontetrosciani Continelli ed altri sono stati pagati dai soci fideiussori e che conseguentemente non sono stati mai iscritti al passivo della procedura concorsuale;
Preso atto che i crediti garantiti da Vincenzo Pacchiarini sono stati soddisfatti dalla procedura;
Visto che, ai sensi dell'art. 2, punto 1, del decreto ministeriale 2 febbraio 1994, sono ammesse all'intervento finanziario le garanzie prestate per crediti ammessi nello stato del passivo e nei limiti da esso risultanti;
Constatata la regolarita' dell'istanza presentata da Giampaolo Di Cesare;
Decreta:
Art. 1.
La garanzia prestata da Giampaolo Di Cesare socio della cooperativa G. Di Vittorio a favore della Banca Toscana e' inserita nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, al n. 64;
 
Art. 2.
Le garanzie prestate dal socio Vincenzo Pacchiarini a favore dell'Istituto federale credito agricolo italiano rimangono escluse in quanto il relativo debito iscritto al passivo e' stato soddisfatto in sede di riparto parziale;
 
Art. 3.
Le garanzie prestate dal socio Teodoro Fontetrosciani Continelli rimangono escluse in quanto il debito non risulta iscritto nello stato del passivo della procedura concorsuale;
 
Art. 4.
In conseguenza della modifica di cui all'art. 1 la garanzia prestata da Anelli socio della Cooperativa Fruttarda assume la posizione 65 del su citato elenco n. 1 e conseguentemente si modificano tutte le posizioni successive.
 
Art. 5.
Le determinazioni assunte con il presente decreto potranno essere modificate in relazione agli esiti del ricorso che sara' promosso dal Ministero avverso la sentenza n. 418 del 19 aprile 2000 innanzi al Consiglio di Stato.
Roma, 7 agosto 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
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